Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25708 -20 21 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, da ll’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAILavvocaturastatoEMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4442/02/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 06/10/2021;
Oggetto: TRIBUTI -cartelle di pagamento -omessa notifica rateizzazione
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a svariate cartelle di pagamento (il ricorrente ne elenca 25) di cui il contribuente NOME COGNOME lamentava l’omessa notifica sostenendo di esserne venuto a conoscenza attraverso l’autonoma acquisizione del predetto estratto di ruolo, la CTR della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata, pur ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo , dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente perché tardivamente proposto rispetto alla data del 16 settembre 2015 di richiesta di rateizzazione dal medesimo avanzata ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’ intimata con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di «omesso, insufficiente o contraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo agli artt. 2948 e 132 c.p.c.», lamentando l’omessa pronuncia dei giudici di appello sull’eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese di cui alle impugnate cartelle di pagamento. Aggiunge «che a far data dell’adesione alla rateizzazione nel 2015, non vi è altro atto interruttivo della prescrizione», sostenendo, altresì, «la rilevabilità d’ufficio, in merito all’omessa o irregolare notifica dell’atto presupposto; nonché all’intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali». In ordine alla rilevabilità d’ufficio dell’intervenuta prescrizione richiama Cass n. 31282/2019 secondo cui «La prescrizione maturata anteriormente e successivamente alla notifica
della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo».
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 360 bis cod. proc. civ.
2.1. Sostiene che « ad illogico parere dei Giudicanti inferiori, non vi era interesse» da parte del contribuente « ad opporre le cartelle di pagamento e il ruolo ivi trasfuso, contenute negli estratti » e censura la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo « per la ‘comprovata’ notifica delle cartelle ».
Con il terzo motivo, deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere attribuito rilevanza alla richiesta di rateizzazione avanzata nel 2015.
Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso che è inammissibile in quanto vengono prospettati come violazione di legge , ai sensi del n. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., quelle che invece sono, all’evidenza, error in procedendo da dedursi ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
4.1. Il motivo è altresì inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che in nessuna parte nega l’interesse ad agire del ricorrente che, invece, espressamente riconosce, così come in nessuna parte afferma la regolarità delle notifiche delle cartelle impugnate, avendo invece accertato l’inammissibili tà del ricorso perché tardivamente proposto rispetto al momento in cui il ricorrente era venuto a conoscenza dell’esistenza delle cartelle, da indentificarsi non in quello della richiesta di estratto di ruolo (peraltro, neppure indicato dal contribuente), ma in quello in cui aveva avanzato richiesta di rateizzazione.
4.2. Con riferimento alla statuizione espressa di ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, contenuta nella sentenza d’appello e non impugnata (in via principale o incidentale dall’Agenzia delle entrate, che ne avrebbe avuto interesse), rileva il Collegio che sulla questione si è formato giudicato interno (arg. da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, Rv. 646160-01, secondo cui « il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica »), il che preclude la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente per difetto di interesse ad agire (arg. da Cass. n. 29729 del 2023) in conseguenza dello ius superveniens costituito dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, che, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, dettato in tema di “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo la regola della generale non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo (sul punto, cfr. Cass., Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022).
Il primo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono invece infondati e vanno rigettati.
5.1. Richiamando sul punto Cass. n. 19401 del 2022, osserva il Collegio che questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, che lo ste sso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche
implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Applicando il principio predetto con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’ an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. Non si pongono in contrasto con la prima conclusione -anzi, ne costituiscono conferma -né Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549. Non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che ‘ in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017) ‘ e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto -salvo quanto si dirà infra -che essa implichi riconoscimento di debito (con
conseguente effetto interruttivo della prescrizione). Non la seconda, che si limita a precisare che ‘il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio ‘(evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito ‘. Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, che afferma ‘ che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore’ , ulteriormente precisando che ‘l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione ‘ (cfr. p. 5 della motivazione, sub 7). Sotto tale profilo, peraltro, il motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché, tanto dalla sentenza impugnata, quanto dal ricorso non emerge affatto che l’ istanza di rateizzazione venne presentata a titolo meramente cautelare. Peraltro, tale istanza non è stata neppure riprodotta in ricorso, essendo così preclusa al Collegio qualsivoglia verifica in ordine all’effettiva natura meramente cautelare di essa .
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Agenzia controricorrrente, nella misura liquidata in dispositivo.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali , in favore dell’Agenzia controricorrente, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025