Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15716 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17755/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, IN FALLIMENTO, in persona del curatore p.t. COGNOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIASEZ.DIST. BRESCIA n. 421/2021 depositata il 26/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di un controllo sulle operazioni di importazione effettuate nel 2012 da RAGIONE_SOCIALE, esitato in PVC, la medesima era attinta da avviso di rettifica prot. NUMERO_DOCUMENTO del 13.08.2014 e provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative 276000-749-2014 prot. NUMERO_DOCUMENTO del 13.08.2014.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE, adita dalla contribuente, con sentenza n. 237/08/2015, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE.
‘Dopo la rituale instaurazione del giudizio di appello (RGA n. 7448/ 15), nel quale la controparte si costituiva con controdeduzioni , interveniva la dichiarazione di fallimento nei confronti della società (sentenza n. 151/2016 del 25/02/2016 Tribunale di Milano) . All’udienza del 27/02/2018, veniva quindi emessa dalla C.T.R. Lombardia-Sezione Staccata di Brescia l’ordinanza collegiale n. 380/2018 con la quale si dichiarava l’interruzione del processo a seguito del fallimento della società’ (cfr. ffgg. 5 e 6 ric.).
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva istanza ex art 43 D.Lgs. n. 546 del 1992.
‘ Dopo numerosi rinvii, l’udienza per la trattazione veniva quindi fissata per il giorno 19/10/2020, alla quale partecipava un funzionario in rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE mentre nessuno compariva per la controparte’ (fg. 6 ric.).
Con la sentenza in epigrafe, resa ad esito di detta udienza, la CTR della Lombardia dichiarava estinto il giudizio sulla base della seguente motivazione:
Con ordinanza del 27 febbraio 2018, a seguito di comunicazione dell’avvenuto fallimento della società
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la Commissione dichiarava la interruzione del procedimento ‘de quo’.
Con istanza di trattazione ex art. 43 D.Lvo n. 546/92, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva la fissazione di udienza per la trattazione.
All’udienza del 19 ottobre 2020 nessuno compariva per la parte contribuente fallita, che agli atti non risulta avere riassunto il giudizio. Pertanto ricorre l’ipotesi dell’art. 45, comma 1, del D.Lvo (inattività RAGIONE_SOCIALE parti) che impone la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Il fallimento resta intimato.
Considerato che:
Primo motivo. ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 43, 45 D.Lgs. n. 546/92 ai sensi del punto 3 dell’art. 360 c.p.c per aver dichiarato l’estinzione del processo ‘de quo’, non tenendo conto che nel termine previsto dalla norma l’RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il processo partecipando alle relative udienze’.
1.1. ‘L’RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il processo con istanza di trattazione ex art. 43 del D.Lgs. 546192 prot. NUMERO_DOCUMENTO del 21.03.2018. La Commissione ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 542/92 ha comunicato fissazione udienza di trattazione in data 10.09.2020. All’udienza di trattazione del 19/10/2020 partecipava un funzionario in rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE mentre nessuno compariva per la controparte’.
Secondo motivo. ‘ Nullità della sentenza ai sensi del punto 4 dell’art. 360 c.p.c. per omessa pronuncia ‘ .
2.1. ‘Il giudice che dichiari estinto il processo nonostante rituale istanza di riassunzione e partecipazione della parte all’udienza non pronunzia sull’istanza medesima’. È violato il principio ‘nemo iudex sine actore’, enunciato dall’art. 181 cod. proc. civ.
È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.
Va ribadito che, «in tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza» (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12672 del 18/06/2015, Rv. 635746 -01).
Pacifico nella specie il tempestivo deposito, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di istanza di riassunzione, la sentenza impugnata è radicalmente difforme dal principio di diritto espresso in tale precedente, rispetto al quale v’è solo da specificare che la riassunzione può essere richiesta indifferentemente da una RAGIONE_SOCIALE parti (nella specie, giust’appunto, l’RAGIONE_SOCIALE) e che la mancata presenza RAGIONE_SOCIALE stesse (ed ‘a fortiori’ di una soltanto: nella specie, come da sentenza impugnata, la ‘parte contribuente fallita’) all’udienza pubblica di trattazione è del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio, non impedendo al giudice di pronunciare sentenza (art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui ‘le parti presenti’, se ed in quanto pertanto lo siano, sono ammesse ‘alla discussione’).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice ‘a quo’ per nuovo esame e per le spese, anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 12 aprile 2024.