Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21525/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6682/2019 depositata il 29/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto l’impugnazione dell’ufficio avverso la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento (ex art. 1, comma 355, della l. 311 del 2004) impugnato dai contribuenti;
I contribuenti propongono ricorso in cassazione affidato a tre motivi;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che chiede il rigetto del ricorso sulla considerazione della sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, come ritenuto dalla sentenza impugnata.
Considerato che
Il primo motivo di ricorso è infondato. I ricorrenti prospettano la sussistenza di un giudicato interno (violazione degli art. 1, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 e 329, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma , nn. 1 e 4, cod. proc. civ.) in quanto l’ufficio non avrebbe interposto appello sulla autonoma causa della decisione di primo grado, costituita dall’assenza di prova da parte del fisco della similarità degli immobili considerati per la comparazione, al fine della revisione della rendita e della classe catastale. Quello che rileva in questa materia non è la singola motivazione ( ratio della decisione) ma il capo della sentenza. Solo l’omessa impugnazione di un capo autonomo della sentenza può far configurare l’acquiescenza ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.
Per capo autonomo della sentenza non può considerarsi la pluralità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno portato al risultato, ma solo l’oggetto della contesa, ovvero una questione avente una propria individualità ed autonomia da risultare del tutto indipendente: «Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed
autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione» (Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 17/05/2001, Rv. 546715 -01; vedi anche Sez. L, Sentenza n. 4868 del 08/10/1985, Rv. 442264 – 01).
La mancanza di prova di cui alla sentenza di primo grado costituiva una evidente argomentazione e non un capo diverso ed autonomo della sentenza. La decisione, infatti, si è concretata in un solo capo, ovvero la legittimità o illegittimità della modifica della classe e della rendita catastale.
Risulta, invece, fondato il secondo motivo del ricorso che assorbe logicamente il terzo motivo (violazione di legge, art. 3 della l. 241 del 1990, art. 7, l. 212 del 2000, art. 11 d.l. 70 del 1988 e art. 1, comma 335 della l. n. 311 del 2004, in relazio ne all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.).
Questa Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che: «In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che
termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto RAGIONE_SOCIALE microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Rv. 655923 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019, Rv. 656285 -01 e Sez. 5 – , Sentenza n. 25201 del 24/08/2022, Rv. 665498 – 01).
La sentenza impugnata, invece, apoditticamente ritiene non necessaria una motivazione specifica dell’avviso di accertamento, ritenendo legittimo «l’accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall’ufficio» , in contrasto, quindi, con la giurisprudenza, ormai costante, di questa Corte di Cassazione, sopra richiamata.
Invero il riclassamento, così come risulta pacificamente in atti, è operato dall’Ufficio genericamente, in modo standard .
La sentenza, conseguentemente, deve cassarsi senza rinvio, con la decisione nel merito di accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.
Le spese possono compensarsi, in considerazione della sussistenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, che assorbe il terzo motivo, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario dei contribuenti con annullamento dell’atto impugnato.
Spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, il 25/03/2024.