Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18263/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) -PEC
– che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 19657/2013 depositata il 22/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte di Cassazione con decisione del 13 gennaio 2022, pubblicata il 22 febbraio 2022 dichiarava estinto il processo in quanto non era stata presentata l’istanza di trattazione nel termine del 31 dicembre 2020, in relazione all’art. 6, comma decimo, d. l. n. 119 del 2018 (definizione della lite). Istanza, invero, regolarmente presentata e non vista per evidente errore di fatto.
Il ricorso in cassazione era stato proposto dall’RAGIONE_SOCIALE con unico motivo (violazione di legge, art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per mancata considerazione del giudicato). La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 12 marzo 2013 aveva deciso in sede di rinvio (per annullamento della decisione da parte della Cassazione con sentenza n. 2710 del 2011), confermando l’annullamento della cartella di pagamento per imposta di successione ed accessori disposta dalla sentenza di primo grado, su ricorso dei contribuenti.
I ricorrenti nel presente giudizio di revocazione nel procedimento concluso con la sentenza, di cui si richiede la revocazione, depositavano controricorso nel quale chiedevano l’inammissibilità o il rigetto del ricorso dell’agenzia.
Considerato che:
Per impugnare per revocazione la decisione di estinzione del giudizio in cassazione deve sussistere un interesse al gravame, ovvero la sussistenza di un pregiudizio sostanziale, specificamente indicato («Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale
venga dichiarata l’inammissibilità della revocazione della sentenza d’appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d’interesse, stante l’intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione RAGIONE_SOCIALE stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità» (Sez. 2 – , Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023, Rv. 669386 – 01).
I ricorrenti individuano, nel ricorso in cassazione per revocazione, il loro interesse: «considerato il grave pregiudizio derivante dall’estinzione del processo e dalla emergente definitività dei provvedimenti impositivi oggetto di contenzioso».
Invero, l’estinzione del processo in Cassazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia , impugnata in cassazione solo dall’RAGIONE_SOCIALE e non anche dagli odierni ricorrenti. L’estinzione del processo in sede di rinvio, invece, comporta ex art. 393, cod. proc. civ. l’estinzione dell’intero processo. L’estinzione nel caso in giudizio è solo del processo in cassazione, in quanto la fase del giudizio di rinvio è stata conclusa con la sentenza impugnata in cassazione.
Non sussiste, pertanto nessun pregiudizio dei ricorrenti, che -si ripete – non hanno proposto ricorso in cassazione, neanche incidentale. La decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia , infatti, confermava l’annullamento dell’atto impugnato, come disposto dalla decisione di primo grado.
Il ricorso, conseguentemente, risulta inammissibile. Nulla per le spese, in considerazione dell’assenza RAGIONE_SOCIALE altre parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.