Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5160  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9703/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME  NOME e COGNOME  NOME, nella  qualità  di  eredi  di COGNOME NOME
-intimati – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Sicilia n. 9497/12/2021, depositata il 27.10.2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 La  CTP  di  Agrigento  accoglieva  il  ricorso  proposto  da  COGNOME NOME, nella qualità di ex socio della RAGIONE_SOCIALE, sciolta in
Oggetto:
Tributi
data  24.11.2015  e  successivamente  cancellata  dal  registro  RAGIONE_SOCIALE imprese, avverso la cartella di pagamento, emessa nei confronti della predetta società a seguito di controllo automatizzato, per IVA e altro, in relazione all’anno 2011, e poi notificata anche al COGNOME a seguito dell’estinzione della società ;
 con  la  sentenza  in  epigrafe  indicata,  la  Commissione  tributaria regionale della Sicilia dichiarava estinto il processo, non avendo l’Ente impositore  notificato  agli  eredi  del  contribuente  deceduto,  entro  il termine prescritto, l’istanza di trattazione, con la quale  aveva riassunto  il  giudizio  innanzi  alla  CTR,  dopo  la  sua  interruzione, dichiarata in data 7.06.2021, per morte del contribuente;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
-l’RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME  NOME  e  COGNOME NOME rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato ai contribuenti rimasti intimati, avendo gli stessi rifiutato di ricevere il plico contenente il ricorso, come risulta dall’attestazione effettuata dell’agente postale sugli avvisi di ricevimento, allegati dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE. Il rifiuto del destinatario di ricevere il plico contenente l’atto processuale , disciplinato dall’art . 7, ultimo comma, della l. n. 890 del 1982, è legalmente equiparabile alla notifica a mani proprie (cfr. anche in analogia con quanto previsto d all’art. 138, comma 2, cod. proc. civ., Cass. n. 23388 del 3/11/2014 e Cass. 9779 del 19/04/2018) e non sono necessari ulteriori adempimenti, che sono, invece, previsti dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente se il rifiuto sia stato opposto da persone diverse dal destinatario, essendo in tal caso quest’ultimo del tutto ignaro della notifica;
ciò premesso, con l’unico motivo di ricorso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 30 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare estinto il processo per mancata notifica alla controparte dell’atto di riassunzione da parte dell’Ufficio, atteso che nel processo tributario, nel caso di interruzione del giudizio per morte della parte, dichiarata dal difensore, per la riassunzione del processo è sufficiente il deposito dell’istanza di trattazione al Presidente, dovendo poi la segreteria della Commissione provvedere a dare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alle parti, ivi compresi gli eredi della parte deceduta; precisa che, nella specie, a fronte della interruzione dichiarata in data 7.06.2021, l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a depositare tempestivamente l’istanza di trattazione in data 9.06.2021;
il motivo è fondato;
-secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza (Cass. n. 25363 del 2018 e Cass. n. 11661 del 2021);
 nel  processo  tributario,  quindi,  la  riassunzione  della  controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione  al  presidente  della  sezione,  da  effettuarsi  nel  termine  di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla
segreteria  della  commissione  tributaria  l’onere  di  comunicare  alle parti la data della nuova udienza (Cass. n. 12672 del 18/06/2015);
-la CTR  non  ha seguito i principi sopra indicati dichiarando erroneamente  l’estinzione  del  processo  interrotto  per  la  mancata notifica,  da  parte  dell’Ufficio,  dell’ordinanza  con  la  quale  era  stata fissata  l’udienza  di  trattazione,  trattandosi,  invece,  di  un  onere  che gravava sulla segreteria della commissione tributaria;
 in  conclusione,  il  ricorso  va  accolto  e  la  sentenza  impugnata  va cassata, con rinvio, per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di  questo  giudizio  di  legittimità,  alla  Corte  di  Giustizia  tributaria  di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso;  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia, anche  per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità,  alla  Corte  di  Giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Sicilia, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024