Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33540 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33540 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2786/2019 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 4508/2018 depositata il 26/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR del Lazio, con la sentenza n. 4508/ 2018 depositata in data 26.06.2018, non notificata in accoglimento dell’appello dell’ufficio riformava la sentenza di primo grado rigettando l’impugnazione proposta dal contribuente NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto l’ atto di riclassamento ex art. 1, co. 335, l. n. 311/ 2004.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria NOME COGNOME.
L’Ufficio resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 101 c.p.c. per aver la Commissione Regionale posto a fondamento della sentenza decisive circostanze di fatto non allegate dalle parti, tantomeno discusse e provate, né desumibili altrimenti dagli atti di causa, in palese violazione, oltreché del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., del principio consacrato negli art. 115 e 116 c.p.c. secondo cui il giudice ha l’obbligo di decidere iuxta alligata et probata.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004 in quanto la Commissione ha interpretato la norma nel senso che sarebbe di per sé sufficiente, ai fini della legittimità del riclassamento, la sola ubicazione in una microzona che ‘si discosta significativamente’ dai valori medi dell’intero territorio comunale; mentre invece la corretta lettura impone di ritenere che tale circostanza costituisce soltanto il presupposto, per quanto indispensabile, per l’avvio del procedimento di riclassamento dei
singolo immobile, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui all’art. 3, comma 154, della l. n. 662/ 1996 e del regolamento di cui al d.P.R. n. 138/ 1998 sicchè i giudici di appello, nell’affermare che la motivazione dell’atto di riclassamento può ritenersi sufficiente con la mera indicazione della microzona ed anche se non contiene l’indicazione delle specifiche caratteristiche dell’immobile poste a fondamento del diverso classamento, ha violato il disposto di cui all’art. 1, comma 335, l. n. 311/ 2004, in virtù del quale -come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e dal consolidato orientamento della Corte di legittimità – detta motivazione deve invece contenere l’indicazione di tali specifici elementi ed in particolare di quelli che, in concreto, hanno interessato una determinata microzona ed hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare nonché delle specifiche caratteristiche degli immobili di comparazione che giustificano la valutazione positiva dell’estimo compa rativo, obbligo che, in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano l’intervento e di poter effettivamente esercitare il proprio diritto di difesa.
3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 3 della l. 23 dicembre 1996 n. 662 e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) in quanto la Commissione aveva ritenuto che le procedure di riclassamento e revisione andavano attuate considerando il solo elemento della ubicazione dell’immobile in una zona caratterizzata da un ‘significativo scostamento’ nei valori economici, senza considerare gli ulteriori elementi e, fra essi, i caratteri distintivi del singolo fabbricato e dei luoghi circostanti (fattori posizionale ed edilizio), come richiesto dall’art. 3, co. 154, l. n. 662/ 1996 e come specificati dai commi 6 e 7 dell’art. 8 ed espressamente richiamati dalla le ttera c) del comma 1 dell’art. 9 ed
il cui concorso deve ritenersi invece indispensabile per la legittimità delle procedure.
Con il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 70/ 1988, conv. in legge 13.05.1988 n. 154 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) in quanto la Commissione aveva ritenuto legittima la comparazione con altri immobili effettuata solo sulla base dell’ubicazione nella stessa microzona e senza considerare invece, come impone la corretta lettura della norma violata, i parametri ed i fattori di cui agli art. 8 e 9 del d.P.R. 138/1998.
Con il quinto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la Commissione ha violato la norma laddove ha illegittimamente ritenuto che l’attore sostanziale non aveva l’obbligo di dedurre i fatti costitutivi della propria pretesa e di provarli ove contestati ed aveva invertito l’onere di deduzione e prova, ponendo di fatto tale onere a carico del convenuto sostanziale.
Osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso -in forza del quale il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostanzialmente la violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la Commissione tributaria regionale accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo correttamente motivato l’atto impugnato, risultando sufficiente, in caso di riclassamento, il solo riferimento allo scostamento tra valore catastale e quello medio di mercato nella microzona in misura superiore alla soglia di significatività, senza effettuare una valutazione specifica delle unità immobiliari -da esaminare preliminarmente in applicazione del principio della ragione più liquida, è da ritenere fondato, con carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.
6.1. Le censure formulate con tale motivo attengono alla questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell’atto di accertamento per rendere adeguata a parametri di tutela
del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 311 del 2004, del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.
Orbene le contestazioni formulate sono da ritenere fondate alla luce del più recente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte -in particolare vanno richiamate, ex multis, Cass. 24 agosto 2022, n. 25201 (secondo cui, in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare, che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso) e Cass. 4 aprile 2024, n. 9035 (secondo cui, in tema di estimo catastale, la revisione del classamento di un immobile urbano, adottata su iniziativa dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, presuppone un significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali ed è finalizzata a riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali interessanti la microzona c.d. anomala, attribuendo agli immobili in essa ricadenti
un aumento percentuale non superiore al 35%; a tal fine l’amministrazione deve provare i presupposti che legittimano la riclassificazione di massa e dimostrare di aver utilizzato criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali sono state le operazioni compiute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa, in fatto e in diritto, anche rispetto alla fase applicativa della revisione per microzone).
6.2. Come emerge dall’accertamento dei giudici di merito, il mutamento di classamento dell’ immobile in esame è avvenuto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore commerciale ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali.
Secondo l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 138 del 1998, la microzona è una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane: in ciascuna microzona si presume che le unità immobiliari siano uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalente. La ragione giustificativa del mutamento di rendita ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dall’art. 1, comma 339, della legge n. 311 del 2004, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. del 18 febbraio 2005 n. 40), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Questo peculiare strumento ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha, infatti, ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo. Posta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che non può prescindere da un’adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti astrattamente dalla norma, richiedendosi che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari. Ciò si riflette sull’onere motivazionale, che deve adeguarsi alle esigenze di concretezza e di analiticità, per cui non può ritenersi adeguata una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.
6.3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti
amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” ( ex plurimis : Cass., 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass. 21 giugno 2018, n. 3156; Cass. 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., 2 novembre 2018, n. 28035; Cass. 5 novembre 2018, n. 28076; Cass. 8 aprile 2019, n. 9770; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1543; Cass., 11 marzo 2020, n. 6867; Cass. 1° febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 1° aprile 2021, n. 9095; Cass. 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218). In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonché caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende): ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto ( ex plurimis : Cass., 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., 21 giugno 2018, n. 16378; Cass. , 26 settembre 2018, n. 23129; Cass.,
Sez. 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass. 1° aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218). In particolare, non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo motivazionale, il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate: quanto ai casi in cui è disposto un mutamento di categoria dell’immobile, perché la mera collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell’immobile che condiziona l’attribuzione della categoria; quanto ai mutamenti di classe perché, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, ecc.) e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno, sempre, individuate in concreto in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Peraltro, oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (v., in questo senso, in motivazione Cass. 24 agosto 2022, n. 25201, a superamento del precedente costituito da Cass. 19 ottobre 2016, n. 21176 secondo cui la revisione del classamento ex art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche
dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria).
La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l’unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili di irragionevolezza la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», nello stesso tempo ha evidenziato che «la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento». Il giudice delle leggi ha così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva: tale requisito va, dunque, soddisfatto ex ante, senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa.
In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il sesto motivo del ricorso deve essere accolto (con assorbimento dei restanti) e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e l’originario ricorso deve essere accolto; nella sentenza di appello è stato, difatti, accertato che l’avviso impugnato è stato motivato solo ed esclusivamente con l’indicazione del presupposto normativo (art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004), del procedimento seguito, e dello scostamento, superiore al 35%, tra valore catastale e valore di mercato medio nella microzona di appartenenza ovvero con esclusivo riferimento al fattore posizionale, senza alcun riferimento alle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.).
In considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 14 ottobre 2025.
Il Presidente (COGNOME)