Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33180 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 29/11/2023
Comune di Lecce;
-intimato – avverso la sentenza n. 2050/2019, depositata il 24 giugno 2019, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
Catasto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4586/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso il AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente –
e
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 2050/2019, depositata il 24 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, così confermando la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336, era stata rideterminata la categoria e la rendita catastale di un’ unità immobiliare censita in catasto al fol. 259, p.lla 3488, sub. 14;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha ritenuto che:
-col provvedimento impugnato l’amministrazione aveva soppresso l’originario accatastamento dietro iscrizione in catasto di due unità immobiliari (sub 48 e 49), con ascrizione dell’una alla categoria A/10 (a fronte del preesistente classamento in A/3) e de ll’altra alla categoria C/6;
il provvedimento in questione doveva ritenersi correttamente motivato in quanto recando l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni postevi a fondamento («prolungato utilizzo dell’immobile concesso in locazione»), e la «valutazione RAGIONE_SOCIALE nuove rendite» – aveva consentito una compiuta difesa da parte della contribuente;
-le variazioni edilizie richiamate dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, cit., – ai fini della rettifica del classamento della unità immobiliare segnalata dal Comune di Lecce – dovevano ritenersi inclusive «della diversa utilizzazione» della unità immobiliare e, dunque, della «modifica della destinazione d’uso»;
detta modifica trovava, poi, riscontro nei dati probatori offerti al giudizio – ed acquisiti anche a seguito di sopralluogo – alla cui stregua emergeva che «l’immobile è stato concesso in locazione ad una società cooperativa per un periodo prolungato ed è stato utilizzato per fini diversi da quelli abitativi»; laddove la stessa utenza elettrica era stata acquisita «con contatto per tipo ufficio già da molti anni prima:01/01/2001.» ed il citofono dell’unità immobiliare recava l’indicazione di «studio profe ssionale»;
– NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso mentre il Comune di Lecce non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, ed alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336;
-assume, in sintesi, la ricorrente che l’avviso di accertamento impugnato non dava conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che vi erano state poste a fondamento, la motivazione risolvendosi nell’inciso secondo il quale erano stati «considerati gli elementi intrinseci ed estrinseci del bene, quali risultano dall’allegato documento di aggiornamento predisposto, ‘in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni di estimo catastale, fondate su metodologie comparative’» e, così, in difetto di indicazione RAGIONE_SOCIALE «situazioni di fatto/variazioni edilizie riscontrate e ritenute non più coerenti con l’originario classamento dell’immobile»;
1.2 -il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 339, ed al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, sull’assunto che -per come disposto all’art. 2, comma 1, lett. a), della Determinazione dell’agenzia del territorio del 16 febbraio 2005 (adottata in attuazione dell’art. 1, comma 339, cit.) – il presupposto oggettivo del riclassamento di ufficio, legittimamente adottabile ai sensi dell’art. 1, comma 336, cit., doveva identificarsi con variazioni conseguenti ad interventi edilizi (anche di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria ovvero di restauro e risanamento conservativo; d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, cit.), così che ne rimaneva al di fuori la mera variazione di destinazione d’uso realizzata «senza esecuzione di interventi edilizi»;
1.3 -col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23ter , e del principio generale di irretroattività RAGIONE_SOCIALE leggi, deducendo che solo a seguito del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, art. 17, comma 1, lettera n), conv. in l. 11 novembre 2014 n. 164 (che aveva introdotto l’art. 23-ter, cit.), si era attribuita rilevanza edilizia al mutamento della destinazione d’uso «ancorchè non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie» («purchè tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate»), così che, nella fattispecie, la gravata sentenza aveva dato illegittima applicazione retroattiva alla sopravvenuta disposizione di legge;
-il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento;
2.1- la gravata sentenza, come anticipato, ha difatti rilevato che l’atto di riclassamento, adottato ai sensi della l. n. 311 del 2004, art.
1, comma 311, risultava compiutamente motivato, soggiungendo, nello specifico, che v’era (anche) un riferimento al «prolungato utilizzo dell’immobile concesso in locazione»;
-l’accertamento (così) svolto dal giudice del gravame risulta allora censurato nei termini di un (mero) frontale contrasto che, sotto la denuncia di violazione di legge, non si fa carico di quell’accertamento stesso, e nella sua integrale estensione;
per di più, come sopra esposto nella riproduzione del motivo di ricorso, la parte non dà, in effetti, conto dell’intera estensione della motivazione dell’atto impugnato – dal cui esame il giudice del gravame ha tratto lo specifico riferimento di cui sopra s’è detto – così non mettendo la Corte nella condizione di verificarne la conformità ai principi di diritto enucleati con riferimento (anche) all’art. 1, comma 336, cit., ed alla cui stregua si è rilevata la necessità, in punto di motivazione dell’atto d i riclassamento di ufficio, RAGIONE_SOCIALE specifico presupposto del potere così esercitato, specificazione funzionale all’esigenza di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa e di porre il contribuente in condizione di poter utilmente esercitare il proprio diritto di difesa (v., ex plurimis , Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 16 gennaio 2015, n. 697; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23247; Cass., 30 luglio 2014, n. 17322);
-il secondo motivo -dal cui esame consegue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso -è fondato, e va accolto;
la quaestio iuris sottoposta all’esame della Corte implica la definizione dell’àmbito oggettivo di applicazione della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336 e se, dunque, possa ricondursi a detto àmbito il mero mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare come desunto, nella fattispecie, dalla sussistenza di un contratto di locazione;
3.1 -la l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336 – nel disciplinare il procedimento volto (su iniziativa dei Comuni) al riclassamento di ufficio RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, con attribuzione di nuova rendita catastale, assume a suo presupposto, per quel che qui rileva, «la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie»;
-la stessa legge ( all’art. 1, comma 339 ) rinvia ad un provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALE «modalità tecniche e operative per l’applicazione» della sopra citata disposizione;
e il provvedimento in questione – adottato il 16 febbraio 2005 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40) -identifica, poi, come suscettibili «di trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari interessate: …da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d’uso, ovvero un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria derivante» nonché «dal rilascio di licenze ad uso commerciale che abbiano comportato modifiche permanenti nella destinazione d’uso, come definita nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con categoria non coerente con la destinazione autorizzata» ;
3.2 – la Corte ha già rilevato, in termini generali, che in tema di classamento catastale di immobili urbani, il cambio di destinazione d’uso cui non si accompagnino modifiche strutturali dell’immobile non legittima alcuna rettifica del classamento catastale (Cass., 25 febbraio 2020, n. 5012);
e va rimarcato che lo stesso obbligo di aggiornamento degli atti catastali viene identificato, dalla disciplina generale del catasto, in relazione ai mutamenti «che avvengono: … b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l’attribuzione della categoria e della
classe.» ;
3.3 la fattispecie delineata all’art. 2, comma 1, lett. c), cit., del provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio – che, come anticipato, ha riguardo al «rilascio di licenze ad uso commerciale che abbiano comportato modifiche permanenti nella destinazione d’uso, come definita nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con categoria non coerente con la destinazione autorizzata» – se, in effetti, non esplicita un qualche riferimento a «variazioni edilizie» (come contemplate dalla l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, cit. a riguardo della «sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali» ), ciò non di meno disciplina un’ ipotesi in cui il mutamento di destinazione d’uso, in difetto di (nuovi) interventi edilizi sulla unità immobiliare, abbia avuto ad oggetto unità immobiliari che, realizzate «per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale», non sono «suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10; d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8);
– e detta disposizione, allora, deve essere letta con riferimento alla nozione legislativa di unità immobiliari a destinazione speciale, in quanto (così) rimane evidente il riferimento, operato dalla stessa disposizione, alla iscrizione in catasto della unità immobiliare «con categoria non coerente con la destinazione autorizzata», e atteso che detta difformità di classamento implica di necessità interventi edilizi già realizzati e tali da rendere l’ unità immobiliare non suscettibile «di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10; d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8);
né, del resto, potrebbe giustificarsi una diversa lettura della disposizione in discorso che -a fronte del dettato normativo implicante la ricorrenza di «situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie» (art. 1, comma 336, cit.) da queste ultime intendesse prescindere, non potendosi ritenere legittimo (sul punto) un provvedimento amministrativo cui, come detto, risultava demandato (solo) la determinazione RAGIONE_SOCIALE «modalità tecniche e operative per l’applicazione» RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, cit.;
va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di catasto, il riclassamento di ufficio disciplinato dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336, presuppone che la non conformità RAGIONE_SOCIALE stato di fatto della unità immobiliare con i classamenti catastali, e la conseguente violazione dell’obbligo di aggiornamento degli atti catastali, sia conseguita da variazioni edilizie, così che non se ne giustifica l’esercizio in ragione della sola variazione della destinazione d’uso non accompag nata da modifiche strutturali della stessa unità immobiliare.»;
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;
le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del
giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.