Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32030 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32030 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6107/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOMECOGNOME giusta procura in calce al controricorso.
(PEC: EMAIL).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA n. 2958/2020, depositata in data 14 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dall’Agente della Entrate – Riscossione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA emesso per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali (con riferimento alle quali la società, in data 21 aprile 2017, aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge, n. 225 del 2016), ritenendo il credito prescritto.
I giudici di secondo grado, per quel che rileva in questa sede, hanno ritenuto che l’istanza di rottamazione presentata dalla società contribuente non era idonea a manifestare una ricognizione del debito tributario, né a costituire rinuncia alla prescrizione del credito, che poteva avere rilievo solo in presenza di una dichiarazione espressa o un comportamento sintomatico particolare, nel caso di specie insussistenti in presenza dell’impugnazione proposto in sede contenziosa. Inoltre, a prescindere dalla validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento, in ogni caso la pretesa tributaria, all’atto dell’emissione dell’intimazione di pagamento, risultava prescritta, in quanto il primo atto interruttivo risultava essere stato notificato nell’anno 20 16, oltre il decennio decorrente dalla notifica della più recente cartella esattoriale.
L’A genzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo ed unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2397 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto era pacifico che la società contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata in data 21 aprile 2017 ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto che tale istanza non potesse essere considerata quale « fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ».
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 7 settembre 2007, n. 18904) e che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5160).
1.3 Con specifico riferimento all’istanza di rateazione del debito, poi, la Corte di Cassazione, con orientamento ultimo che questo Collegio condivide, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni
dell’art. 1, comma 2 -ter , del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest’ultimo , con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n. 20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26013).
1.4 Come anche evidenziato da questa Corte, con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’ an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
1.5 In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l’interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell’altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098). Si è infatti affermato, condivisibilmente, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di
prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
1.6 E in effetti, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è «l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute»; art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) – e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992) – risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l’imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672, in motivazione).
1.7 Questa Corte ha pure precisato che: « Del resto, sempre secondo quanto rilevato dalla citata sentenza n. 11338/2023, e come pure evidenziato da Cass. n. 19401/2022, una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima, – secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo della motivazione – conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre la seconda, in parte motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una
dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore’, ulteriormente precisan do che ‘l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione » (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414, in motivazione).
1.8 Deve, dunque, ribadirsi, in linea con l’orientamento più recente, che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c od. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione d el decorso del termine di prescrizione.
1.9 La sentenza impugnata non è conforme ai principi suesposti nella parte in cui ha affermato che l’istanza di rottamazione presentata dalla società contribuente in data 21 aprile 2017 non era idonea a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire la rinuncia alla prescrizione, con la conseguente irrilevanza delle argomentazioni spese con riferimento alla nullità delle cartelle esattoriali notificate negli anni 2001 e 2003 e alla prescrizione del credito tributario oggetto dell’istanza d i definizione agevolata.
Dal che deriva anche il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata alle pagine 2 e 3 del controricorso, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata deciso le
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non avendo offerto l’esame dei motivi elementi per mutare l’orientamento della stessa.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 3 dicembre 2024.