Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23768/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1875/2019 depositata il 17/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo e la declaratoria di inammissibilità degli ulteriori motivi;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1875/1/2019, depositata in data 17/12/2019 e non notificata, pronunziando sull’ appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , e sull’appello incidentale proposto dall’ agente della riscossione, in parziale riforma della sentenza di primo grado rigettava integralmente l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’intimazione di pagamen to n. 087 2017 90039174 19/000 e le venticinque cartelle prodromiche relative a tributi di varia natura;
1.1. ad avviso della Commissione Tributaria Regionale era da ritenere infondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla contribuente in ragione dell’ efficacia interruttiva della rateizzazione richiesta dalla medesima integrante un riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione. I giudici di appello precisavano, poi, che nella specie operava il termine di prescrizione decennale e che era da ritenere rituale la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle de quibus , compresa quella effettua a mezzo EMAIL con allegato documento in formato pdf ;
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi ed illustrato con memoria;
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
la ricorrente con il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti;
1.1. si duole della circostanza che i giudici di merito avevano fatto riferimento ad una istanza di rateizzazione integrante un riconoscimento di debito senza, tuttavia, considerare che l’agente della riscossione non aveva mai prodotto alcuna istanza di rateizzazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o da soggetto legittimato;
con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’ art. 2944 cod. civ.;
2.1. secondo parte ricorrente, anche a volere ritenere la sussistenza di una valida richiesta di rateizzazione, in ogni caso, la stessa, per giurisprudenza pacifica, non poteva essere ritenuta un riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione;
con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di punto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti, non avendo i giudici di appello preso in esame la specifica censura con cui era stata contestata la validità della notifica effettuata in quanto l’agente della riscossione si era limitato a produrre stampe di ricevuta di consegna e accettazione senza alcun allegato né in formato pdf né in formato pdf.p7m ;
con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in tema di prescrizione avendo i giudici di appello, erroneamente, ritenuto applicabile per tutti i tributi il termine di prescrizione decennale; 5. con il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui i giudici di appello aveva ritenuto valida la notifica RAGIONE_SOCIALE seguenti cartelle: la n. 08720160020143720 senza considerare che era stato prodotto solamente un messaggio PEC senza alcun allegato, la n. 087201600207660120 relativamente alla quale mancava il messaggio di avvenuta consegna e la n.
087201200181595550 per la quale non era stata prodotta la cartella in originale;
il primo motivo è inammissibile;
6.1. premesso che il giudice di appello ha confermato la ricostruzione del giudice di primo grado – che aveva ritenuto interrotta la prescrizione in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘plurime istanze di rateizzazione’ in atti – deve osservarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. 2 – , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
6.3. nel caso in esame, a fronte della pacifica intervenuta produzione di istanze di rateizzazione, la società contribuente, nel negarne la riferibilità a sé stessa in ragione della contestazione secondo cui le stesse non sarebbero state presentate da soggetto legittimato ad agire in nome e per conto della società, lungi dal prospettare un vizio inquadrabile nell’ ipotesi di cui all ‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., finisce per sollecitare esclusivamente, in modo inammissibile, una diversa valutazione in ordine alla portata ed efficacia dei detti documenti, omettendo, peraltro, di produrli o di richiamarne lo specifico contenuto in violazione del principio di autosufficienza;
il secondo motivo è infondato;
7.1. questo Collegio non intende disconoscere l’orientamento secondo cui «costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ an debeatur , salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l’ an debeatur , debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur , nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati» (vedi Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 19/06/1975, Rv. 376355 -01 e succ.);
7.2. né può disconoscersi il principio per cui, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ an debeatur , salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Sez. 5 – , Sentenza n. 3347 del 08/02/2017, Rv. 643209 – 02);
7.3. tuttavia questa Corte di Cassazione ha pure, già, affermato, con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto al quale l’art. 2944
cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all’istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le pr evisioni dell’art. 1, comma 2 -ter , del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza RAGIONE_SOCIALE singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-L, 29/12/2015, n. 26013); 7.4. come anche evidenziato di recente (vedi Cass. n. 11338/2023), con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali questa Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’ an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento;
7.5. del resto, sempre secondo quanto rilevato dalla citata sentenza n. 11338/2023, e come pure evidenziato da Cass. n. 19401/2022, una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima, – secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo della motivazione – conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione) mentre la seconda, in parte motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore’, ulteriormente precisando che ‘l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorret to da corretta motivazione’ ;
7.6. deve, invero, convenirsi con l’affermazione secondo cui l a richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere. Si è, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia
tributaria, – come sopra già sottolineato – non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza del debito comporta, in ogni caso, l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto gli atti impositivi;
7.7. invero i giudici di merito hanno del resto fatto implicito riferimento all’orientamento ripetutamente affermato e ribadito (vedi, in passato; Cass. Sez. 3^, n. 4324 del 2010), secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, come detto, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
7.8. né i principi richiamati dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte in atti affermati da Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26515 del 08/09/2022, Rv. 665764 -01 (che ha escluso che l ‘ istanza di rateizzazione possa precludere, di per sé, al contribuente stesso di contestare la pretesa del fisco, negando, altresì, ogni carattere novativo della stessa rispetto alla pretesa originaria) inficiano le superiori considerazioni, ben potendosi ritenere che la rateizzazione da parte della contribuente degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno, comporta l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera inconciliabile con la deduzione di non avere ricevuto notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e dei prodromici atti impositivi;
7.9. il superiore motivo va, allora, disatteso alla stregua del seguente principio di diritto: «la richiesta di rateizzazione fa ritenere
conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti impositivi presupposti»;
il terzo motivo è inammissibile;
8.1. in realtà parte ricorrente con tale motivo, mediante la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., intende lamentare non l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto piuttosto la supposta erroneità giuridica della pronunzia circa la ritenuta regolarità di una notifica a mezzo EMAIL, e già questo renderebbe inammissibile la censura;
8.2. per altro verso non può sottacersi che nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione” (Sez. 5, n. 15051 del 02/07/2014; Sez. 5, n. 23326 del 15/10/2013);
8.3. la società contribuente, in violazione del principio di autosufficienza, non chiarisce in quale momento ed in relazione a quali cartelle, a fronte della produzione RAGIONE_SOCIALE stesse da parte dell’ U fficio, avrebbe sollevato l’eccezione di nullità della notifica per mancanza dell’ allegato;
il quarto motivo non può trovare accoglimento;
9.1. premesso che le cartelle in questione -secondo quanto è dato evincere dalle allegazioni di parte -riguardano tributi erariali e bollo auto, va osservato che in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 cod. civ., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020, Rv. 658066 – 01);
9.2. tanto osservato una volta vagliata la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle l’eventuale prescrizione dovesse essere fatta valere con la loro impugnazione tempestiva (mai proposta), e non mediante l’impugnazione dell’atto successivo (avviso di intimazione), secondo quanto desumibile dall’art. 19 d.lgs. 546/92 sicchè anche con riferimento ai bolli auto (per i quali opera la prescrizione triennale, vedi Cass. 25204/2022), la contestazione in ordine alla maturata prescrizione non coglie nel segno con conseguente infondatezza del detto motivo di ricorso;
l’ultimo motivo, in forza del quale la parte contribuente contestata la violazione di legge relativamente alla ritualità di talune notifiche, non coglie nel segno;
10.1. per quanto concerne la notifica della cartella n. 08720160020143720 occorre rilevare che una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del
messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata (in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria). Di conseguenza, l’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario della notificazione -e, in particolare, del difensore della parte, in caso di notificazione di un atto impositivo fini del decorso del termine per l’impugnazione -dovuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell’adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’adeguatezza tecnica e l’efficienza salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l’ordinaria diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile: la parte no n può quindi dolersi dell’ assenza di allegati richiamati. Per altro verso la censura è priva di autosufficienza in quanto la parte ricorrente non produce la relativa documentazione e comunque non chiarisce allorquando tale specifica censura sarebbe stata formulata;
10.2. in ordine la dedotta mancata produzione della ricevuta di consegna (cartella n. 087201600207660120), la questione sollevata è da ritenere inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la società contribuente chiarito quando detta contestazione sarebbe stata mossa nel corso del giudizio di merito;
10.3. del tutto infondata è, infine, la censura circa la mancata ‘produzione della notifica in originale’ relativamente alla cartella n. 087201200181595550 alla luce del consolidato orientamento secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della
cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della C.T.R che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche RAGIONE_SOCIALE relate di notifica contenti il riferimento “al carico di cui agli estratti di ruolo” impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali, l’estratto di ruolo – equipollente della matrice – conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria). (Sez. 5 – , Sentenza n. 20769 del 21/07/2021, Rv. 661896 – 01);
stante l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
11.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 9.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione