Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32117 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, sedente in Brugherio, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, come da mandato in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
contro
ricorrente –
Per la revocazione della sentenza di questa Corte, n. 9616/19, depositata il 5 aprile 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
L a società RAGIONE_SOCIALE è ricorsa contro l’Agenzia per la cassazione della sentenza n. 104/30/12 della CTR Lombardia, che in controversia relativa all’impugnativa di avviso di accertamento
revocazione
per IRES, IRAP e IVA (anno 2005) ha rigettato gli appelli delle parti, confermando la sentenza della CTP di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, riducendo il quantum dovuto.
Questa Corte decideva con la sentenza di cui si chiede la revocazione la controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
La contribuente ha proposto revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, cod. proc. civ., basato su molteplici motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. La contribuente ha quindi depositato memoria illustrativa in data 2 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
Con il primo motivo di ricorso (la cui individuazione e numerazione, anche sotto il profilo dello specifico profilo di revocazione, è lasciato all’impegnativa ricostruzione della Corte) censura il fatto che la Corte, nella sentenza di cui si chiede la revocazione, avrebbe ritenuto inammissibile in parte il primo motivo di ricorso, in quanto non sarebbe stato riportato il motivo di appello sul quale la CTR avrebbe omesso la statuizione, né l’indicazione degli atti e della relativa sede processuale in cui l’eccezione sull’illegittimità del ricorso all’accertamento induttivo sarebbe stata sollevata. Tutto ciò sarebbe avvenuto contrariamente all’incontrovertibile contenuto degli atti (art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.).
1.1. Il motivo è inammissibile poiché dalle stesse difese della ricorrente emerge che la stessa si era limitata a rilevare di aver eccepito in primo grado quanto sopra, richiamando a sostegno un certo documento, e dolendosi del fatto che i giudici di merito non avevano deciso nonostante i motivi fossero specifici. Il motivo, dunque, non solo non era stato riportato, ma neppure era stato indicato dove e in che punto di quale atto tali eccezioni fossero
state sollevate, a poco importando le generiche affermazioni ritrascritte a pag. 15 del ricorso per revocazione.
Col secondo motivo si deduce come questa Corte abbia ritenuto che la CTR non era incorsa in violazione di legge, avendo ritenuto il ricorrere dei requisiti di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, mentre gli elementi a fondamento della presunzione sarebbero in realtà stati individuati dalla CTP.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile, dal momento che la stessa ricorrente lamenta l’irrilevante circostanza che gli elementi fossero individuati in primo grado, benché sia pacifico il fatto che la CTR in proposito aveva operato un richiamo ob relationem della pronuncia colà impugnata, che dunque aveva fatta propria sul punto, restando del tutto irrilevante in questa sede la condivisibilità o meno di tale modo di motivare, dal momento che dovrebbe essere chiaro che il presente non è un ulteriore grado di giudizio. Tali considerazioni valgono per le analoghe censure che vengono proposte nel corpo del terzo motivo (v. in part. pag. 22).
Col terzo motivo, viene denunziato vizio revocatorio identico al primo con riferimento alla decisione sul secondo motivo del ricorso in cassazione, asserendo che a differenza di quanto affermato dalla Corte, essa aveva riportato integralmente i motivi d’appello sul punto.
3.1. Il motivo è del tutto infondato, poiché a tacer d’altro la sentenza di questa Corte ha deciso l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso in cassazione anche perché esso censurava direttamente l’atto impositivo e non la sentenza e perché la sentenza d’appello si era basata per la determinazione del valore degli immobili non solo sui valori OMI, ma anche su altri elementi indiziari.
Col quarto motivo, viene denunciato vizio revocatorio nella parte in cui la Corte ha dato per pacifica la circostanza del maggior valore risultante da alcune richieste di mutuo, mentre nell’appello
in realtà essa ricorrente avrebbe contestato espressamente l’inconcludenza del dato derivante dall’entità dei mutui stessi, nei due casi in cui essi superavano i valori OMI, dal momento che dalle dichiarazioni dei mutuatari emergeva che la differenza di valore era addebitabile al costo degli arredi.
4.1. Anche il motivo in esame è infondato. Anzitutto non è contestata l’entità dei mutui, come si ricava dalla sentenza revocanda, ma solo che appunto in due casi la differenza era giustificata dall’acquisto di mobili; e del resto la Corte aveva chiarito che la grave incongruenza tra valore accertato e valore denunciato non è richiesto ai fini della validità dell’accertamento analitico-induttivo, basato su elementi dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.
Col quinto motivo si denuncia l’errore di fatto consistente nell’avere la sentenza di questa Corte ritenuto che le censure si riferissero direttamente all’atto impositivo e che la CTR abbia ritenuto che l’accertamento fosse basato non solo sui dati OMI ma anche su altri elementi indiziari.
5.1. Tale motivo è inammissibile in quanto neppure è ricavabile, dall’intrico di ragioni su cui si chiede un’inammissibile revisione del giudizio di legittimità (e di quelli di merito) piuttosto che una censura di errore revocatorio, su cosa lo stesso si basi e che consistenza abbia, abbandonandosi piuttosto il ricorrente a supposizioni su come avrebbe dovuto invece la Corte decidere il ricorso.
Con il sesto mezzo (rubricato lett. C, pag. 25) si denuncia vizio revocatorio consistente ancora una volta nell’aver la Corte ritenuto l’inammissibilità del ricorso in quanto non specifico nel riportare le censure mosse nel precedente grado di giudizio.
6.1. Anche tale mezzo è inammissibile, poiché, a tacer d’altro, il motivo venne deciso anche sul presupposto che lo stesso fosse rivolto ad una richiesta di revisione del giudizio di merito, posto che
la Corte aveva ritenuto il giudizio espresso dalla CTR come autonomo.
Col settimo motivo si denuncia la consistenza di errore di fatto anche della decisione in ordine alla natura autonoma del giudizio svolto dalla CTR, il che a suo parere configurerebbe l’affermazione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa.
7.1. Anche tale motivo è inammissibile, introducendosi con tale mezzo una revisione del giudizio di legittimità già svolto. In effetti il motivo si incentra essenzialmente su argomentazioni che tentano di far trasparire un’assenza di motivazione in ordine alla decisione della Corte sulla ritenuta autonomia del giudizio della CTR, e l’altrettanto ritenuta erroneità di tale giudizio sul punto, elementi entrambi palesemente estranei al perimetro del giudizio di revocazione.
Al postutto il ricorso dev’essere respinto, essendo i motivi in gran parte inammissibili e nel resto infondati, con aggravio di spese a carico della ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione controricorrente, che liquida in € 7800,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023