Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28858/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SARDEGNA n. 386/2020 depositata il 19/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME la cartella di pagamento n. 1603195, riportante il ruolo provvisorio relativo all’avviso di rettifica n. 803393/86 oggetto di altro contenzioso divenuto definitivo, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.318.892 ai fini Iva, relativamente all’anno 1984. Inoltre, con riferimento all’anno 1985 l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’avviso di rettifica n. 600149/90, emesso sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente, con distinti ricorsi, impugnava la cartella e l’avviso di rettifica dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE che, con la sentenza n. 286/2/98, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa fiscale e con la sentenza n. 451/01/98 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di rettifica.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello con distinti ricorsi dinanzi alla CTR della Sardegna che con sentenza n. 124/08/2004 depositata in data 29/10/2004, riuniti i ricorsi, li rigettava.
L’ RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 292/2012 del 20/12/2011, depositata il 12/01/2012, lo accoglieva e rinviava a diversa sezione della CTR della Sardegna.
La CTR della Sardegna, con sentenza n. 386/08/2020, dichiarava inammissibile per tardività l’atto di riassunzione e dichiarava estinto il procedimento.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 del D.lgs. n. 546/1992, 9 comma 1 lett. b) e n) D.lgs. n. 156/2015, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., per
aver la CTR erroneamente affermato che l’art. 63 comma 1 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che la riassunzione debba essere fatta entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Giova rilevare che la CTR, quale giudice di rinvio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione.
Questa Corte aveva cassato, con provvedimento n. 292 del 12 gennaio 2012, l’originaria sentenza d’appello n. 124/08/04, depositata il 29 ottobre 2004.
Il vaglio della censura postula la preventiva acquisizione del fascicolo d ‘ufficio relativo al grado d’appello, alla cui disamina, invero, si correla la piena intelligenza della cronologia specifica che ha contrassegnato il giudizio, i relativi atti e i connessi adempimenti.
P.Q.M.
r invia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo d’ufficio relativo al grado d’appello.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.