Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33404 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 21/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 11/09/2025
REGISTRO – ENUNCIAZIONE RICOGNIZIONE DEBITO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17030/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , Sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 6239/2025 Numero di raccolta generale 33404/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 3/4/2022 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Toscana, depositata il 3 gennaio 2022, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE liquidava ai danni della suindicata ricorrente l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% per l’enunciazione, nel decreto ingiuntivo n. 4475/2017 emesso dal Tribunale di Firenze, della scrittura privata del 22 novembre 2016 contenente la ricognizione del debito di 600.000,00 €.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 232/3/2019 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Firenze (che aveva accolto il ricorso della contribuente), ritenendo che la ricognizione del citato debito enunciato nel menzionato titolo monitorio scontasse l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3% ai sensi dell’art. 9 – Parte Prima -Tariffa allegata -d.P.R. n. 131/1986, in quanto atto a contenuto patrimoniale.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 1° luglio 2022, formulando due motivi di impugnazione, depositando in data 14 febbraio 2025 memoria illustrativa.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con notificato in data 12 settembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 22, 3 e 9 – Parte Prima -Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell’art.4 -Parte Seconda -della medesima tariffa, assumendo che la ricognizione di debito, quale atto privo di natura patrimoniale autonoma, andava assoggettata all’imposta di registro in misura fissa a mente del citato art. 4. e che l’interpretazione fornita dalla RAGIONE_SOCIALE regionale violava il principio di capacità contributiva .
Con la seconda doglianza, formulata in via subordinata, la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992, dell’art.5, comma 1 ed art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art.10, comma 4, della legge n. 212/2000 per la sussistenza in un orientamento giurisprudenziale contrastante quale fatto sintomatico di un’obiettiva incertezza interpretativa, chiedendo quindi che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate.
Il primo motivo di ricorso va accolto, con valutazione che assorbe l’esame della seconda censura.
La questione della tassazione dell’enunciazione dell’atto ricognitivo è stata risolta dal sopravvenuto (rispetto al ricorso in esame) arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682) a composizione di un contrasto che risentiva certamente della mancanza di
un’espressa previsione, da parte del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della ricognizione di debito. Numero sezionale 6239/2025 Numero di raccolta generale 33404/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
4.1. Rinviando agli ampi contenuti di tale pronuncia, va qui dato conto che in essa si è affermato che:
-« l’enunciazione non costituisce ‘caso d’uso’ (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946)» (v. pag. 9/10 della sentenza);
-«il deposito della scrittura privata prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 TUR che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative» e ciò in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall’imposizione fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi» (v. pag. 11 della sentenza);
-«l’atto di riconoscimento del debito è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale,
Numero sezionale 6239/2025
non può qualificarsi come effetto ‘dichiarativo’ dell’atto di riconoscimento» (v. pag. 17 della sentenza). Numero di raccolta generale 33404/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
4.2. Con la citata sentenza la Corte ha quindi affermato i seguenti principi:
-«Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce ‘caso d’uso’ in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986»;
«La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso» (v. pag. 18 della sentenza).
4.3. Alla luce di tali principi (successivamente applicati da Cass. n. 34869/2023; Cass. n. 16208/2024; Cass. 16254/2024), consegue, senza la necessità di ulteriori riflessioni, l’accoglimento del ricorso nel senso sopra indicato.
Appena aggiungendo sul punto, al fine di decidere qui la causa, che è risultata accertata in punto di fatto dal Giudice regionale, in termini non contestati, l’enunciazione di un atto tipico di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., venendo, quindi, in rilievo in questa sede solo la questione squisitamente giuridica chiarita da questa Corte nei termini sopra esposti.
La sentenza impugnata va quindi cassata e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6239/2025
Numero di raccolta generale 33404/2025
Il contrasto di giurisprudenza che ha dato luogo alla rimessione alla Sezioni Unite della questione della corretta tassazione dell’enunciazione della ricognizione di debito, giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio. Data pubblicazione 21/12/2025
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, dichiarando compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME