Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6144 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6144 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 01/03/2023
Oggetto : Tributi – Avviso di accertamento – Percentuale di ricarico.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15262/2014 R.G. proposto da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia n. 229/26/14, depositata il 28 gennaio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza n. 229/26/14 del 28/01/2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 93/02/09 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuntiti proposti da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004 e il conseguente atto di contestazione sanzioni;
1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, con l’avviso di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricostruiva i ricavi applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico pari al duecento per cento;
1.2. la CTR accoglieva parzialmente l’appello evidenziando, per quanto ancora interessa, che la percentuale di ricarico congrua da applicare sul costo del venduto era pari al centocinquanta per cento, corrispondente al ricarico evincibile dalle medie di settore, anche in presenza di contabilità regolare e in assenza di scostamenti abnormi;
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per
avere la CTR erroneamente indicato la percentuale di ricarico sulla base RAGIONE_SOCIALE medie di settore, che non costituiscono presunzioni gravi precise e concordanti, e senza chiarire le ragioni della scelta;
1.1. il motivo è fondato nei limiti RAGIONE_SOCIALE considerazioni che seguono;
1.2. va, in primo luogo, evidenziato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);
1.3. nel caso di specie, la motivazione sicuramente sussiste ed è, altresì, logica: l’avviso di accertamento si fonderebbe legittimamente, secondo la CTR, sulla differenza tra la percentuale di ricarico dell’impresa individuale e quella risultante dall’applicazione del le medie di settore, indipendentemente dalla regolarità della contabilità e dalla abnormità di quella differenza;
1.4. la motivazione, peraltro, è erronea in diritto;
1.5. secondo la giurisprudenza di questa Corte, « in tema di accertamento dei redditi d’impresa, è legittimo il ricorso al metodo induttivo, anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, ove la difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza raggiungano livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da rendere complessivamente inattendibile la documentazione contabile » (Cass. n. 22347 del 13/09/2018; Cass. n. 27488 del 09/12/2013; Cass. n. 20201 del 24/09/2010; da ultimo, in senso conforme, si vedano anche Cass. n. 32129 del 12/12/2018; Cass. n. 27552 del 30/10/2018);
1.6. nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto, ritenendo che, in presenza di contabilità regolare, l’utilizzazione della media di settore p ossa comunque legittimare l’accertamento analitico -induttivo del reddito d’impresa, anche in assenza di una difformità evidente tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella calcolata sulla base RAGIONE_SOCIALE medie di settore;
con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR assunto come presunzione grave, precisa e concordante la percentuale di ricarico media di settore;
2.1. in ragione de ll’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo resta assorbito;
in conclusione, va accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2022.