Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: processo tribu- tario – riassunzione – raggiungimento dello scopo – principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24089/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimato –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, n. 1647/16/2021 depositata il 23.2.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania è stato dichiarato estinto il processo sull’ appello incardinato da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 6378/1/2016 che ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, ora in fallimento, avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2012.
In particolare, l’avviso d’accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO è stato emesso ai sensi degli artt. 55, 56, 108 e 109 del d.P.R. 917/86, 39 e 41bis del d.P.R. 600/73 nonché 19 e 54 del d.P.R. 633/72 ed ha ad oggetto il disconoscimento di costi non documentati, costi non di competenza, costi non deducibili perché ritenuti non inerenti all’attività d’impresa , e la rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore RAGIONE_SOCIALE produzione ai fini IRAP, con recupero a tassazione dell’IVA relativa.
La contribuente ha proposto appello principale e l’RAGIONE_SOCIALE ha formulato appello incidentale sui capi di soccombenza. Nelle more, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, è stato dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE società. Con istanza del 26.6.2017 la difesa RAGIONE_SOCIALE contribuente ha reso noto nel giudizio l’evento interruttivo del processo tributario, con conseguente declaratoria da parte RAGIONE_SOCIALE CTR di interruzione del processo intervenuta all’udienza del 28.11.2018.
In data 13.12.2018 l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato al RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello mediante le quali la società ha impugnato la sentenza di primo grado e ha esposto le
considerazioni per le quali ha proposto appello incidentale, depositando l’atto nel fascicolo processuale il 17.12.2018. Il 18.2.2020 l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto istanza di fissazione udienza e la CTR, fissata l’ udienza, ha dichiarato l’estinzione del processo ritenendo che non fosse intervenuta alcuna formale riassunzione del processo ex art.43 d.lgs. n.546/92 nei sei mesi successivi all’interruzione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, mentre il fallimento è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso -in relazione a ll’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.1, comma 2, 43, comma 2, e 45, comma 2 del d. lgs. 546/1992, 121 e 156, commi 1 e 3, cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che non vi è stata alcuna ‘formale riassunzione’ del giudizio dichiarato interrotto ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. 546/1992. Il giudice lascia così implicitamente intendere di aver ritenuto del tutto inidoneo allo scopo il deposito nel fascicolo di causa da parte dell ‘RAGIONE_SOCIALE appellante incidentale, subito dopo la pubblicazione dell’ordinanza con la quale il processo è stato dichiarato interrotto, RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni con appello incidentale previamente notificate alla RAGIONE_SOCIALE pur trattandosi di atto contenente tutti gli estremi del giudizio e idoneo a dimostrare in modo inequivoco la volontà di riattivare il giudizio.
Con il secondo motivo – ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d. lgs. 546/1992 e 132 n.4 del cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria Regionale completamente omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto del tutto inidoneo allo scopo il deposito nel fascicolo di causa da parte RAGIONE_SOCIALE Direzione Provinciale di Caserta appellante incidentale, subito dopo la
pubblicazione dell’ordinanza con la quale il processo è stato dichiarato interrotto, RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni con appello incidentale previamente notificate alla RAGIONE_SOCIALE appellante principale, pur trattandosi di atto contenente tutti gli estremi del giudizio e che dimostra in modo inequivoco l’intenzione di riattivare il processo.
8. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati. La regola che deve orientare la decisione sulle censure è desumibile da Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 11193 del 09/05/2018, conforme a Sez. 2, Sentenza n. 13597 del 21/07/2004 e trova applicazione anche nel processo tributario. Il principio di diritto può essere sintetizzato come segue:
« Nel processo tributario, la nullità dell’atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., ma solo dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa RAGIONE_SOCIALE carenza di elementi essenziali in quanto l’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, bensì espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo ».
9. In applicazione del principio, si deve ritenere che la nullità dell’atto di riassunzione non solo dall’impossibilità del raggiungimento per gravissime carenze di forma-contenuto come, ad esempio, la mancanza del riferimento esplicito alla precedente fase processuale, o dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione RAGIONE_SOCIALE causa riassunta, oppure RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE pendenza RAGIONE_SOCIALE causa stessa, o, ancora, per assenza del provvedimento del giudice che legittima la riassunzione o RAGIONE_SOCIALE manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento RAGIONE_SOCIALE due fasi in un unico processo.
10. Nessuna di tali carenze è riscontrabile nella presente fattispecie. Al contrario, nel caso in esame l’Amministrazione finanziaria rende noto in ricorso che in data 13.12.2018, successivamente all’interruzione del processo dichiarata all’udienza del 28.11.2018, ha notificato al RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello mediante le quali la società ha impugnato la sentenza di primo grado e anche le considerazioni per le quali ha proposto appello incidentale, depositando l’atto nel fascicolo processuale il 17.12.2018.
La CTR omette qualsiasi valutazione di siffatta attività processualmente rilevante e potenzialmente decisiva e si limita a considerare che i l 18.2.2020 l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto istanza di fissazione udienza , giungendo così alla apodittica conclusione che non sarebbe intervenuta alcuna formale riassunzione del processo ex art.43 d.lgs. n.546/92 nei sei mesi successivi all’interruzione.
11. Il giudice del rinvio compirà una attenta valutazione dell’attività processuale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE alla luce del principio di diritto che precede, accertando se essa -in particolare la notifica il 13.12.2018 al RAGIONE_SOCIALE e il deposito in data 17.12.2018 nel fascicolo processuale RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello mediante le quali la società ha impugnato la sentenza di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni per le quali ha proposto appello incidentale sia o meno attività idonea allo scopo di riassumere il giudizio.
12. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata dev’essere così cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evidenziati e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, in relazione ai profili e per provvedere sulle spese di lite.