Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33401 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data pubblicazione: 21/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 11/09/2025
REGISTRO –
ENUNCIAZIONE
FINANZIAMENTO –
DECRETO INGIUNTIVO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25915/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE –
per la cassazione della sentenza n. 691/4/2020 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia, depositata il 2 marzo 2020 non notificata. Numero sezionale 6236/2025 Numero di raccolta generale 33401/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE liquidava ai danni della suindicata ricorrente l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% per l’enunciazione di un atto di ricognizione del debito contenuta nel decreto ingiuntivo n. 10458/2015 emesso il 7 aprile 2015 dal Tribunale di Milano.
RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 2280/23/2018 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Milano (che aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente), dichiarando, invece, « soggetta all’imposta proporzionale come accertata, l’atto di ricognizione del debito in data 23 gennaio 2015 e soggetto a tassazione in misura fissa il decreto ingiuntivo 7 aprile 2015» (così il dispositivo della sentenza impugnata).
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 5 ottobre 2020, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando in data 14 febbraio 2025 memoria illustrativa.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 16 novembre 2020, ivi articolando ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, rispetto al quale la
ricorrente controdeduceva con atto notificato il 14 dicembre 2020.
Numero sezionale 6236/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO
Data pubblicazione 21/12/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha dedotto, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e con riguardo all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 69 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 3 della Tariffa, Parte I, e dell’art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al medesimo d.P.R. nonché dell’art. 1988 c.c., contestando al Giudice regionale di aver « erroneamente ritenuto c he un atto di ricognizione di debito formato mediante scrittura privata non autenticata ed enunciato in un provvedimento giudiziario costituisca un atto dichiarativo a contenuto patrimoniale assoggettabile ad imposta di registro in termine fisso e con aliquota proporzionale dell’uno per cento, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 e dell’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo d.P.R., anziché ritenerlo assoggettabile ad imposta soltanto in caso d’uso e ad imposta fissa, ai sensi del dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 e dell’art. 4 della Tariffa, Parte II allegata al medesimo d.P.R.» (v. pagina n. 3 del ricorso).
Con la seconda doglianza la contribuente ha denunciato, sempre con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e con riguardo all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 22, 40 e 69 d.p.r. n. 131/1986, oltre che dell’art. 3 della Tariffa, Parte I, e dell’art. 1, lett. b ), della tariffa, Parte II, allegata al medesimo d.P.R., lamentando che la RAGIONE_SOCIALE abbia «[…[ erroneamente ritenuto che sia assoggettabile ad imposta proporzionale di registro ed in termine fisso un atto di
ricognizione di debito enunciato in un provvedimento giudiziario sottoposto a registrazione, sebbene sia relativo ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, seppur in regime di non imponibilità e sia dunque assoggettabile ad imposta soltanto in caso d’uso e in misura fissa in forza del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro» (v. pagina n. 4 del ricorso). Numero sezionale 6236/2025 Numero di raccolta generale 33401/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e d.lgs. n. 546/1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c., assumendo la motivazione apparente della pronuncia in ordine alla domanda subordinata proposta dalla società con riguardo alla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro applicata al riconoscimento del debito enunciato nel decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione.
Con la quarta di ragione di contestazione l’istante ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c., in quanto munita motivazione apparente in merito alla domanda subordinata proposta dalla società di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, stante l’obiettiva situazione di incertezza normativa ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000.
Con il quinto motivo la società ha impugnato la sentenza in esame, in via subordinata, sempre con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e con riguardo all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, per la dedotta violazione degli artt. 10 della legge n. 212/2000, 6 d.lgs. n. 472/1997, 5, 22 e 69 d.P.R. n. 131/1986, oltre che dell’art. 3
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Data pubblicazione 21/12/2025
della Tariffa, Parte I, nonché degli artt. 1 e 4 della Tariffa, Parte II, allegata al medesimo d.P.R. per non aver disapplicato le sanzioni, nonostante l’obiettiva situazione di incertezza normativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000.
I primi due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, con valutazione che assorbe l’esame RAGIONE_SOCIALE restanti tre censure avanzate dalla società.
6.1. Ciò, non senza aver prima osservato che le suddette doglianze -nonostante il diverso avviso della difesa erariale -risultano specifiche ed autosufficienti, avendo puntualmente confutato le ragioni della decisione impugnata con il corredo della giurisprudenza di legittimità, volta a sostenere che la ricognizione del debito non integra una fonte autonoma di obbligazione e non modifica la sfera patrimoniale del debitore, essendo una mera dichiarazione di scienza che non ha contenuto economico e sconta la tassazione in misura fissa, aggiungendo che la pena pecuniaria di cui all’art. 69 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U. reg. o T.U.R.) risulta dovuta solo se l’atto enunciato sia soggetto a registrazione in termine fisso e non anche in caso d’uso.
Anche il secondo motivo sviluppa una censura puntuale, assumendo -contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice regionale -che l’atto era assoggettabile ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.
Non conferente risulta poi il richiamo al principio di autosufficienza, stante la natura squisitamente giuridica RAGIONE_SOCIALE questioni poste con le predette censure.
Ciò posto, va osservato che la questione della tassazione dell’enunciazione dell’atto ricognitivo è stata risolta dal
sopravvenuto (rispetto al ricorso in esame) arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682) a composizione di un contrasto che risentiva certamente della mancanza di un’espressa previsione, da parte del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della ricognizione di debito. Numero sezionale 6236/2025 Numero di raccolta generale 33401/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
7.1. Rinviando agli ampi contenuti di tale pronuncia, va qui dato conto che in essa si è affermato che:
-« l’enunciazione non costituisce ‘caso d’uso’ (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946)» (v. pag. 9/10 della sentenza);
-«il deposito della scrittura privata prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 TUR che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative» e ciò in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall’imposizione fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi» (v. pag. 11 della sentenza);
-«l’atto di riconoscimento del debito è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi
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un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto ‘dichiarativo’ dell’atto di riconoscimento» (v. pag. 17 della sentenza). Data pubblicazione 21/12/2025
7.2. Con la citata sentenza la Corte ha quindi affermato i seguenti principi:
-«Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce ‘caso d’uso’ in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986»;
«La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso» (v. pag. 18 della sentenza).
7.3. Alla luce di tali principi (successivamente applicati da Cass. n. 34869/2023; Cass. n. 16208/2024; Cass. 16254/2024) consegue, dunque, senza necessità di ulteriori riflessioni, l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso per cassazione principale, con valutazione -come detto -assorbente rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALE subordinate domande di cui ai restanti tre motivi.
Ciò precisando, al fine di decidere qui la causa, che è risultata accertata in punto di fatto dal Giudice regionale, in termini non contestati, l’enunciazione di un atto tipico di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., venendo, quindi, in rilievo in questa sede solo la questione squisitamente giuridica chiarita da questa Corte nei termini sopra esposti.
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8. L’RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo di ricorso incidentale, ha dedotto, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 – Parte I – Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nonché del principio di alternatività tra IVA e registro di cui all’art. 41 del medesimo d.P.R. Data pubblicazione 21/12/2025
Nello specifico, la ricorrente incidentale ha reputato errata la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui non ha considerato l’evento interruttivo, costituito dallo scioglimento del rapporto contrattuale per volontà RAGIONE_SOCIALE parti ed ha ritenuto corretta la tassazione in misura fissa dell’indennizzo (per l’anticipata risoluzione del contratto), come concordato ed espressamente qualificato dalle le parti, opponendo a tale valutazione che la somma erogata non poteva essere configurata come un corrispettivo (tale essendo solo l’importo fatturato in costanza di rapporto) e quindi non poteva rientrare nel campo di applicazione IVA, assumendo, invece, il suddetto indennizzo natura risarcitoria, come tale soggetto all’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.
8.1. Il motivo va dichiarato inammissibile.
Giova premettere che sul punto il Giudice regionale ha richiamato l’argomento difensivo della difesa erariale secondo il quale, in base all’orientamento della Corte di cassazione, l’indennizzo a cui è tenuto il committente, per il recesso unilaterale del contratto, ha natura risarcitoria e non di corrispettivo, per cui non è soggetto ad IVA, ma sconta l’imposta proporzionale di registro del 3% ai sensi dell’art. 8, lett. b ), Tariffa allega al TU.R., con eccezione RAGIONE_SOCIALE somme, oggetto di condanna, già versate o fatturate nel corso del rapporto contrattuale, da considerarsi corrispettivi, aventi
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causa nell’adempimento della prestazione contrattuale e, quindi, sottoposti ad IVA. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 21/12/2025
Tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che, «in considerazione di quanto sopra ed in assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio, avendo la contribuente emesso, nei confronti di NOME, fatture per complessivi euro 1.508.210,45, rimaste impagate, prima della risoluzione del contratto di locazione finanziaria e trattandosi di operazioni non imponibili ex art. 8bis del D.P.R. N. 633/1972 -in ogni caso considerate, sulla base del disposto dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto -sull’importo oggetto del decreto ingiuntivo di cui si discute risulta applicabile l’imposta di registro in misura fissa» (così nella sentenza impugnata).
Risulta, allora, chiaro dal riportato argomentare come la RAGIONE_SOCIALE regionale, proprio in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte ed invocato dall’RAGIONE_SOCIALE, abbia ritenuto, con apprezzamento di merito, che la somma fatturata 1.508.210,45 € riguardasse prestazioni (canoni locativi) maturati nel corso del rapporto contrattuale, « prima della risoluzione del contratto di locazione finanziaria » (così nella sentenza in esame), per tale via giungendo alla corretta tassazione dell’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del predetto principio di diritto.
8.2. L’inammissibilità del motivo in esame si disvela, pertanto, considerando che sotto il paradigma della (inesistente) violazione di legge dedotta, la censura mira, in realtà, a sollecitare la Corte un’impraticabile rivalutazione di merito della risultanze probatorie, resa palese nella parte in cui l’RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che « non vi è alcuna prova dell’emissione di fatture in relazione alle somme ingiunte» (v.
pagina n. 18 del controricorsoricorso incidentale) e che « le somme ingiunte non possono considerarsi soggette ad IVA, tant’è che per le stesse non veniva emessa alcuna fattura» (v. pag. n. 20 del controricorso-ricorso incidentale). Numero sezionale 6236/2025 Numero di raccolta generale 33401/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni che precedono, la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso di impugnazione principale e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
Il contrasto di giurisprudenza che ha dato luogo alla rimessione alla Sezioni Unite della questione della corretta tassazione dell’enunciazione della ricognizione di debito, giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbi i restanti e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
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accolti e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, dichiarando compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 21/12/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME