Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31117 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15772/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO (domicilio digitale:
contro
EMAIL);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 560/2024 depositata il 17 gennaio 2024;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
A sèguito di verifica fiscale condotta dal locale RAGIONE_SOCIALE, la Direzione RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di gestione di una casa di cura, un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito d’impresa e il valore RAGIONE_SOCIALE produzione netta dalla stessa conseguiti nell’anno 2009, contestando l’omessa contabilizzazione di ricavi per un ammontare complessivo di 638.922,55 euro (di cui 637.025,92 per prestazioni di degenza e 1.896,63 per prestazioni ambulatoriali di neurologia) e l’illegittima deduzione di costi relativi a quote di ammortamento di beni strumentali e a spese di pubblicità e rappresentanza per un importo, rispettivamente, di 265.166,47 e di 7.784,16 euro; ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e dell’IRAP e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative previste dalla legge.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo.
La pronuncia veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) RAGIONE_SOCIALE Sicilia, che con sentenza n. 560/2024 del 17 gennaio 2024, accogliendo per quanto di ragione l’appello erariale, confermava la legittimità del rilievo fiscale inerente all’indeducibilità dei costi per spese di pubblicità e rappresentanza.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione adottata, per quanto qui ancora interessa, i giudici regionali rilevavano che: – non potevano essere imputati all’esercizio 2009 i ricavi derivanti dalle prestazioni sanitarie rese dalla contribuente oltre il tetto di remunerazione assegnatole dalle apposite convenzioni stipulate in quell’anno con l’RAGIONE_SOCIALE (cd. prestazioni ), giacchè «l’eventuale pagamento» di tali prestazioni «rimaneva subordinat (o) a ipotetiche ‘economie’ nel contesto del ‘quadro economico’ complessivo RAGIONE_SOCIALE spesa sanitaria prevista per le similari strutture convenzionate in àmbito provinciale» ; -il
principio di competenza sancito dall’art. 109, comma 1, del TUIR «comporta… che i crediti vengano imputati quali ‘ricavi’ nell’esercizio nel quale gli stessi vengono ad esistenza, anche nell’ipotesi in cui il relativo pagamento non avvenga nel corso dello stesso, ma solo quando si tratti di crediti ‘certi’ nel loro ammontare (principio di ‘certezza’)» ; – dovevano essere ritenute utilizzabili ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione le fatture prodotte in giudizio dalla contribuente per dare prova dei costi per quote di ammortamento portati in deduzione, sebbene essa non le avesse precedentemente esibite ai verificatori durante l’accesso fiscale, non risultando dimostrato che il suo intento fosse stato quello di occultarle o sottrarle all’ispezione.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del menzionato articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Entro il successivo termine di cui al terzo periodo del medesimo articolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88 e 109 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2423bis c.c..
1.1 Si rimprovera alla CGT-2 di aver a torto reputato che la RAGIONE_SOCIALE avesse legittimamente omesso di dichiarare i ricavi derivanti da prestazioni sanitarie rese nell’anno
2009, in quanto privi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità.
1.2 Viene, in ogni caso, contestato al collegio regionale di non aver escluso la deducibilità, dalla contribuente.
1.3 Il motivo è infondato.
1.4 La questione che esso prospetta è già stata esaminata da questa Corte, la quale ha statuito che, in tema di determinazione del reddito d’impresa, il generale principio di competenza sancito dall’art. 109, comma 1, prima parte, del TUIR non trova applicazione rispetto ai ricavi RAGIONE_SOCIALE strutture convenzionate con il RAGIONE_SOCIALE per prestazioni , ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base alla convenzione conclusa, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza RAGIONE_SOCIALE loro esistenza e determinabilità del relativo ammontare, finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità contrattualmente previste (cfr. Cass. n. 2602/2019, Cass. n. 10302/2021, Cass. n. 18084/2021, Cass. n. 18419/2021).
1.5 È stato osservato, in proposito, che le RAGIONE_SOCIALE stipulano con l’RAGIONE_SOCIALE una convenzione annuale prevedente un tetto massimo di remunerazione per le prestazioni sanitarie da loro rese ai pazienti nel periodo di riferimento: da ciò discende che eventuali prestazioni non possono essere remunerate, a meno che si verifichino particolari condizioni, da accertare attraverso un apposito procedimento, idonee a far sorgere il diritto al compenso.
1.6 Non si è poi mancato di evidenziare che:
-l’art. 109 del TUIR, dopo aver sancito, nella prima parte del comma 1, il principio generale secondo cui «i ricavi… concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza» , contempla, nella
seconda parte del medesimo comma, un’espressa deroga in forza RAGIONE_SOCIALE quale «i ricavi… di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni» ;
la cennata deroga mira a rendere precisa e inequivocabile l’allocazione temporale dei componenti positivi di reddito; in particolare, la certezza dell’esistenza dei ricavi postula il venire in essere di un titolo dal quale derivino l’obbligazione di pagamento del corrispettivo e il diritto ad ottenere la correlativa prestazione pecuniaria, mentre la determinabilità del loro ammontare presuppone che alla fine dell’esercizio di riferimento la posta reddituale sia evincibile da atti o documenti probatori che offrano elementi sufficienti per la sua quantificazione.
1.7 Si è così, conclusivamente, affermato che: – la convenzione costituisce titolo idoneo a conferire alla RAGIONE_SOCIALE il diritto di ricevere il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE sole prestazioni eseguite entro il budget assegnatole, sicchè, una volta esaurito quest’ultimo, essa è consapevole di non poter essere remunerata oltre il tetto massimo fissato; – gli importi richiesti per prestazioni , quand’anche fatturati, non sono qualificabili come ricavi.
1.8 È stato pure sottolineato che la convenzione può al più subordinare l’assegnazione di ulteriori somme al verificarsi di condizioni future e incerte; tuttavia, una simile previsione non assurge a fonte di un credito certo, men che meno delinea i presupposti per determinarlo, comportando, piuttosto, la necessità di attendere, affinchè esso sorga, il successivo ed eventuale provvedimento con cui l’RAGIONE_SOCIALE, conclusi i necessari controlli, riconosca alla RAGIONE_SOCIALE remunerazioni aggiuntive, dando così origine, sostanza e determinatezza ai ricavi RAGIONE_SOCIALE struttura.
1.9 Al surriferito orientamento nomofilattico, ormai consolidato, pienamente si conforma la decisione assunta dalla CGT-2, la quale
ha affermato che le «somme fattur (at) e per le prestazioni ‘extra budget’ non po (teva) no costituire ricavi…, difettan (d) o dei requisiti di ‘certezza’ con riguardo alla loro esistenza e ‘quantificazione’ sia nell’an che nel quantum» , poiché «l’eventuale pagamento» di tali prestazioni «rimaneva subordinat (o) a ipotetiche ‘economie’ nel contesto del ‘quadro economico’ complessivo RAGIONE_SOCIALE spesa sanitaria prevista per le similari strutture convenzionate in àmbito provinciale» .
1.10 Non induce a diversa soluzione il riferimento operato dalla ricorrente all’art. 2423 -bis , comma 1, c.c..
1.11 Come già ripetutamente chiarito da questa Corte, in tema di redazione del bilancio d’impresa il codice civile impone l’osservanza del principio di competenza temporale.
In particolare, l’art. 2423 -bis , comma 1, n. 3) c.c. stabilisce che «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso del pagamento».
1.12 Il concetto civilistico di competenza, sostanzialmente basato sul principio di prudenza contabile, differisce da quello proprio dall’ordinamento fiscale, improntato a maggiore rigidità e cautela.
1.13 L’art. 109 (già 75), comma 1, del TUIR stabilisce che «i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni».
1.14 Dalla complessiva prescrizione si deduce che anche per i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui «non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare» il legislatore considera «esercizio di competenza» quello nel quale
nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, consentendone l’imputazione al diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza dell’esistenza ovvero dell’obiettiva determinabilità del relativo ammontare (cfr. Cass. n. 1431/2006, Cass. n. 10988/2007).
1.15 Ne deriva che in materia fiscale, diversamente dalla disciplina civilistica, non sono ammesse imputazioni di componenti dettate da valutazioni semplicemente previsionali o probabilistiche, bensì unicamente quelle che trovino il loro fondamento in dati di fatto oggettivi.
1.16 La scelta normativa è volta al contemperamento RAGIONE_SOCIALE necessità di imputare tutti i componenti all’esercizio di competenza con l’esigenza di non porre a carico del contribuente un onere troppo gravoso da rispettare: essa va, perciò, interpretata nel senso che il dovere di conteggiare i vari componenti nell’anno di riferimento si arresta di fronte a quei ricavi e costi che non siano ancora noti all’atto RAGIONE_SOCIALE determinazione del reddito, e cioè al momento RAGIONE_SOCIALE redazione e presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione.
1.17 Si è al riguardo precisato che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dei componenti di reddito in un determinato esercizio sociale incombe all’Amministrazione Finanziaria per quelli positivi e al contribuente per quelli negativi (cfr. Cass. n. 20521/2006, Cass. n. 1107/2017).
1.18 Per quanto precede, il collegio d’appello era, quindi, tenuto a verificare -come in concreto è avvenuto- se la posta attiva di cui trattasi fosse certa e determinabile rispetto all’anno formalmente di competenza e se sussistessero o meno le condizioni per la deroga prevista dalla seconda parte dell’art. 109, comma 1, del TUIR (cfr. Cass. n. 28671/2018, Cass. n. 23843/2019, Cass. n. 8589/2022, Cass. n. 8984/2024).
1.19 L’RAGIONE_SOCIALE si duole, altresì, del fatto che i giudici «a quibus» avrebbero disatteso il principio di correlazione
fra costi e ricavi, dalla contribuente.
1.20 Sul punto appaiono persuasivi i rilievi svolti dal Pubblico Ministero nella memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c., laddove è stato sottolineato che: – nel presente giudizio , in quanto ; – ; – ad ogni buon conto, .
1.21 Si aggiunga che la questione non risulta aver formato oggetto di uno specifico motivo di appello (tanto non emergendo dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione, in cui sono riportate, alle pagg. 10-11, le censure rivolte dall’Amministrazione Finanziaria alla sentenza di primo grado) e implica accertamenti di fatto che non sono stati compiuti dai giudici di merito, nè possono essere effettuati nell’odierno giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo, anch’esso ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986.
2.1 Si imputa ai giudici di seconde cure di aver erroneamente ritenuto utilizzabili ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione i documenti prodotti in giudizio dalla contribuente, sebbene la stessa si fosse rifiutata di esibirli, adducendo , durante
l’accesso operato presso la sua sede dai militari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ne sarebbe discesa la violazione RAGIONE_SOCIALE norma sul riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova in materia di deducibilità dei costi.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 Per costante giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamento tributario occorre distinguere l’ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria richieda documenti al contribuente mediante l’invio di un questionario o di altro atto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 3) e 4), del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell’art. 51, comma 2, nn. 3) e 4), del D.P.R. n. 633 del 1972, da quella in cui tale richiesta sia avanzata nel corso di un’attività di accesso, ispezione o verifica eseguita a norma dell’art. 33 del D.P.R. n. 600 o dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 (quest’ultimo richiamato dal comma 1 dello stesso art. 33): nel primo caso, la mancata trasmissione dei documenti nel termine all’uopo concesso equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità degli stessi in sede amministrativa e contenziosa (a meno che il contribuente, depositandoli in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dichiari che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile); nel secondo caso, invece, l’omessa esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo quando si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo sull’Ufficio l’onere RAGIONE_SOCIALE prova dei relativi presupposti di fatto (cfr. Cass. n. 26133/2024, Cass. n. 5416/2024, Cass. n. 27158/2022, Cass. n. 16757/2021, Cass. Sez. Un. n. 45/2000).
2.4 È stato, altresì, rimarcato che l’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, cui rinvia l’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato, alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti,
onde non può reputarsi sufficiente, ai fini dell’operatività RAGIONE_SOCIALE suddetta preclusione, il mancato possesso di libri, registri, scritture e documenti imputabile a negligenza o imperizia nella loro custodia e conservazione (cfr. Cass. n. 20731/2019, Cass. n. 10527/2017, Cass. n. 8539/2014).
2.5 Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie in esame ricorre la seconda RAGIONE_SOCIALE situazioni sopra descritte, giacchè la documentazione prodotta in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE e precedentemente non esibita ai verificatori era stata richiesta nel corso di un accesso eseguito presso la sede RAGIONE_SOCIALE società.
2.6 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, rettamente la CGT2 ha dichiarato utilizzabile a fini decisori l’anzidetta documentazione, in assenza di una comprovata volontà RAGIONE_SOCIALE contribuente di occultarla o sottrarla all’ispezione fiscale.
2.7 Peraltro, né dalla sentenza né dal ricorso per cassazione risulta che la richiesta dei documenti in parola fosse stata accompagnata in sede di accesso o in occasione dell’eventuale successivo invio di un questionario o di altro attodall’esplicito avvertimento, prescritto dall’art. 32, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, circa le conseguenze preclusive derivanti, in sede amministrativa e contenziosa, dalla loro mancata trasmissione (sull’argomento si vedano, ex ceteris , Cass. n. 9001/2025, Cass. n. 1539/2024, Cass. n. 15600/2020, Cass. n. 16725/2019).
2.8 Nessuna inversione dell’onere probatorio si registra, poi, nel caso in esame, avendo il collegio di secondo grado, sull’implicito presupposto che spettasse alla contribuente dimostrare la deducibilità dei costi per quote di ammortamento indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, ritenuto offerta tale dimostrazione all’esito di un apprezzamento di merito qui non sindacabile.
Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la .
3.1 Si assume che la CGT-2 avrebbe riconosciuto la deducibilità dei costi per quote di ammortamento dichiarati dalla RAGIONE_SOCIALE, sull’erroneo presupposto che nessuna contestazione fosse stata mossa al riguardo dall’RAGIONE_SOCIALE.
3.2 Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla «ratio decidendi» RAGIONE_SOCIALE pronuncia gravata.
3.3 La Corte regionale ha accertato essere «rimasta incontestata» la circostanza che «la dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE incaricata di assistere alle operazioni di verifica» , oltre a «non a (ver) mai dichiarato di non avere la disponibilità dei documenti» richiesti dai finanzieri durante l’accesso presso la sede RAGIONE_SOCIALE società, si fosse premurata di «consegnare prontamente i documenti in quel momento disponibili» .
3.4 In nessun passo RAGIONE_SOCIALE motivazione si legge che l’Amministrazione Finanziaria non avrebbe contestato la deducibilità dei costi in oggetto o la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente.
3.5 La ricorrente attribuisce, quindi, alla decisione impugnata affermazioni che in essa non si rinvengono.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nonostante l’esito dell’impugnazione, non deve essere resa nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE L. n. 228 del 2012, essendo la prefata agenzia fiscale esentata, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito previsto in
favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 11.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME