Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3137 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24805/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n. 2058/2023 depositata il 27/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2020/003/DI/000000417/0/002, relativo al decreto ingiuntivo di pagamento emesso in data 09/07/2020 dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE n. 417/2020, contenente la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 3.370.77, in forza dell’allegazione di fatture commerciali rimaste impagate. Con detto avviso, l’RAGIONE_SOCIALE procedeva alla liquidazione dell’imposta di registro in misura di € 1.000,00, per enunciazione dei titoli soggetti ad IVA: € 600,00 (200,00 x 3 artt. 5, 22 d.pr 131/86 e 1 tariffa parte ii) enunciazione riconoscimento di debito di € 3.370,77: € 200,00 (aliq. 1% artt, 22 d.P.R. 131/86 e 3 tariffa parte i) – Condanna al pagamento di somme soggette ad IVA pari ad € 3.370,77: € 200,00 (Nota ii art, 8 Tariffa parte I) .
1.1.La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso.
1.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, adita in sede di appello dall’amministrazione, con la sentenza n. 2058/2023, depositata in data 27/06/2023, accoglieva l’impugnazione proposta, dichiarando la legittimità dell’atto impositivo: – reputando applicabile alla ricognizione di debito, in quanto atto avente “natura dichiarativa”, l’aliquota dell’1% fissata per tale specie di atti dall’art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto la ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in forza dell’art. 9, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale .
1.3.Per la cassazione della summenzionata sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la società contribuente, che ha limitato le censure alla tassazione RAGIONE_SOCIALE operazioni soggette ad iva e alla ricognizione del debito, integrato da memorie difensive.
1.4. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Al primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c,p.c., si deduce la nullità della sentenza per aver omesso il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla tassazione per enunciazione titoli soggetta ad IVA per € 600,00 . Si assume l’assoluta carenza di motivazione in quanto la sentenza, in violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 118 comma 1 disp. att. c.p.c., manca RAGIONE_SOCIALE argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione.
2.La prima censura non ha pregio.
2.1.Come è noto, il vizio relativo all’omessa pronuncia su motivo d’appello è escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda o l’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod.proc.civ.), bensì come violazione di legge o difetto di motivazione, ove lamenti l’adozione di una soluzione non giuridicamente corretta o senza adeguata giustificazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. n. 12131/2023; n. 29953/2020).
2.2.La sentenza della CTR, infatti, dopo aver dato atto della censura ha ritenuto di superare, ancorché in mancanza di una espressa statuizione, tale profilo impugnatorio con riferimento all’alternatività Iva registro ex art. 40 del decreto rubricato.
2.3.Il positivo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla legittimità intregnale dell’atto impositivo importa, quale ineludibile presupposto, la valutazione della legittimità della tassazione RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali soggette ad Iva.
2.4.In ogni caso, la censura va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
2.5.L’ufficio ha tassato con l’imposta di registro in misura fissa i tre atti relativi soggetti ad Iva, in quanto le aliquote applicabili al caso sono stabilite dall’art. 8 Tariffa Parte I con la tassazione in termine fisso.
2.6.Nella esaminata fattispecie viene in rilievo, in particolare, l’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986, il quale stabilisce che: «1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.
2.7.L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. 3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.»
2.8.L’art. 22 del TUR pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l’atto enunciante promani dall’Autorità giudiziaria, la registrazione dell’atto enunciante (cosiddetta ‘tassa di sentenza’), comporta la tassazione dell’atto enunciato (cosiddetta ‘tassa di titolo’).
2.9.In altri termini, il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell’atto enunciato (da riferire, nella specie, al contratto di fornitura di merce), ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 3232516/2019).
2.10. La debenza della prima imposizione (‘tassa di sentenza’) non è oggetto di controversia tra le parti.
2.11.Quanto alla seconda imposizione (‘tassa di titolo’), il deposito di una scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non integra il ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative.
2.12. Nel caso, che qui ricorre, di enunciazione di un documento in un atto giudiziario, nell’ambito dell’attività processuale contenziosa le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 7682/2023, hanno chiarito che «il deposito della scrittura privata di cui si discute, prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento certamente non può integrare (…) ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 TUR (…) che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative.»
2.13. La via, dunque, per giustificare la tassazione dell’atto soggetto ad obbligo di registrazione in ‘caso d’uso’, laddove l’enunciazione di esso sia contenuta in un atto a propria volta soggetto a registrazione, non può che essere diversa.
2.14. Occorre muovere dall’individuazione della esatta portata precettiva del primo comma dell’art. 22 del d.P.R. citato, dovendosi stabilire se il legislatore specificando, nella parte finale del primo comma, che «se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 69», abbia inteso o meno riferirsi a tutti gli atti soggetti a registrazione (art. 1, d.P.R. n. 131 del 1986: «L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. »), compresi quelli in caso d’uso.
2.15. Secondo questa Corte (n. 5946/2007) al quesito va data riposta positiva e «poiché la enunciazione di tali ultimi atti non configura, ai sensi dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, come innanzi rilevato, un ‘ uso’, deve concludersi per l’assoggettamento di tali atti all’imposta a prescindere dall’uso (art. 6, d.P.R. n. 131 del 1986, ex d.P.R. cit.) dei medesimi e sulla base della sola enunciazione.
2.16.In caso contrario, ha osservato la Corte nella richiamata sentenza, sarebbe da considerare inutiliter data la specificazione che assoggetta a pena pecuniaria solo gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in quanto, non concretando l’enunciazione un ‘ uso ‘ , sarebbero stati imponibili solo gli atti soggetti a registrazione a termine fisso enunciati nell’atto registrato e quindi sarebbe stato superfluo specificare che solo per tali atti è dovuta oltre all’imposta anche la pena pecuniaria.»
2.17. Detto orientamento ha trovato conferma nella successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in relazione a varie fattispecie di atti enunciati, per cui può dirsi consolidata l’interpretazione secondo cui l’art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate (v. Cass. n. 32516/2019; n. 18454/2016; n. 22243/2015; n. 4096/2012)
2.18. Rientrano, dunque, nell’espressione «atti scritti o contratti verbali non registrati » gli atti (non ancora) registrati, perché da registrare solo in ‘caso d’uso’, laddove siano oggetto di enunciazione in altro atto registrato. 2.19. L’art. 5, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, infatti, recita: « Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda». L’art. 5, secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce, poi, che «le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso
d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto» e, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, si considerano operazioni imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di qualunque soggetto, nell’esercizio di arti e professioni.
2.20. Da tali disposizioni emerge che le operazioni relative ad atti soggetti all’imposta sul valore aggiunto scontano l’imposta di registro in misura fissa (Cass. n. 2315/2024; Cass. n. 15314/2024; Cass. n. 2684/2024; Cass. n. 2296/2024).
2.21.Va, altresì, osservato che il principio di alternatività tra le due imposte non è condizionato, né subordinato all’effettiva applicazione dell’IVA sull’operazione considerata, ma è sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA per cui restano assoggettate all’imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette a IVA (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3) e di quello soggettivo (artt. 4 e 5) previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972.
2.22. Si verte, nella fattispecie per cui è causa, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ipotesi di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del suindicato art. 40 cit. e della nota II dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. citato, la quale stabilisce che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del Testo unico.» 2.23. Giova, infine, segnalare che la sentenza n. 23379/2021 della Corte, in tema di decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale concluso verbalmente, ha opportunamente posto in evidenza che neppure «può ritenersi che il decreto ingiuntivo abbia determinato la cessazione degli affetti del contratto verbale in esso enunciato: la disposizione di cui al secondo
comma dell’art. 22 Tur si riferisce ai casi di novazione oggettiva, ma non ai casi in cui il contribuente abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale a tutela di un diritto nascente da un contratto. Tale ultima conclusione è anch’essa confermata dal terzo comma dell’art. 22 Tur, dal quale si evince che se il contratto enunciato in uno degli atti dell’autorità giudiziaria è totalmente ineseguito, l’imposta su di esso (sull’atto enunciato) è dovuta per l’intero valore della prestazione ineseguita» 3.Il secondo strumento di ricorso reca la denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della tariffa, parte i, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. 131/1985, con riferimento alla ricognizione di debito. Si afferma che il documento contenente l’asserita enunciazione di debito, allegato al decreto ingiuntivo è una mail inviata dal titolare della RAGIONE_SOCIALE del seguente tenore ; tale missiva, si assume, non può integrare in alcun modo un atto rilevante ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n.131/1986 non costituendo un atto transattivo fondato su conforme consenso RAGIONE_SOCIALE parti, né un contratto novativo e non contenendo alcun rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, ma nemmeno l’entità del valore del debito tra loro corrente. Si assume che tale missiva rappresenta una semplice dichiarazione unilaterale, tra l’altro inviata al sottoscritto difensore, con cui la controparte giustifica il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture per una mancanza di lavoro. In ogni caso, si tratterebbe di una ricognizione avente natura meramente dichiarativa, alla quale va attribuita natura di mera dichiarazione di scienza, alla quale non può essere applicato l’art.3 Parte I
della Tariffa, ma eventualmente potrà essere tassata ex art. 4 parte II solo in caso d’uso.
Il motivo è fondato.
3.1.Va premesso che è incontroversa la qualificazione della scrittura quale ricognizione del debito (v. sentenza impugnata e controricorso).
3.2.L’esame del trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, della ricognizione di debito, non può prescindere dall’esame della natura giuridica della stessa, come disciplinata, unitamente alla promessa di pagamento, dall’art. 1988 cod. civ., secondo il quale: «La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria». È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debend i, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (Cass., Sez. 1^, 20 dicembre 2016, n. 26334; Cass., Sez. 3^, 2020, n. 24451; Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 2022, n. 2091), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. Esso può essere indicato o meno nell’atto ricognitivo, nel primo caso parlandosi di riconoscimento titolato, nel secondo caso di riconoscimento puro. 3.3.La divergenza, rilevabile, in ambito civilistico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all’affermazione della natura negoziale (in tal senso: Cass., Sez. 1^, 26 giugno 1992, n. 8029; Cass., Sez. 1^, 20 luglio 2000, n. 9530; Cass., Sez. 1^, 9 febbraio 2001, n. 1831; Cass, Sez. 3^, 22 luglio 2004, n. 13642; Cass., Sez. 3^, 3 novembre 2020, n. 24451), o meno, della ricognizione di debito, si riflette anche sul piano RAGIONE_SOCIALE conseguenze che se ne fanno discendere riguardo al tipo d’imposizione in tema d’imposta di registro. In relazione al profilo fiscale,
in via di tendenziale schematizzazione, le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Sezione Tributaria di questa Corte possono ricondursi a tre filoni interpretativi (secondo la sintesi ricostruttiva, in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite, di: Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2021, n. 33313).
3.4. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7682 depositata il 16 marzo 2023, nel comporre il contrasto, hanno ritenuto che occorra muovere comunque dall’analisi dal disposto dell’art. 3 della tariffa parte prima, che, come è stato puntualmente evidenziato in dottrina, in assenza di esplicita previsione in tema di tassazione degli atti a contenuto ed effetto ricognitivo da parte del vigente T.U.R e relative tariffe ad esso allegate, è la sola norma che, in termini generali, vi si avvicini e che, come si è già detto, assoggetta a registrazione in termine fisso con l’aliquota dell’1% gli «tti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura».
3.5.Si è posto in rilievo che, nel genus degli atti aventi natura dichiarativa sono tendenzialmente distinguibili tre diverse categorie di atti: a) quella degli atti o negozi ‘dichiarativi’ riferibili alle fattispecie nella quali, come nella divisione, si abbia, per effetto del negozio dichiarativo, una modificazione della situazione giuridica preesistente, senza che a ciò consegua, però, il prodursi di effetti obbligatori o reali; b) quella degli atti o negozi ‘ricognitivi’ finalizzati, da parte di chi li pone in essere, a manifestare la propria consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all’atto ricognitivo, situazione che pertanto non viene ad essere in alcun modo innovata, non ricorrendo, rispetto ad essa, alcun effetto costitutivo, modificativo od estintivo ad opera dell’atto ricognitivo; c) quella, infine, degli atti o negozi di accertamento (distinguibili in negozi di ‘mero accertamento’ e in negozi di ‘accertamento costitutivo’), la cui causa sia quella di rimuovere un’oggettiva e riconosciuta dalle parti situazione d’incertezza. Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del
presente giudizio, ove l’atto di riconoscimento del debito è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto ‘dichiarativo’ dell’atto di riconoscimento (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682).
3.6.In ragione di ciò, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’enunciazione non costituisca ‘caso d’uso’ (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946)»; -«il deposito della scrittura privata prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 TUR che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative» e ciò in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall’imposizione fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi»; «l’atto di riconoscimento del debito è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto ‘dichiarativo’ dell’atto di riconoscimento»;
con la citata sentenza la Corte ha quindi affermato i seguenti principi: – «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce ‘caso d’uso’ in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986».
In definitiva, la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.
5.Alla luce RAGIONE_SOCIALE predette riflessioni, consegue che il secondo motivo di ricorso per cassazione va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente alla tassazione della scrittura privata di ricognizione del debito.
La formazione in corso di causa della richiamata giurisprudenza di legittimità costituisce giusto motivo per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA Corte
Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla tassazione applicata alla scrittura di riconoscimento del debito; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 14 gennaio 2026 .
Il Presidente
NOME COGNOME