Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
sul ricorso iscritto al n. 34203/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4247/2019 depositata il 12/07/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, relativo ad alcuni
immobili di sua proprietà siti in Roma nella microzona INDIRIZZO (INDIRIZZO) -più precisamente a 2 appartamenti ad uso abitativo al secondo piano ed a due garage e ad un appartamento condominiale al piano terra.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Ad avviso della Commissione tributaria provinciale, «la conseguenza della legittimità, anche costituzionale, del riclassamento standardizzato, è che viene rimesso alla parte di impugnarne l’esito con riferimento al singolo immobile, facendo valere caratteristiche che, se fossero state prese in considerazione dall’ufficio, avrebbero dovuto condurre all’attribuzione di una classe diversa….spetta quindi al contribuente la prova …che la redditività dell’immobile è inferiore alla redditività media»; «l’avviso impugnato riporta tutti i riferimenti normativi e procedurali e prende in considerazione in particolare la microzona…non vi è pertanto alcun vizio di motivazione».
L’appello della contribuente è stato rigettato. Il giudice di secondo grado ha superato la doglianza di carenza di motivazione, osservando che l’avviso delimita il campo della pretesa impositiva con l’indicazione del riclassamento degli immobili e dello scostamento, in misura superiore al 35%, tra il valore catastale e quello di mercato nella microzona di appartenenza -scostamento che costituisce il legittimo presupposto dell’operato accertativo.
4.La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, quale successore dell’RAGIONE_SOCIALE.
6.Risulta depositata una memoria della ricorrente.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la società contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 334, 335 e 336, legge n. 311 del 2004, in quanto l’avviso impugnato, pur presentando un dispositivo intellegibile, consistente nel nuovo classamento, è caratterizzato da una motivazione apparente (consistente in «un insieme di espressioni generiche, adattabili a qualsivoglia situazione di fatto e di diritto»).
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la società contribuente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Questi due motivi, che, per l’intima connessione, vanno trattati unitariamente, sono fondati alla luce del più recente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte -in particolare vanno richiamati Cass., Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25201 (secondo cui, in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare, che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso) e Cass., Sez. 5, 4 aprile 2024, n. 9035
(secondo cui, in tema di estimo catastale, la revisione del classamento di un immobile urbano, adottata su iniziativa dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, presuppone un significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali ed è finalizzata a riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali interessanti la microzona c.d. anomala, attribuendo agli immobili in essa ricadenti un aumento percentuale non superiore al 35%; a tal fine l’amministrazione deve provare i presupposti che legittimano la riclassificazione di massa e dimostrare di aver utilizzato criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali sono state le operazioni compiute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa, in fatto e in diritto, anche rispetto alla fase applicativa della revisione per microzone).
1.1.Come emerge dall’accertamento dei giudici di merito, il mutamento di classamento degli immobili in esame è avvenuto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore commerciale ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali.
Secondo l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 138 del 1998, la microzona è una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storicoambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane: in ciascuna microzona si presume che le unità immobiliari siano uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalente.
La ragione giustificativa del mutamento di rendita ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dall’art. 1, comma 339, della legge n. 311 del 2004, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. del 18 febbraio 2005 n. 40), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso RAGIONE_SOCIALE autonomie locali.
Questo peculiare strumento ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una RAGIONE_SOCIALE voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo.
Posta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che non può prescindere da un’adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti astrattamente dalla norma, richiedendosi che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari. Ciò si riflette sull’onere motivazionale, che deve adeguarsi alle esigenze di concretezza e di analiticità, per cui non può ritenersi adeguata una motivazione
standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2018, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28035; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. 6^-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 6″- 5, 23 gennaio 2020, n. 1543; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218).
In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il
provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonché caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende): ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 6″-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6″-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218).
In particolare, non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo motivazionale, il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate: quanto ai casi in cui è disposto un mutamento di categoria dell’immobile, perché la mera collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell’immobile che condiziona l’attribuzione della categoria; quanto ai mutamenti di classe perché, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, ecc.) e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa
è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona.
Peraltro, oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (v. in questo senso in motivazione Cass., Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25201, con cui si è chiaramente e esplicitamente superato il precedente rimasto isolato, costituito da Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2016, n. 21176, richiamato nel controricorso, secondo cui la revisione del classamento ex art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria).
La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l’unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili di irragionevolezza la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», nello stesso tempo ha evidenziato che «la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di
motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento>>. Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva: tale requisito va, dunque, soddisfatto ex ante, senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa.
3. L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure in particolare il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante (caratteristiche, ubicazione, qualità degli immobili accertati); il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., non essendovi nella sentenza impugnata alcun esame della prospettata questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento; il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui fonda la decisione.
In conclusione, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere accolti (con assorbimento dei restanti) e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e l’originario ricorso deve essere accolto. Nelle sentenze di merito è stato, difatti, accertato che l’avviso impugnato è stato motivato solo ed esclusivamente con l’indicazione del presupposto normativo (art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004), del procedimento seguito, e dello scostamento, superiore al 35%, tra valore catastale e valore di mercato medio nella microzona di appartenenza ovvero con esclusivo riferimento al fattore posizionale, senza alcun riferimento alle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.).
Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate in considerazione della articolata evoluzione della giurisprudenza di legittimità successivamente all’adozione dell’atto ed alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
in accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.