Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20816 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14612/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZOSTUDIO AVV. NOME COGNOME DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 6334/2022 depositata il 28/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato in data 22 giugno 2017 all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, COGNOME e COGNOME NOME impugnavano il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, relativa del credito Iva per l’anno 2008 con cui chiedevano la restituzione della somma pari ad euro 5.573,00, oltre interessi.
La CTP di Latina, con sentenza n. 200/2018 del 26/01/2018 depositata in data 20/02/2018, accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia al rimborso in favore dei ricorrenti.
Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CGT di secondo grado del Lazio che, preso atto del decesso di COGNOME NOME in data 02/02/2021, dichiarava interrotto il giudizio con ordinanza n. 521/22 del 28/03/2022.
Con memoria del 03/05/2022 l’Agenzia delle Entrate di Latina riassumeva il giudizio e in data 18/05/2022 comunicava al defunto NOME COGNOME ed all’indirizzo pec del precedente difensore EMAIL COGNOMEEMAIL, l’avviso di trattazione della causa RG.7221/2018 per il giorno 22/06/2022.
La CGT adita con sentenza n.6334/2022 del 22/06/2022 depositata il 28/12/2022, accoglieva l’appello dell’Ufficio e conseguentemente riformava la sentenza di primo grado confermando l’atto impugnato.
COGNOME NOMECOGNOME in qualità di erede di COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME NOME affidano ora il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 43 D.lgs. 546/1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., per aver la CGT dichiarato la prosecuzione del processo e accolto l’appello dell’Agenzia sull’erroneo assunto che l’Ufficio avesse riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di COGNOME
NOME nonostante né gli eredi di COGNOME NOMECOGNOME né COGNOME NOME si fossero costituiti nel giudizio riassunto, in violazione delle norme processuali sulla riassunzione del giudizio interrotto e per la violazione del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio e del giusto processo, costituzionalmente garantiti. L’ unico motivo di ricorso è fondato.
L’art. 43, co. 2, prevede, infatti, che la riassunzione del processo dichiarato interrotto possa essere effettuata dalla ‘ parte colpita dall’evento’ o dai ‘suoi successori’ o da ‘qualsiasi altra parte’, presentando un’istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, il quale provvede ex art. 30, nominando il relatore e fissando l’istanza di trattazione. L’avviso relativo alla fissazione dell’udienza di trattazione è effettuato in favore dei successori personalmente, salvo -come puntualizzato dal secondo inciso del co. 3 dell’art. 43 non avvenga ‘ entro un anno dalla morte di una delle parti’ , nel qual caso ‘ può essere effettuata impersonalmente nel domicilio eletto ‘ dal defunto. Questa seconda evenienza non si è realizzata nel caso di specie, essendo quella di seguito la cronologia degli eventi significativi: in data 2 febbraio 2021 avveniva il decesso del ricorrente per cassazione NOME COGNOME; in data 23 marzo 2022 il difensore di NOME COGNOME, all’udienza pubblica di discussione, dichiarava il decesso del proprio assistito, depositando il certificato di morte e richiedendo la declaratoria di interruzione del processo; in data 28 marzo 2022 il collegio dichiarava l’interruzione invocata; in data 3 maggio 2022, l’Agenzia depositava l’istanza di riassunzione del giudizio di appello; in data 18 maggio 2022, ben oltre l’anno dalla morte di NOME COGNOME l’avviso di nuova trattazione (in prosecuzione) del giudizio veniva effettuata mediante atto recapitato, tuttavia, al domicilio digitale a suo tempo eletto dal deceduto NOME COGNOME ossia all’indirizzo pec , corrispondente al difensore del defunto;
in data 18/05/2022 comunicava sempre al defunto NOME COGNOME
ed all’indirizzo pec del precedente difensore NOME COGNOMEEMAIL anziché personalmente in favore dei suoi eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali non si costituivano. La comunicazione non è valsa a ripristinare il contraddittorio e si mostra affetta da una nullità insanabile, che travolge sia la sentenza che l’intero processo d’appello. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, dichiarata nulla al pari dell’intero giudizio. La causa va, infine, rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio per la rinnovazione del giudizio d’appello.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara della sentenza impugnata e del giudizio d’appello. Rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio per la rinnovazione del giudizio d’appello. Così deciso in Roma, il 10/04/2025.