Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32001 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32001 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
sul ricorso n. 7665/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
COGNOME ITALO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, Pec: EMAIL, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.4844/11/2016 RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE Lombardia, depositata il 21/9/2016;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in data 13/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia con sentenza n. 4844/11/2016 depositata il 21/9/2016 accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME, titolare di attività di impresa di distribuzione di apparecchi di intrattenimento e scommesse, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Pavia n. 385/1/2015, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, avente ad oggetto l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO elevato per IRPEF, Addizionali, IRAP, IVA, oltre accessori, relativo all’anno di imposta 2008, notificatogli dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. c) del d.P.R. n.600 del 1973, nell’ambito del quale era stata acquisita documentazione ex artt.32 del medesimo decreto e 51 d.P.R. n.633 del 1972.
Con il suddetto atto impositivo veniva accertata in capo al contribuente la mancata contabilizzazione di incassi pari ad euro 605.546,00, derivante dall’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, adottato a seguito dell’acquisizione di dati e no-
tizie in contraddittorio con il contribuente, nonché da parte del RAGIONE_SOCIALE circa il dettaglio RAGIONE_SOCIALE raccolta complessiva degli apparecchi.
Sulla base di tali dati veniva ricostruito l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme giocate, depurate dalle vincite presunte nella misura minima prevista dalla legge e dalle somme atte a remunerare il gestore e gli esercenti, calcolate tenuto conto del PREU, RAGIONE_SOCIALE rate amministrative, dei compensi del RAGIONE_SOCIALE e del canone spettante ai Monopoli di RAGIONE_SOCIALE.
L’Ufficio accertatore scomputava soltanto le somme che, secondo la dichiarazione del contribuente, erano state versate ai gestori ossia il 50% del dichiarato, e attribuiva l’intero maggiore importo accertato al solo gestore senza riconoscere in via presuntiva la ripartizione tra gestore ed esercenti, secondo la logica emersa dai dati contabili per il dichiarato.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, non condividendo né la prospettata inutilizzabilità dei dati forniti dal concessionario, né l’erroneità dei calcoli effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE che non aveva calcolato sul maggior importo accertato la percentuale di riparto RAGIONE_SOCIALE vincite tra gestore ed esercente in misura del 50%. Al contrario, il giudice d’appello raggiungeva proprio quest’ultima conclusione, riconoscendo in via presuntiva i costi di produzione dei maggiori incassi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione per un motivo, cui replica il contribuente con controricorso, depositando anche istanza di interruzione del processo per sopravvenuta morte RAGIONE_SOCIALE parte.
Considerato che:
7.
Sempre in via preliminare, va dato atto dell ‘ eccezione sollevata in controricorso di inammissibilità del ricorso, perché sotto la parvenza RAGIONE_SOCIALE violazione di legge chiede la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove e dei criteri posti dalla legge in ordine alla rettifica dei redditi di impresa, eccezione scrutinabile unitamente alla censura dell ‘Amministrazione finanziaria.
Con un unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 39 comma 1 d.P.R. n. 600/73 e 39 d.l. n.269/03, per aver la CTR ritenuto ragionevole che lo stesso accordo di ripartizione dei ricavi dichiarati dal contribuente fosse stato adottato anche per gli incassi in nero.
Il motivo è inammissibile, per più concorrenti ragioni.
10.1. La decisione RAGIONE_SOCIALE CTR ha innanzitutto compiuto un primo preciso accertamento sulla materia oggetto RAGIONE_SOCIALE censura, tenuto conto « dei costi inevitabilmente connessi, come nel caso di specie, alla produzione dei ricavi (…) il sistema complessivo RAGIONE_SOCIALE raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate fa sì che i maggiori ricavi non possano essere interamente attribuiti al gestore ». La struttura logica dell’ accertamento -in disparte dal fatto che fa riferimento a costi di produzione in luogo RAGIONE_SOCIALE più corretta categoria del riparto dei ricavi tra contribuente ed esercenti -è chiara e non è revocabile in dubbio nel presente giudizio di legittimità nei termini proposti.
10.2. In secondo luogo, in sentenza si legge: « va peraltro osservato che nella contabilità COGNOME figura corrisposta agli esercenti la metà esatta di quanto egli ha dichiarato di aver ricavato dalle giocate ».
Il criterio adottato dal giudice d’appello per determinare la misura RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei ricavi extracontabili quantifica nel 50% la percentuale di riparto RAGIONE_SOCIALE vincite tra gestore ed esercente.
Si tratta di un criterio razionale, in quanto la proiezione sui ricavi extracontabili è fondata sulla percentuale di riparto dei ricavi dichiarati dallo stesso contribuente nelle scritture contabili per il medesimo periodo di imposta.
10.3. Il Collegio ritiene inoltre che la contabilità sia idonea a fondare presunzioni gravi precise e concordanti anche per la parte dei ricavi non dichiarati, in quanto attività dichiarativa posta in essere dallo stesso contribuente, formata anteriormente all’accertamento, cronologicamente afferente alla medesima annualità e, dunque, secondo un moRAGIONE_SOCIALE economico di gestione dell’impresa evidentemente suscettibile di replicarsi nell’intero periodo di imposta. Del resto, l’RAGIONE_SOCIALE non ha proposto un criterio alternativo di calcolo che tenga conto dei fattori necessari alla produzione del maggior reddito accertato nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art.53 Cost. (cfr. Corte Cost. n.10/2023).
10.4. Infine, il motivo è inammissibile anche perché chiede una rivalutazione del quadro probatorio senza contestare specificamente le risultanze RAGIONE_SOCIALE contabilità addotte dall’ Amministrazione finanziaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite come da dispositivo e secondo soccombenza.
11.1. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa.
Roma, così deciso in data 13 settembre 2023