Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4256 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4256 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Oggetto: revocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8323/2025 proposto da
Dell’Aquila
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso per revocazione
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – per la revocazione della sentenza n. 32506/2024 di questa Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, resa nel giudizio iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO, depositata in data 14/12/2024
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Il contribuente impugnava l’atto con il quale l’RAGIONE_SOCIALE di Vibo Valentia, per mezzo del c.d. ‘ avviso bonario ‘ -rectius comunicazione d’irregolarità – n. NUMERO_DOCUMENTO liquidava la dichiarazione integrativa Modello Unico anno 2016, redditi 2015, del 13.11.2017, ingiungendo a COGNOME NOME il pagamento della somma complessiva di € 670.442,89.
La CTP adita, con sentenza n. 303/02/2020, accoglieva il ricorso, dichiarando legittima la minor pretesa di €. 10.100,00 oltre sanzioni al 10%.; appellava l’Ufficio.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria con la sentenza n. 1620/2021 pronunciata in data 02.12.2020 accoglieva l’appello.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con la sentenza revocanda, sentenza rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Ricorre ora per revocazione COGNOME NOME NOME atto affidato a un solo motivo che illustra con memoria.
Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.
Ragioni della decisione
L’unico motivo di ricorso per revocazione proposto deduce l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa per omesso scrutinio e decisione del sesto motivo di ricorso sul presupposto inesistente che conterrebbe solo censure ai sensi dell’ar t. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. e che,
conseguentemente sarebbe stato rinunciato, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c. Secondo il ricorrente, la sentenza di cui si chiede la revocazione, pur avendo affermato che la rinuncia ai motivi riguarderebbe anche il sesto motivo di ricorso in relazione alle denunce di violazione della legge processuale in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., omette di valutare il medesimo sesto motivo nella parte contenente la violazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. In sostanza, la sentenza di cui si chiede la revocazione, avendo ritenuto che la rinuncia tacita comprendesse tutti i motivi formulati in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., avrebbe dovuto esaminare e pronunciarsi sul motivo sesto del ricorso limitatamente alle violazioni di legge dedotte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo è manifestamente infondato;
Il censurato omesso scrutinio del sesto motivo di ricorso per cassazione non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del vizio revocatorio, perché l’inammissibilità per rinuncia ai motivi di ricorso è stata dichiarata ‘in relazione alle denunce di violazione di legge processuale’ (cfr. p. 6 sentenza) ed ha determinato ‘la cessazione della materia del contendere sulle questioni addotte di natura processuale che non involgano il merito della questione qui dibattuta’ ( ibidem , p.6), la quale è stata oggetto di giudizio, unitamente all’esame congiunto dei motivi quarto e settimo, da parte del giudice di legittimità, il quale ha valutato ‘l’esattezza del rilievo, posto in evidenza dalla decisione impugnata, secondo cui il credito esposto nella dichiarazione integrativa per l’anno 2014 è stato riportato dal contribuente nelle dichiarazioni dei diversi, successivi anni d’imposta» (ivi compreso, quindi, il 2015, per cui è causa) «aumentando, così, l’ammontare del credito opposto in compensazione» (rectius esposto), onde consentire al contribuente l’omesso versamento dell’imposta nella misura di volta in volta contestata dall’Ufficio’ ( ibidem , p.7).
Pertanto, lungi dall’evidenziare un errore di fatto percettivo (Cass. 20013/2024), la doglianza del ricorrente si risolve nel sollecitare un rinnovato giudizio sulla questione sostanziale, illustrata nel motivo di ricorso, che è stata ritenuta infondata.
In altri termini, nel ritenere esatto il rilievo quanto al riporto del credito esposto nella dichiarazione integrativa per l’anno 2014 nelle dichiarazioni successive -compresa quella per l’anno 2015, qui oggetto di giudizio -poiché in tal modo il contribuente ha dapprima aumentato l’ammontare del credito, quindi consentito l”omesso versamento dell’imposta nella misura di volta in volta contestata dall’Ufficio’, la Corte ha in realtà affrontato e disatteso anche quel profilo del sesto motivo di ricorso che parte ricorrente ritiene esser stato trascurato.
In tal modo, la Corte ha quindi rispettata la volontà del ricorrente di ottenere una decisione ‘sul merito’ (o meglio, riguardo il profilo sostanziale della vicenda, avendo rinunciato alle sole doglianze di tipo processuale) con ciò dimostrando di aver tenuto conto anche le censure espresse nella parte del sesto motivo di cui si è detto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono regolate dalla soccombenza.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e
del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento, sempre in favore di parte controricorrente, della ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. e della ancora ulteriore somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME