Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34869 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34869 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
REGISTRO RICONOSCIMENTO DEBITO
sul ricorso iscritto al n. 4732/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale: CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO.
– RESISTENTE – avverso la sentenza n. 2967/24/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia – depositata il 27 giugno 2018, non notificata;
UDITA la relazione della causa in camera di consiglio del 13 settembre 2023, dal consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
con l’avviso di liquidazione n. 2012/001/DINUMERO_DOCUMENTO000025236/0/001 l’RAGIONE_SOCIALE – tassava, a titolo di imposta di registro calcolata nella misura di 1.490,75 €, il decreto ingiuntivo n. 000025236/2012 emesso a favore del ricorrente in ragione del credito professionale relativo all’attività di AVV_NOTAIO per la somma di 92.703,08 € (111.585,41 € con la maggiorazione dell’IVA), già oggetto di riconoscimento ad opera della controparte;
la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 9559/46/2016, aveva annullato parzialmente il suindicato avviso, considerando che la controversia aveva ad oggetto la correttezza del recupero a tassazione della ricognizione del debito su cui si fondava il decreto ingiuntivo e ritenendo che detto titolo non indicasse gli elementi essenziali della predetta ricognizione, per cui non poteva essere tassato l’atto ivi enunciato, così rideterminando l’imposta complessivamente dovuta nell’importo di 355,57 €;
la Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente l’appello avanzato contro la predetta sentenza dall’RAGIONE_SOCIALE -premettendo -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che « dalla lettura del decreto ingiuntivo si evince che il giudice ha posto a fondamento della propria decisione l’atto di ricognizione del debito, poiché esso è l’unico atto scritto allegato al ricorso, mentre i mandati professionali conferiti all’AVV_NOTAIO, seppur genericamente segnalati, non risultano essere stati supportati da altra documentazione »;
3.1. il Giudice regionale riteneva, quindi, che « nel caso di atto soggetto a tassazione solo in caso di uso, è proprio l’allegazione in giudizio che ne integra l’uso, con conseguente obbligo di pagamento dell’imposta» e che « l’atto sottoponibile a tassazione è la ricognizione del debito ed esso va tassato nella misura dell’1% dell’importo in esso
indicato, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa allegata al dpr n. 131 del 1986 »;
avverso tale sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25 gennaio 2019, formulando il seguente, unico, motivo d’impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE, ha depositato nota dell’8 aprile 2019 « al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. comma 1 c.p.c. », dando atto di non essersi costituita nei termini;
con ordinanza interlocutoria n. 16114, depositata il 19 maggio 2022, questa Corte ha rinviato al causa a nuovo ruolo in ragione dell’intervenuta rimessione degli atti, giusta ordinanza n. 33313 dell’11 novembre 2021, al Primo Presidente della Corte di cassazione, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante, per quel che più rileva nella presente sede, la tassazione dell’imposta di registro nell’ipotesi di ricognizione di debito;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1988 cod. civ. e degli artt. 22 e 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 3 Tariffa, Parte 1 e della nota 2 della stessa Tariffa allegata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « per avere la CTR erroneamente affermato che la ricognizione del debito è atto sottoponibile a tassazione percentuale nella misura dell’1% dell’importo in esso indicato » (v. pagina n. 4 del ricorso), assumendo che la ricognizione non crea rapporti, non determina alcun mutamento della realtà giuridica preesistente, non ha un contenuto patrimoniale, ma si limita a determinare, sul piano processuale solo l’inversione dell’onere della prova, per cui sarebbe applicabile l’art. 4, Tariffa parte seconda, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che computa, in caso di uso, l’imposta fissa RAGIONE_SOCIALE scritture non aventi contenuto patrimoniale;
2. il ricorso v accolto;
con sentenza n. 7682 depositata il 16 marzo 2023 le Sezioni Unite della Corte, come detto investite del tema dalla predetta ordinanza interlocutoria n. n. 33313 dell’11 novembre 2021, hanno affermato che:
« l’enunciazione non costituisca ‘caso d’uso’ (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946) »;
-« il deposito della scrittura privata prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 TUR che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative» e ciò in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall’imposizione fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi»;
-«l’atto di riconoscimento del debito è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto ‘dichiarativo’ dell’atto di riconoscimento»;
con la citata sentenza la Corte ha quindi affermato i seguenti principi:
-«Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce ‘caso d’uso’ in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986».
«La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso».
nella fattispecie in esame risulta incontroversa, in fatto, la natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito, e che, alla luce del superiore principio, il suo deposito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non integra ‘caso d’uso’;
alla luce RAGIONE_SOCIALE predette riflessioni, consegue che il ricorso per cassazione va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;
il contrasto di giurisprudenza che ha dato luogo alla rimessione alla Sezioni Unite della presente controversia, giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, dichiarando compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio celebratasi del 13 settembre 2023.