Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34831 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
REGISTRO RICOGNIZIONE DEBITO
sul ricorso iscritto al n. 31144/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Genova, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato, ing. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 334/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 12 marzo 2019 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2023;
RILEVATO CHE:
con atto del 27 dicembre 2013 la RAGIONE_SOCIALE cedeva ad alcune società del RAGIONE_SOCIALE, tra cui la suindicata contribuente, vari beni immobili (stimati 12.994.546,40 €) a titolo di datio in solutum, ai sensi dell’art. 1197 c.c., rispetto al maggior debito di 17.279.218,18 € riconosciuto in detto atto;
1.1. l’Ufficio, con atto n. NUMERO_DOCUMENTO, rettificava la liquidazione dell’imposta di registro operata dalla società (distinguendo l’imposta dovuta in misura proporzionale per gli immobili esclusi dall’IVA ed in misura fissa per i beni assoggettati), sottoponendo a tassazione proporzionale (1%) anche l’atto ricognitivo di debito di 17.279.218,15 €, a mente dell’art. 3 della tariffa parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello della contribuente, dando conto della pacifica ricognizione di debito contenuta nel citato atto, non condividendo il richiamano alla distinzione operata dall’Ufficio tra ricognizione pura e titolata, concernente atti aventi comune natura patrimoniale e ritenendo, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia dell’11 gennaio 2018, n. 481, che il citato atto ricognitivo avesse, in base all’art. 1988 cod. civ., natura di dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, avente la funzione processuale di dispensare il creditore dall’onere di provare il rapporto sottostante, con la conseguenza dell’applicazione della « norma dell’art. 4, Tariffa, Parte seconda, DPR 26.4.1986, n. 131, concernente le scritture private non
autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Detta tipologia di atti, in forza della norma appena richiamata, scontano l’imposta in misura fissa (€ 168,00) … Peraltro, ‘Essendo l’operazione sottostante già risultata soggetta ad IVA, l’imposta di registro va applicata in misura fissa (in caso di registrazione), per il principio della alternatività tra IVA e imposta di registro (ex art. 40 del TUR) (Sez. 5, n. 24804 del 23/10/2014, n.m.; Sez. 5, n. 24107 del 12/11/2014)’ » (così nella sentenza impugnata);
l’RAGIONE_SOCIALE, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 14 ottobre 2019, formulando due motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 12 giugno 2020, con argomenti ulteriormente illustrati con memoria depositata il 9 gennaio 2023;
con ordinanza interlocutoria n. 6647 del 6 marzo 2023 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite investita dall’ordinanza interlocutoria dell’11 novembre 2021, n. 33313 della questione concernente la tassazione dell’imposta di registro nell’ipotesi di ricognizione di debito;
con nota depositata in data 8 settembre 2023 la ricorrente, prendendo atto che la decisione impugnata è risultata conforme ai principi di diritto affermati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
CONSIDERATO CHE:
il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
la predetta rinuncia risulta ‘vistata’ « con spese compensate » dall’AVV_NOTAIO, difensore della controricorrente;
non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio;
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, addì 13 settembre 2023.