Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 183 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 183 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 658/2025 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 8287/2024 depositata il 05/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc : CGT2), con la sentenza n. 8287/2024 depositata in data 05/11/2024, ha accolto il ricorso per revocazione proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc : la contribuente o la società contribuente) contro la sentenza n. 7302/2020 con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in data 14/12/2020, aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 914 7/11/15 della Commissione tributaria provinciale di Messina . Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso introduttivo proposto contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 20 11.
La CGT2 -tenuto conto che il ricorso per revocazione era stato proposto sulla base RAGIONE_SOCIALE nuove dichiarazioni testimoniali rese all’interno del procedimento penale definito dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pronunciata in data 04/10/2023 -ha evidenziato che: « sulla base della documentazione allegata al ricorso per revocazione, che le dichiarazioni testimoniali intervenute nel procedimento penale (acquisibili in ragione della sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE stesse rispetto alla definizione del procedimento tributario), portano a ritenere superate le presunzioni sulla base RAGIONE_SOCIALE quali è stato emesso l’atto impugnato, essendo emerso che le operazioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, poste alla base RAGIONE_SOCIALE fatture contestate, sono risultate veritiere (sul punto sono chiari i riferimenti operati dai testi escussi nell’ambito del procedimento penale) .».
Contro la sentenza della CGT2 l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 395 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
1.1. La parte ricorrente ha evidenziato che la revocazione è un mezzo di impugnazione diretto a sanare un vizio della volontà del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e si fonda sulla esistenza di particolari circostanze, tassativamente previste, che, ove conosciute dal giudice, avrebbero portato ad un giudizio diverso. Nella fattispecie per cui è causa la sentenza impugnata è stata erroneamente emessa a seguito di ricorso per revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in ragione di nuove dichiarazioni testimoniali rese all’interno del procedimento penale n. 322/2013 RGNR del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, concluso dalla sentenza n. 1157/2023, depositata in data 4 ottobre 2023.
Le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del procedimento penale non sono qualificabili, tuttavia, alla stregua di veri e propri documenti preesistenti al giudizio tributario e non prodotti per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario , né tanto meno possono essere ritenute decisive ai fini del superamento della ricostruzione operata dal giudice di seconde cure.
Nel caso di specie, peraltro, il contributo probatorio, fornito dalle citate testimonianze, non è stato neppure sufficiente per il giudice penale per l’ assoluzione piena degli imputati perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
Le testimonianze introdotte mediante il giudizio revocatorio non potevano, da un lato, qualificarsi come prove documentali e, dall’altro lato, comunque, non erano decisive, con la conseguenza che non potevano integrare la tassativa ipotesi revocatoria descritta
dall’art. 395 cod. proc. civ. I giudici di appello, pertanto, anziché decidere nel merito, avrebbero dovuto radicalmente dichiarare inammissibile il ricorso.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7, commi 4 e 5 -bis, d.lgs. 546 del 1992, dell’articolo 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, e dell’art. 395 cod. proc. ci v., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ.
2.1. Con tale motivo di ricorso la parte ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata sia incorsa anche nella violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7, commi 4 e 5 bis, d.lgs. 546 del 1992, considerato che, in base alle norme vigenti al momento dell’adozione della sentenza revocata (pubblicata il 14/12/2020), la prova testimoniale non trovava affatto ingresso nel giudizio tributario. Tale esclusione si fondava sulle diversità intrinseche dei due giudizi per via RAGIONE_SOCIALE limitazioni probatorie che caratterizzano il processo tributario (recentemente in parte superate), quale il divieto della prova testimoniale, invece ammessa nel giudizio penale, nonché per il fatto che nel processo tributario assumono rilevanza probatoria anche le presunzioni, che invece non hanno la medesima valenza probatoria in sede penale.
2.2. Non solo emerge l’illegittimità della pronuncia revocatoria in ragione dell’errata applicazione dei principi in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e di riparto del relativo onere in capo alle parti del processo, ma la CGT2 ha anche omesso di pronunciarsi sulla questione -dedotta dall’Ufficio in sede di controdeduzioni relativa all’irretroattività della novella. A tal proposito era stato precisato che la prova testimoniale, introdotta dal novellato articolo 7 d.lgs. n. 546 del 1992, si applicava ai ricorsi notificati a decorrere dal 16
settembre 2022, data di entrata in vigore della legge 31/08/2022, n. 130.
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. Ad avviso di parte ricorrente il vizio di motivazione non interessa esclusivamente le sentenze del tutto carenti di motivazione dal punto di vista sostanziale o quelle che evidenziano un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o che espongono una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, ma anche quelle che accolgono una motivazione manifestamente apparente. Nel caso di specie la sentenza in esame non esplicita in alcun modo i motivi per cui il contenuto RAGIONE_SOCIALE testimonianze in questione sarebbe stato idoneo a vincere l’apparato probatorio addotto dall’RAGIONE_SOCIALE. Tale motivazione sarebbe stata tanto più necessaria nel caso di specie, se si considera che il giudizio penale non si è concluso con una assoluzione piena nel merito degli imputati.
Passando all’esame del ricorso il primo motivo (i cui contenuti sono chiaramente individuabili con riferimento alle censure svolte contro la sentenza impugnata e non peccano di genericità come sostenuto dalla controricorrente) è fondato con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
4.1. In via preliminare, occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità svolta dalla controricorrente, dal momento che la censura prospettata con il primo motivo non involge valutazioni in fatto, ma attiene a un error in iuris riferibile all’interpretazione della disciplina della revocazione. Tale errore coinvolge -proprio con riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 395 cod. proc. civ. -i requisiti che devono possedere i documenti
per poter consentire, in via eccezionale, il rimedio della revocazione della sentenza, anche quando sia passata in giudicato.
4.2. Proprio perché il motivo in esame attiene a una questione di diritto, la parte ricorrente non è incorsa in alcuna decadenza, considerato che non viene in rilievo nessun apprezzamento di fatto, ma solamente una questione afferente all’interpretazione dell’ar t. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
4.3. Occorre, poi, rilevare che non assume rilievo neppure la circostanza che, a fronte del ricorso in revocazione proposto ex art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE nelle controdeduzioni davanti alla CGT2 avesse evocato l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dal momento che il parametro normativo posto a fondamento del primo motivo di ricorso attiene a una condizione di proponibilità del ricorso in revocazione, la cui mancanza -come recentemente rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte -integra un vizio qualificato, in quanto afferente ai presupposti ‘fondanti’ la struttura e il funzionamento del processo . Si tratta, infatti, di una violazione che ridonda nel difetto di potestas iudicandi e che mina in radice la validità del rapporto giuridicoprocessuale, che, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (Cass., Sez. U, 29/08/2025, n. 24172). L ‘importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori car dine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate (Cass., Sez. U, n. 24172 del 2025 cit.).
In conclusione, la questione posta con il primo motivo riguarda la stessa proponibilità del ricorso in revocazione e, come tale, attiene a un vizio qualificato rilevabile anche d’ufficio, con la conseguente ammissibilità del motivo in esame.
4.4. Esaurite tali premesse, occorre evidenziare che, in base all’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata in grado d’appello o in unico grado è revocabile se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.
4.5. Secondo questa Corte (Cass., 05/10/2023, n. 28126) il documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato in epoca successiva alla decisione, non integra il presupposto della revocazione di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il legislatore inteso riservare l’impugnazione straordinaria alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come precostituita alla decisione assunta come viziata (qualità che non può riconoscersi al dato informativo che rimanga semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile). La precostituzione del documento rispetto alla sentenza oggetto di revocazione scaturisce dal tenore letterale della norma appena richiamata, nella parte in cui ricollega la causa di revocazione non solo alla mancata produzione dei documenti, ma anche alla circostanza che quest’ultima dipenda o da causa di forza maggiore o da fatto dell’avve rsario.
4.6. I documenti post-costituiti rispetto alla sentenza -tra i quali rientrano anche i verbali di prove testimoniali rese in altro procedimento, da considerare quali prove cd. atipiche – non possono, quindi, essere causa di revocazione, considerata anche la tassatività RAGIONE_SOCIALE ipotesi di revocazione, in ragione della sua natura di impugnazione eccezionale (Cass., 07/05/2014, n. 9865).
4.7. Infine, occorre evidenziare come anche le complesse questioni ermeneutiche emerse in relazione a ll’art. 21 bis d.lgs. n.
74 del 2000 -introdotto recentemente dal d.lgs. n. 87 del 2024 -riguardano l’efficacia del giudicato penale che si sia formato prima (e non dopo) la pronuncia della sentenza tributaria, come risulta dallo stesso tenore della norma appena richiamata, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
Deve, quindi, ritenersi che l’ipotesi di revocazione prevista nell’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. richiede che il documento che non sia stato possibile produrre per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario sia precostituito alla sentenz a oggetto di impugnazione e non sia formato successivamente al passaggio in giudicato di quest’ultima. Ne consegue che i verbali della prova testimoniale acquisita successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anche quanto riferibili agli stessi fatti oggetto di accertamento da parte del giudice tributario, non possono essere considerati quali documenti decisivi rinvenuti dopo la sentenza tali da giustificare la proposizione della revocazione che, in tale ipotesi, deve essere dichiarata inammissibile.
6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
In base al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della controricorrente le spese del presente giudizio e di quello proposto davanti alla CGT2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata senza rinvio in quanto l’impugnazione per revocazione non poteva essere proposta;
condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo in Euro 7.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e per il secondo in Euro 5.900,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME