Revocazione Sentenza: Come Annulla un Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale: se la sentenza impugnata viene annullata tramite revocazione sentenza, il ricorso pendente in Cassazione diventa inammissibile. Questa dinamica, apparentemente complessa, si basa sul concetto fondamentale della ‘sopravvenuta carenza di interesse’. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa regola.
I Fatti del Caso: Contenzioso Fiscale e Sviluppi Processuali
La vicenda trae origine da un accertamento fiscale nei confronti di un contribuente. A seguito di un controllo doganale, era emersa la disponibilità di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, mai dichiarati al Fisco italiano per diversi anni. Inoltre, per alcune annualità, il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Ne è seguito un contenzioso tributario. Dopo una prima fase favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente riformato la decisione. L’Agenzia delle Entrate, insoddisfatta, ha proposto ricorso per cassazione. Parallelamente, però, la stessa sentenza della Commissione Regionale è stata impugnata per revocazione e, prima ancora che la Cassazione potesse decidere, è stata annullata.
L’Impatto Decisivo della Revocazione della Sentenza
L’elemento chiave della vicenda è l’annullamento della sentenza d’appello avvenuto dopo la presentazione del ricorso in Cassazione ma prima della sua discussione. L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha informato la Suprema Corte di questo sviluppo. A questo punto, il ricorso pendente in Cassazione non aveva più un oggetto, poiché la decisione che si intendeva contestare non esisteva più giuridicamente.
Le Motivazioni della Cassazione: La Revocazione Sentenza e la Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha applicato un principio cardine del diritto processuale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’. In parole semplici, l’Agenzia delle Entrate non aveva più alcun interesse giuridicamente rilevante a ottenere una pronuncia dalla Cassazione, perché il suo obiettivo (la cassazione della sentenza regionale) era già stato raggiunto per altra via, ovvero tramite la revocazione sentenza.
La Corte ha rilevato che, essendo venuta meno la sentenza impugnata, veniva meno anche il presupposto stesso del giudizio di legittimità. Proseguire con l’esame del ricorso sarebbe stato un atto inutile, privo di qualsiasi effetto pratico per la parte ricorrente. Di conseguenza, la Corte ha chiuso il procedimento senza entrare nel merito dei motivi del ricorso, ma semplicemente prendendo atto della sua inutilità sopravvenuta. Infine, non è stata emessa alcuna condanna alle spese, poiché la controparte (il contribuente) non si era costituita nel giudizio di cassazione, rimanendo ‘intimata’.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dal Provvedimento
Questo caso evidenzia l’importanza di monitorare tutti gli sviluppi procedurali che possono interessare una controversia. La coesistenza di diversi mezzi di impugnazione può creare interazioni complesse. La revocazione sentenza, pur essendo un rimedio straordinario, può avere un effetto risolutivo che si ripercuote su altri giudizi pendenti. La decisione sottolinea che l’interesse ad agire e a resistere in giudizio deve sussistere non solo al momento dell’instaurazione della causa, ma per tutta la sua durata. Se questo interesse viene meno, come nel caso di specie, il processo non può che concludersi con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Perché il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza che si intendeva impugnare era stata annullata in un’altra sede attraverso un procedimento di revocazione. Questo ha fatto venir meno l’oggetto del contendere.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in questo caso?
Significa che, a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata, la parte ricorrente (l’Agenzia delle Entrate) non aveva più alcun interesse concreto e attuale a ottenere una decisione dalla Corte di Cassazione, rendendo il ricorso inutile.
Perché il contribuente non è stato condannato al pagamento delle spese legali?
Non vi è stata condanna alle spese perché il contribuente non ha partecipato attivamente al giudizio in Cassazione, rimanendo nella posizione di ‘intimato’, ovvero la parte contro cui il ricorso è rivolto ma che non si costituisce in giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28306 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27844/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – PALERMO n. 3903/2022 depositata il 02/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era oggetto di controllo doganale transfrontaliero da cui emergeva la sua disponibilità di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non segnalata in dichiarazione dei redditi, compilando l’apposito quadro, negli ann i 2007-2011. Altresì, risultava che negli anni 2007-2009 non avesse esposto alcuna dichiarazione dei redditi.
All’esito di interlocuzione procedimentale, seguivano atti impositivi avversati in sede giudiziale e, dopo essere stati riunite le impugnazioni, i ricorsi erano accolti dal giudice di prime cure. La sentenza era riformata parzialmente in appello e oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, su due motivi, e, contestualmente, la sentenza è stata impugnata per revocazione, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.
In prossimità dell’adunanza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, comunicando che la sentenza in scrutinio è stata annullata in sede di revocazione.
CONSIDERATO
In via preliminare, va rilevata l ‘avvenuta revocazione della sentenza qui impugnata, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso, che dev’essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alla spese, poiché parte contribuente è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME