Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21032 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13718/2021 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona del procuratore speciale NOME COGNOME in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio NOME Battista COGNOME d a Treviso il 18 dicembre 2014, rep. n. 186906, racc. n. 30368, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO REVOCAZIONE DELLA SENTENZA REGISTRATA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania l ‘8 marzo 2021, n. 2034 /10/2021, notificata il 15 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania l’8 marzo 2021, n. 2034/10/2021, notificata il 15 marzo 2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione n. 2017/008/SC/000002319/0/002 per l’ imposta di registro, nella misura complessiva di € 75.623,12, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) per la registrazione della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Napoli il 30 maggio 2017, n. 2319, al l’esito del giudizio instaurato dal fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nei confronti degli amministratori/liquidatori (COGNOME NOME, COGNOME Francesco Giuseppe, COGNOME Emilio) e dei sindaci (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME) della medesima società, ha accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) nei confronti del l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 6 novembre 2019, n. 11597/30/2019, con compensazione delle spese giudiziali.
La sentenza soggetta a registrazione, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva disposto l’accoglimento
della domanda formulata dalla curatela fallimentare nei confronti dei sindaci e, per l’effetto , aveva condannato COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 479.946,30, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 30 aprile 2003 fino al soddisfo, a favore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, oltreché l’accoglimento della domanda di manleva d i alcuni sindaci nei confronti della compagnia di assicurazioni e, per l’effetto aveva di chiarato l’obbligo dell” INA Assitalia S.p.A .’ a tenere indenni COGNOME NOME e NOME COGNOME, aveva così statuito: « 1. Accoglie l’appello incidentale del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, parzialmente, l’appello (riunito) dei Sindaci COGNOME AntonioCOGNOME NOME e NOME COGNOME e l’appello incidentale di Generali Italia S.p.a. e, per l’effetto, in r iforma della impugnata sentenza: a) Condanna i predetti sindaci COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME in solido, al pagame nto in favore della curatela di € 1.342.494,03, oltre rivalutazione a decorrere dal 29.10.2004 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma come dinanzi rivalutata e maggiorata degli interessi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; b) Dichiara RAGIONE_SOCIALE tenuta a manlevare il sindaco NOME NOME dagli effetti di cui al capo a) che precede ».
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente sul presupposto che « la parte appellante è stata condannata in relazione alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal sindaco COGNOME Pertanto, in virtù delle disposizioni contrattuali, il limite della manleva è stabilito dal massimale di
Polizza, con la logica conseguenza che l’imposta di registro doveva essere calcolata sull’importo garantito dalle condizioni di Polizza in ordine alla responsabilità del sindaco COGNOME, pari ad euro 258.228,45, previa applicazione dello scoperto del 10% (cfr. contratto di polizza agli atti) e non invece sull’importo di euro 1.259.510,00 (pari alla differenza tra l’importo di euro 1.342.494,03 e la condanna del primo grado di giudizio, pari ad euro 479.946,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.10.2004). In definitiva, l’imposta del 3% andava calcolata sull’importo di euro 232.405,60, pari al massimale di polizza, tenuto già conto dello scoperto del 10% pari ad euro 25.822,85 e va pertanto quantificata nella somma di euro 6.972, 17. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, accoglie l’appello e per l’effetto riduce l’importo dell’imposta nella somma di euro 6.972,17 ».
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse a seguito della revocazione della sentenza soggetta a registrazione.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 37 e 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 8, comma 1, lett. b), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello di dover fare riferimento ad elementi extra-testuali rispetto alla sentenza soggetta ad imposta di registro.
Il ricorso è inammissibile.
2.1 Preliminarmente, il collegio rileva che la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza
sopravvenuta di interesse a seguito della revocazione della sentenza soggetta a registrazione da parte della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Napoli 16 dicembre 2020, n. 431 (già prodotta nel corso del giudizio tributario di secondo grado), la quale, pronunciando in sede rescindente, ha revocato la sentenza depositata dalla Corte di Appello di Napoli il 30 maggio 2017, n. 2319, « nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da Generali Italia S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1407/2013, dichiarandola per l’effetto tenuta a manlevare NOME in relazione agli affetti della pronunciata condanna dello stesso in favore della Curatela del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione’; mentre, in fase rescissoria, ha accolto ‘nei soli limiti di quanto di ragione l’appello proposto in data 20 dicembre 2013 da Generali Italia S.p.a avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1407/13, pubblicata in data 7 maggio 2013, e per l’effetto, in parziale riforma della stessa, dichiarato la stessa tenuta a manlevare COGNOME NOME dagli effetti della pronuncia di condanna nei suoi confronti pronunciata in favore della Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, entro i soli limiti del massimale assicurato’ (cfr. pag. 41 dell’all. n. 3 delle memorie illustrative prodotte in appello) al netto dello scoperto ».
Ciò in quanto, a suo dire, la riforma definitiva della sentenza ha fatto pacificamente venire meno il presupposto su cui si fondava la pretesa impositiva dell ‘a mministrazione finanziaria. 2.2 Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già
riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33273).
Difatti, una diversa conclusione contrasterebbe con la natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto, che deve necessariamente collegarsi ad un atto esistente, come confermato dalla debenza della restituzione e del conguaglio in caso di tributo preteso in ordine ad un atto non definitivo e successivamente annullato o riformato con provvedimento definitivo.
2.3 Nella specie, la revocazione della sentenza registrata ha confermato il corretto ridimensionamento della pretesa impositiva nei limiti del massimale di polizza in conformità alla decisione resa dal giudice di appello.
La revocazione in corso di causa della sentenza soggetta a registrazione giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
Non sussistono, ad ogni modo, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater ), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa, tra le parti, le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.