Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9703/2022 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di eredi di COGNOME Giuseppe
-intimati – e nei confronti di
Agenzia delle entrate -Riscossione
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 9497/12/2021, depositata il 27.10.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Agrigento accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME, nella qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE, sciolta in
Oggetto:
Tributi
data 24.11.2015 e successivamente cancellata dal registro delle imprese, avverso la cartella di pagamento, emessa nei confronti della predetta società a seguito di controllo automatizzato, per IVA e altro, in relazione all’anno 2011, e poi notificata anche al Guarragi a seguito dell’estinzione della società ;
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava estinto il processo, non avendo l’Ente impositore notificato agli eredi del contribuente deceduto, entro il termine prescritto, l’istanza di trattazione, con la quale aveva riassunto il giudizio innanzi alla CTR, dopo la sua interruzione, dichiarata in data 7.06.2021, per morte del contribuente;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
-l’Agenzia delle entrate Riscossione, COGNOME NOME e COGNOME NOME rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato ai contribuenti rimasti intimati, avendo gli stessi rifiutato di ricevere il plico contenente il ricorso, come risulta dall’attestazione effettuata dell’agente postale sugli avvisi di ricevimento, allegati dalla ricorrente Agenzia. Il rifiuto del destinatario di ricevere il plico contenente l’atto processuale , disciplinato dall’art . 7, ultimo comma, della l. n. 890 del 1982, è legalmente equiparabile alla notifica a mani proprie (cfr. anche in analogia con quanto previsto d all’art. 138, comma 2, cod. proc. civ., Cass. n. 23388 del 3/11/2014 e Cass. 9779 del 19/04/2018) e non sono necessari ulteriori adempimenti, che sono, invece, previsti dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente se il rifiuto sia stato opposto da persone diverse dal destinatario, essendo in tal caso quest’ultimo del tutto ignaro della notifica;
ciò premesso, con l’unico motivo di ricorso, l ‘Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 30 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare estinto il processo per mancata notifica alla controparte dell’atto di riassunzione da parte dell’Ufficio, atteso che nel processo tributario, nel caso di interruzione del giudizio per morte della parte, dichiarata dal difensore, per la riassunzione del processo è sufficiente il deposito dell’istanza di trattazione al Presidente, dovendo poi la segreteria della Commissione provvedere a dare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alle parti, ivi compresi gli eredi della parte deceduta; precisa che, nella specie, a fronte della interruzione dichiarata in data 7.06.2021, l’Agenzia delle entrate aveva provveduto a depositare tempestivamente l’istanza di trattazione in data 9.06.2021;
il motivo è fondato;
-secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza (Cass. n. 25363 del 2018 e Cass. n. 11661 del 2021);
nel processo tributario, quindi, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla
segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza (Cass. n. 12672 del 18/06/2015);
-la CTR non ha seguito i principi sopra indicati dichiarando erroneamente l’estinzione del processo interrotto per la mancata notifica, da parte dell’Ufficio, dell’ordinanza con la quale era stata fissata l’udienza di trattazione, trattandosi, invece, di un onere che gravava sulla segreteria della commissione tributaria;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024