Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26709 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 355/2021 R.G., proposto
DA
la RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale d ell’Abruzzo i l 12 giugno 2020, n. 276/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 12 giugno 2020, n. 27 6/01/2020, in
ICI IMU ACCERTAMENTO APPELLO INAMMISSIBILE REVOCAZIONE
contro
versia avente ad oggetto la revocazione della sentenza depositata dal medesimo giudicante l’11 febbraio 2003, n. 238 /06/2003, la quale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti del Comune di L’Aquila avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila col n. 10/02/2002, sull ‘impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 199 8, con compensazione delle spese giudiziali;
con sentenza depositata l’1 dicembre 2004, n. 22577, questa Corte aveva rigettato il ricorso per cassazione contro la predetta sentenza di appello, rilevando che sulla copia dell’atto di appello, notificato mediante consegna diretta, mancava la sottoscrizione dell’impiegato del Comune di L’Aquila ;
nel l’anno 2019, in esito a richiesta di accesso rivolta a prendere visione dell’originale, la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha promosso ricorso straordinario per revocazione sulla base del documento così reperito;
la Commissione tributaria regionale ha pronunziato l’ absolutio ab instantia per l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. per la revocazione della sentenza impugnata, dovendo escludersi che la mancata produzione del documento (cioè, della copia completa dell’atto di appello con l’attestazione della notifica) fosse imputabile a forza maggiore o a fatto dell’avversario e che, a monte, il documento stesso fosse decisivo per l’esito della controversia ; 5. il Comune di L’Aquila è rimasto intimato;
con ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione, la causa è stata trasmessa a questa Sezione in carenza dei presupposti previsti da ll’art. 375 cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis );
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 395, primo comma, n. 3, e 396 cod. proc. c iv, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « i documenti su cui si basa la domanda di revocazione non furono prodotti in giudizio per ‘colpa e negligenza’ della odierna ricorrente che ‘sin dal 2002 era perfettamente a conoscenza che gli originali degli atti di appello si tro vavano presso il Comune di L’Aquila, sicché aver atteso 17 anni prima di presentare la richiesta di accesso agli atti comporta inequivocabilmente una colpa della società soccombente, con esclusione sia della forza maggiore che del fatto dell’avversario’ », laddove tale affermazione « presuppone l’esistenza di un termine generale di prescrizione per la revocazione che invece l’ordinamento non prevede, sia perché sembra ignorare che la colpevole negligenza che esclude la forza maggiore riguarda la produzione in giudizio di un documento che consente l’impugnazione per revocazione, quindi il tempo anteriore all’emanazione della sentenza e sempre che questa non sia più impugnabile, sia perché il fatto che la Cogepa dopo l’emanazione della sentenza non abbia richiesto immediatamente l’accesso gli atti non può in ogni caso considerarsi comportamento ‘ negligente ‘; sia infine perché l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riguarda fattispecie non riconducibili a quella di che trattasi (…) e comunque nella fattispecie la richiesta era preclusa perché (…) l’inesistenza della notifica d ell’ appello è stata rilevata d’ufficio in sentenza »; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 16, comma 3, 20 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « i documenti (…) non sono neppure decisivi in quanto sulla fotocopia dell’appello vi è solo il numero di protocollo del Comune dell’Aquila, senza l’indicazione dell’ impiegato comunale che aveva ricevuto l’atto e senza la sottoscrizione del dipendente medesimo impiegato », laddove, invece, sarebbe stato corretto ritenere il contrario, in ragione della indicazione su quei documenti della data e del numero di protocollo apposti dal Comune;
i l primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo;
2.1 come è noto, l’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. individua come presupposto della revocazione il ritrovamento, dopo la sentenza, di « uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario »;
2.2 la lettera della norma è chiara nel richiedere che si tratti di documenti che preesistevano alla sentenza della cui revocazione si tratta e che soltanto il loro ritrovamento sia successivo ad essa; d’altronde, lo stesso impedimento alla produzione nel giudizio concluso con la sentenza della cui revocazione si tratta, individuato dal legislatore nella forza maggiore o nel fatto dell’avversario, in tanto si spiega, in quanto i documenti presi in considerazione fossero già venuti ad esistenza prima o nel corso di quel giudizio, ma essi non fossero nella disponibilità della parte per le ragioni appena dette (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2016, n. 5393; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15456; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2019, n. 13331; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2022, n. 20945; Cass., Sez.
5^, 23 gennaio 2023, n. 1914); ciò che rileva è il documento, considerato nella sua materialità, non il fatto da esso rappresentato: pertanto, non consente la revocazione ai sensi della norma in questione l’esistenza di documenti formatisi dopo la sentenza, anche se il fatto in esso rappresentato fosse preesistente e, in sé, decisivo; l’interpretazione fornita dalla Corte della norma è stata, d’altronde, sempre improntata al principio per il quale il presupposto della domanda di revocazione di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, preesista alla sentenza impugnata (tra le tante: Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16402; Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2010, n. 10232; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2011, n. 29385; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2016, n. 8144; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2017, n. 3591; Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2017, n. 15509; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2019, n. 13331; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2022, n. 4491; Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2023, n. 31500), e ciò tenendo conto dell’uso dell’espressione « sono stati trovati » contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine « recupero » adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ., ed essendo affatto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1.8 maggio 1996, n. 4610; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2011, n. 4067; Cass., Sez. 2^, 8 giugno 2011, n. 12530; Cass., Sez. 3^, 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7925; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2019, nn. 32845, 32846, 32848 e 32849; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 1914);
2.3 con specifico riguardo alla natura decisiva del documento, è qui sufficiente ricordare che, oltre a fornire la prova di un
determinato fatto, il documento deve anche essere tale per cui, se fosse stato preso in considerazione dal giudice, la decisione avrebbe potuto essere diversa (Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2000, n. 11007; Cass., Sez. 1^, 22 luglio 2004, n. 13650; Cass., Sez. Lav., 22 aprile 2014, n. 9088; Cass., Sez. Lav., 24 aprile 2014, n. 9293; Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 201.5, n. 3362; Cass., Sez. 3^, 31 ottobre 2019, n. 28025; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 1914; Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2023, n. 28389), potendo, peraltro, quest’ultima essere anche confermata dal giudice della revocazione dopo l’esame del merito; di conseguenza, tra motivo revocatorio e sentenza sussiste un nesso di causalità, e il documento è da considerare effettivamente decisivo, solo quando la sua considerazione da parte del giudice porta ad una riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne domanda la revocazione; dunque, il documento rinvenuto deve essere idoneo a fornire nuovi elementi probatori, tali che se il giudice ne avesse avuto tempestiva conoscenza, avrebbe risolto la lite in favore della parte istante la revocazione (Cass., Sez. 2^, 15 maggio 1996, n. 4508);
2.4 il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l’impugnazione per revocazione a norma dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all’atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito (Cass., Sez. 1^, 29 aprile 2004, n. 13650; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2006, n. 11056; Cass., Sez. 6^-1, 20 dicembre 2011,
n. 27832; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2012, n. 23815; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 2013, n. 3466);
2.5 comunque, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell’istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da sufficiente e coerente motivazione (Cass., Sez. 3^, 21 aprile 2006, n. 9369; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 2013, n. 3466);
2.6 secondo l’interpretazione di questa Corte , la revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., presuppone l’impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell’impugnazione, indicando nell’atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento (Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2023, n. 29122);
2.7 ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti asseritamente
decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare – con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore (Cass., Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22159; Cass., Sez. 2^, 25 ottobre 2018, n. 27059; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22246; Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2023, n. 28389; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2023, n. 29122);
2.8 in tema di revocazione, l’ipotesi prevista dall’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte (Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2012, n. 15242; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2014, n. 12162; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22663) e postula che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell’avversario (Cass., Sez. 6^-5, 10 aprile 2015, n. 7337; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2016, n. 21595; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2019, n. 4211; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24536; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22663); in particolare, dovendosi, dunque, escludere detta forza maggiore laddove gli stessi strumenti del processo (quale l’esibizione) avrebbero permesso alla parte di conseguire la disponibilità dei documenti (Cass., Sez. 1^, 15 febbraio 1992, n. 1879; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2009, n. 6821; Cass., Sez.
5^, 6 dicembre 2011, n. 26175; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22663);
2.9 ai fini della fattispecie revocatoria di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., il requisito della decisività del documento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l’interessato poteva procurarsi aliunde la conoscenza stessa; mentre è sufficiente, ad integrare l’assenza di colpa nella mancata produzione, il fatto di non aver potuto chiedere nemmeno l’esibizione del documento, per avere incolpevolmente ignorato la sua esistenza e la persona che lo deteneva (Cass., Sez. 6^-1, 20 dicembre 2011, n. 27832);
2.10 . secondo la prospettazione della ricorrente, il ‘ documento decisivo ‘ -la cui scoperta avrebbe innescato il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione revocatoria -sarebbe costituito dalla copia conforme all’originale dell’appello conservato presso l’ente impositore, che l’avrebbe messa a disposizione del contribuente (nella versione completa dell’indicazione del numero di protocollo, manca nte nella copia restituita alla contribuente all’esito della notifica ex art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) soltanto in evasione della richiesta di accesso ex artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2.11 tuttavia, secondo l’a pprezzamento insindacabilmente fattone dal giudice della revocazione, le risultanze processuali escludevano sia che l’ignoranza circa l’esistenza e la reperibilità del documento fosse dipesa da causa di forza maggiore o da fatto dell’avversario, sia che il documento stesso fosse astrattamente idoneo a sovvertire l’esito giudizio;
2.12 invero, secondo la motivazione della sentenza impugnata: « Nella specie, la società ricorrente sin dal 2002 era perfettamente a conoscenza che gli originali degli atti di appello si trovavano presso il Comune di L’Aquila, sicché avere atteso 17 anni prima di presentare la richiesta di accesso agli atti comporta inequivocabilmente una colpa della società soccombente, con esclusione sia della forza maggiore che del fatto dell’avversario. La società sapeva sia dell’esistenza dei documenti che del luogo in cui gli stessi si trovavano, ma ha atteso 17 anni prima di chie derne l’acquisizione con l’accesso agli atti. (…) I documenti, peraltro, non sono neppure decisivi, in quanto sulla fotocopia dell’appello vi è solo il numero di protocollo del Comune dell’Aquila, senza l’indicazione dell’impiegato addetto che aveva ricevuto l’atto e senza la sottoscrizione del dipendente »;
2.13 pertanto, l’agevole possibilità di acquisire per tempo la copia conforme dell’atto di appello -con l’attestazione della ricevuta di consegna all’ente impositore -sia in sede processuale (mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.), sia in sede extraprocessuale (mediante la richiesta di accesso ex artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241), esclude in radice la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., facendo difetto sia l’impossibilità di produrre il documento nel giudizio di merito, sia l’ignoranza del documento per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia il ritrovamento del documento dopo la sentenza revocanda; e tanto basta per rendere superfluo ed ultroneo ogni apprezzamento sulla rilevanza decisiva del documento ai fini della soluzione della controversia, che, comunque, faceva difetto per l’insufficienza dell’indicazione del numero di protocollo a sanare la carente sottoscrizione
dell’impiegato addetto (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2024, n. 16223);
2.14 su tali premesse, ne discende che la sentenza impugnata ha correttamente rigettato il ricorso per revocazione, in palese difetto dei presupposti prescritti dall’art. 395, n. 3, cod. proc. civ.;
3 . pertanto, valutandosi l’infondatezza de l primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso per cassazione deve essere rigettato;
nulla deve essere disposto circa la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa; 5. a i sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per cassazione; dà atto dell’obbligo, a carico del la ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre