Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33472 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35036/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1971/8/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. 8, depositata il 30.4.2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
Fatti di causa
1.NOME COGNOME otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano (n. 27580/2014), per la somma di euro 701.176,00, fondato su due scritture private di riconoscimento di debito (la prima del 21.1.2005 e la seconda del 30.6.2005) sottoscritte da NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva l’avviso di liquidazione per imposta di registro n. 2014/001NUMERO_DOCUMENTODINUMERO_DOCUMENTO000027580/1/001.
Il contribuente proponeva ricorso e la C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 1101/2017, accoglieva il ricorso, rilevando che vi era stata una duplicazione di tassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello e la C.T.R., con la sentenza impugnata, ha accolto l’impugnazione affermando che: l’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede l’applicazione dell’imposta di registro anche per gli atti enunciati cui il decreto ingiuntivo fa riferimento; le scritture private del 21.1.2005 e del 30.6.2005, contenenti il riconoscimento di debito, regolano i rapporti giuridici tra le parti e sono soggetti ad autonoma tassazione; non vi è stata alcuna doppia imposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sette motivi.
Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (valevole anche nel processo tributario ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992) e della doverosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato a causa del mancato esame della questione relativa all’inammissibilità dell’appello, proposto dall’RAGIONE_SOCIALE durante la sospensione del termine per impugnare la decisione della CTP, disposta dall’art. 11
del d.l. n. 50/2017, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, da parte del giudice regionale, sull’eccezione relativa all’inammissibilità dell’appello, proposto dall’RAGIONE_SOCIALE durante il periodo di sospensione del termine per impugnare.
Con il secondo motivo, rubricato ‘nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (valevole anche nel processo tributario ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992) e della doverosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a causa del mancato esame della questione relativa all’infondatezza dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (e all’illegittimità dell’atto impugnato) cagionata dal fatto che le scritture citate nel decreto ingiuntivo, assoggettate al pari di quest’ultimo all’imposta di registro con aliquota del 3%, costituivano, a tutto concedere, disposizioni legate le une alle altre e collegate al decreto ingiuntivo stesso, di modo che non potevano essere colpite autonomamente da tassazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’ si lamenta l’omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’invocato art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Con il terzo motivo, rubricato ‘omesso esame di fatti decisivi, laddove la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio e ha confermato l’atto impugnato, in quanto non ha considerato che l’impugnazione contro la decisione di prime cure è stata proposta il 7.9.2017, nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017, in cui, a mente dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, il termine per impugnare era stato sospeso e non ha considerato che le due scritture citate nel decreto ingiuntivo e quest’ultimo costituivano disposizione derivanti le une dalle altre, dal momento che la scrittura del giugno 2005 ha confermato il debito già riconosciuto con la scrittura del gennaio 2005 e che il decreto ingiuntivo altro non ha fatto se non ordinare il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme già oggetto di riconoscimento nelle due predette scritture, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c.’, il ricorrente lamenta l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE questioni relative all’inammissibilità dell’appello e al collegamento tra le due scritture private e il decreto ingiuntivo.
C on il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2007, poiché la CTR non ha dichiarato inammissibile l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, nonostante questo sia stato proposto nel periodo in cui la norma citata aveva disposto la sospensione dei termini per impugnare le sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’, il ricorrente lamenta la nullità della decisione del giudice regionale per non aver rilevato la violazione del disposto del citato art. 11, che avrebbe comportato una declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 131 del 1986 nonché dell’art. 9 e dell’art. 3 della I parte della Tariffa allegata al medesimo d.P.R. n. 131, oltre che, in generale, RAGIONE_SOCIALE norme sulla tassazione di registro RAGIONE_SOCIALE scritture private non autenticate aventi contenuto dichiarativo (nel testo vigente all’epoca dei fatti), in quanto le due scritture del 2005 hanno valore di semplice enunciazione dell’esistenza di un pregresso rapporto debitorio e, essendo quindi prive di effetti patrimoniali, devono scontare al massimo, la tassazione proporzionale con aliquota dell’1% (e non con aliquota del 3% prevista per gli atti concernenti un trasferimento di ricchezza), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’, si censura la decisione del giudice regionale per non aver riconosciuto la mera natura dichiarativa della ricognizione di debito, che, rilevando solo sul piano processuale e non sostanziale e fiscale, non poteva essere tassata come gli atti che comportano una modificazione dell’assetto patrimoniale.
Con il sesto motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, ancora dell’art. 9 della 1 parte della Tariffa allegata al medesimo d.P.R. n. 131 (nel testo vigente all’epoca dei fatti), laddove la CTR ha ritenuto corretta la reiterata applicazione dell’imposta proporzionale di registro alle due scritture private del 21.1.2005 e del 30.6.2005, nonostante esse formino con il decreto ingiuntivo del Tribunale una progressione di atti, le cui disposizioni derivano le une dalle altre, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’, si lamenta l’erroneità della decisione del giudice regionale per aver ritenuto corretta la triplice tassazione in misura proporzionale sia del decreto ingiuntivo che RAGIONE_SOCIALE due scritture private, senza aver considerato che queste ultime non avevano la portata di negozi autonomi e distinti, ma contenevano enunciati inscindibilmente collegati gli uni agli altri e al decreto ingiuntivo.
7.1. Il primo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
In primo luogo, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, la decisione aAVV_NOTAIOata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (tra le tante, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017;Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0718 del 13/08/2018).
Nella specie, deve ravvisarsi il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto nel periodo di sospensione ex art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, nella sentenza della C.T.R. che ha valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame.
7.2. Per completezza si osserva che l’art. 11, comma 9, del d.l. 50 del 17 dispone che: «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE
pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». La ratio della normativa è quella di favorire al massimo l’accesso all’istituto della definizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, di contrarre i termini a difesa.
Alcuna sanzione, invece, è prevista ove una RAGIONE_SOCIALE parti decida di procedere alla notifica dell’impugnazione durante il periodo indicato dalla norma: la sospensione di cui al citato art. 11, infatti, come recentemente affermato da questa Corte, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dalla predetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7510 del 20/03/2024).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata la C.T.R., pronunciandosi sul merito dell’impugnazione, ha affermato che ‘il trattamento fiscale del riconoscimento di debito ai sensi degli artt. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 e art. 9 della tariffa, prima parte, dispone la tassazione nella misura del 3% se la ricognizione di debito è collegata ad altri atti. 30.6.2005 che, seppur legate dal medesimo
Le scritture private non autenticate sono quelle del 21.1.2005 e del rapporto obbligazionario (il prestito di denaro) regolano in diversi momenti i rapporti giuridici tra le parti e che sono soggette ad autonoma trattazione’.
Tale motivazione porta a ritenere che la censura relativa alla questione del collegamento tra le scritture private e il decreto ingiuntivo sia stata implicitamente rigettata, dovendosi pertanto escludere il denunciato vizio di omessa pronuncia.
Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introAVV_NOTAIOe dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143
del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate.
Nel caso in esame, il censurato omesso esame dell’asserita inammissibilità dell’appello integra una ‘questione giuridica’ e non un fatto storico.
Il motivo è comunque infondato per le considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi di ricorso.
Il quinto ed il sesto motivo sono fondati, e vanno accolti, per quanto di ragione, con assorbimento del settimo motivo.
La C.T.P., con la sentenza n. 1101 del 2017, ha affermato che entrambe le scritture private andavano tassate, sia pur sulla base di una diversa considerazione dell’imponibile relativo a ciascuna scrittura : «La seconda scrittura, contenente l’impegno dei debitori alla restituzione della somma complessiva (euro 701.176,00), comprende l’importo originario concesso in prestito (euro 590.000,00), un secondo importo pari ad euro 45.000,00, anch’esso concesso in prestito e gli interessi, il tutto per la somma complessiva di euro 701.176,00, quindi alcuni importi risultano tassati due volte. In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene che si debba tassare, nella misura proporzionale, il primo importo del prestito, pari ad euro 590.000,00; il secondo importo del prestito, pari ad euro 45.000,00 ed il decreto ingiuntivo, mantenendo separati i rispettivi importi, in modo tale da creare duplicazioni d’imposta, tassando gli importi complessivi che riuniscono in sé agli importi’.
Sulla statuizione relativa all’autonoma tassazione, a fronte dell’impugnazione della sola RAGIONE_SOCIALE, si è formato il giudicato interno, con la conseguenza che la questione controversa
involgeva le modalità della considerazione RAGIONE_SOCIALE due scritture (con riferimento, quindi, al loro contenuto).
10. La questione di fondo controversa è stata risolta da un recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682), a composizione di un contrasto che risente certamente della mancanza di un’espressa previsione, da parte del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della ricognizione di debito.
10.1 L’esame del trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, della ricognizione di debito, non può prescindere dall’esame della natura giuridica della stessa, come disciplinata, unitamente alla promessa di pagamento, dall’art. 1988 c.c., secondo il quale: «La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria». È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (Cass., Sez. 1^, 20 dicembre 2016, n. 26334; Cass., Sez. 3^, 2020, n. 24451; Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 2022, n. 2091), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. Esso può essere indicato o meno nell’atto ricognitivo, nel primo caso parlandosi di riconoscimento titolato, nel secondo caso di riconoscimento puro. La divergenza, rilevabile, in ambito civilistico, tanto in AVV_NOTAIOrina quanto in giurisprudenza, in ordine all’affermazione della natura negoziale (in tal senso: Cass., Sez. 1^, 26 giugno 1992, n. 8029; Cass., Sez. 1^, 20 luglio 2000, n. 9530; Cass., Sez. 1^, 9 febbraio 2001, n. 1831; Cass, Sez. 3^, 22 luglio 2004, n. 13642; Cass.,
Sez. 3^, 3 novembre 2020, n. 24451), o meno, della ricognizione di debito, si riflette anche sul piano RAGIONE_SOCIALE conseguenze che se ne fanno discendere riguardo al tipo d’imposizione in tema d’imposta di registro.
10.2 In relazione al profilo fiscale, in via di tendenziale schematizzazione, le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Sezione Tributaria di questa Corte possono ricondursi a tre filoni interpretativi (secondo la sintesi ricostruttiva, in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite, di: Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2021, n. 33313). La prima tesi (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24107; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, n. 17808), senza operare distinzioni di sorta, ritiene che la ricognizione di debito debba farsi rientrare nell’ambito dell’art. 9 della tariffa parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% gli «tti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»; ciò, essenzialmente, in ragione della considerazione secondo cui è «difficile negare che la patrimonialità pertenga all’obbligazione certificata in una scrittura ricognitiva di debito» (così, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24107), dovendo, pertanto, trovare applicazione la previsione residuale di cui al citato art. 9 della tariffa -parte prima. Diversamente, sempre movendo però dalla condivisione della natura di dichiarazione di volontà della ricognizione di debito, nell’ambito del secondo orientamento si è affermato che – posto che non sempre nell’atto ricognitivo risulta esplicitata la causa debendi mediante richiamo, implicito o esplicito, all’esistenza dell’atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale, donde, come si è visto, la ricognizione di debito può assumere forma ‘pura’ o ‘titolata’ -laddove dalla ricognizione non risulti l’esistenza dell’atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante, di modo che non è dato verificare se per esso risulti già versata o
meno l’imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, non comportando alcuna innovazione rispetto all’obbligazione contratta, va riconAVV_NOTAIOa alla previsione di cui all’art. 3 della tariffa -parte prima, che prevede l’assoggettamento all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% degli «tti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura», sempre soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso (Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2007, n. 12432; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2008, n. 16829; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14480; Cass., Sez. 6^-5, 18 gennaio 2017, n. 1247; Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2020, n. 3379; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 15190). Secondo un terzo orientamento, infine, si è venuto affermando il principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un’obbligazione già esistente (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, né l’art. 9 della tariffa parte prima, né l’art. 3 della tariffa parte prima, ma l’art. 4 della tariffa parte seconda, secondo cui, sono assoggettate, in caso d’uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 481; Cass., Sez. 5^, 2021, n. 15268).
10.3. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che occorra muovere comunque dall’analisi dal disposto dell’art. 3 della tariffa parte prima, che, come è stato puntualmente evidenziato in AVV_NOTAIOrina, in assenza di esplicita previsione in tema di tassazione degli atti a contenuto ed effetto ricognitivo da parte del vigente T.U.I.R e relative tariffe ad esso allegate, è la sola norma che, in termini
generali, vi si avvicini e che, come si è già detto, assoggetta a registrazione in termine fisso con l’aliquota dell’1% gli «tti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura». Si è posto in rilievo che, nel genus degli atti aventi natura dichiarativa sono tendenzialmente distinguibili tre diverse categorie di atti: a) quella degli atti o negozi ‘dichiarativi’ riferibili alle fattispecie nella quali, come nella divisione, si abbia, per effetto del negozio dichiarativo, una modificazione della situazione giuridica preesistente, senza che a ciò consegua, però, il prodursi di effetti obbligatori o reali; b) quella degli atti o negozi ‘ricognitivi’ finalizzati, da parte di chi li pone in essere, a manifestare la propria consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all’atto ricognitivo, situazione che pertanto non viene ad essere in alcun modo innovata, non ricorrendo, rispetto ad essa, alcun effetto costitutivo, modificativo od estintivo ad opera dell’atto ricognitivo; c) quella, infine, degli atti o negozi di accertamento (distinguibili in negozi di ‘mero accertamento’ e in negozi di ‘accertamento costitutivo’), la cui causa sia quella di rimuovere un’oggettiva e riconosciuta dalle parti situazione d’incertezza (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682).
Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio -ove gli atti di riconoscimento di debito, che fanno espresso riferimento al rapporto fondamentale sottostante, riconoscendo il debitore una situazione giuridica certa nella quale, per effetto di due successive dazioni di denaro, egli deve restituire al creditore il complessivo importo di euro 701.176,00, erogatogli come prestito personale, sono propriamente atti meramente ricognitivi, come tali atti giuridici in senso stretto, dai quali, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per
il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto ‘dichiarativo’ dell’atto di riconoscimento.
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno dato preferenza al terzo orientamento sopra menzionato, con la conseguenza che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere riconAVV_NOTAIOa, ai fini dell’imposta di registro, all’art. 4 della tariffa parte prima, che assoggetta, in caso d’uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa.
10.4. Ancora, nella pronuncia appena citata, le Sezioni Unite hanno altresì affermato che il deposito di un documento ai fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce ‘caso d’uso’ in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.
10.5. Nella fattispecie in esame, incontroversa, in fatto, la natura di atti meramente ricognitivi RAGIONE_SOCIALE due dichiarazioni di riconoscimento di debito, la tassazione in via autonoma, una seconda volta, di ciò che ha formato oggetto della prima ricognizione di debito equivale a tassare due volte la medesima disposizione negoziale che ha formato oggetto (solo) di ricognizione di un debito già esistente.
Si impone, pertanto, in detti limiti l’accoglimento del ricorso, il rigetto dei primi cinque motivi, ed il rinvio della causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, per quanto di ragione, assorbito il settimo, e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME