Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4965 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4965  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5882/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e
NOME COGNOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5796/2022 depositata il 08/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si desume dalla lettura degli atti, con ricorso depositato in data 20/12/2019, NOME chiedeva l’ottemperanza alla sentenza della CTR di Napoli n. 10713/44/2015, il cui dispositivo statuiva quanto segue: «accoglie l’appello per q uanto di ragione ed annulla l’accertamento nella parte in cui ha ritenuto che produca plusvalenza anche la cessione del fondo cui al foglio 8 part. 338 del Comune di Pietravairano, disponendo altresì che, quanto alle spese da detrarre ed alla determinazione dei valori
dei fondi, debba provvedersi conformemente a quanto stabilito nel verbale di incontro per accertamento con adesione del 4 settembre 2013;  disattende  per  il  resto  le  doglianze  della  contribuente; compensa le spese del doppio grado del giudizio».
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio, rappresentando di aver dato completa esecuzione alla sentenza 10713/2015 in data anteriore al ricorso per ottemperanza, con richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere.
2.1. I n particolare, l’Amministrazione, nel corpo della costituzione in giudizio,  sviluppava  tutti  i  calcoli  intesi  a  dimostrare  il  proprio adempimento, producendo documentazione varia, tra cui il provvedimento  di  sgravio  parziale  convalidato  il  07/01/2016,  il verbale di adesione del 4 settembre 2013 e copia RAGIONE_SOCIALE pagg. da 3 a 5 dell’accertamento.
Con sentenza n. 4128/2021 depositata il 10/05/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania, senza dare atto della costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE, statuiva che « l’RAGIONE_SOCIALE non ha dato attuazione alla pronuncia di condanna … » e, quindi, disponeva l’ottemperanza alla decisione con nomina del Commissario ad acta, riservandosi la liquidazione del compenso al medesimo con separato decreto e condannando altresì l’RAGIONE_SOCIALE alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del difensore della contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE  proponeva  quindi  ricorso  per  revocazione avanti  alla stessa CTR della Campania , deducendo l’ errore di fatto ex 395 n. 4 c.p.c.  per  non  avere il  giudice  dell’ottemperanza considerato  la rituale costituzione dell’Amministrazione e, quindi, le difese formulate e la documentazione depositata, da cui l’RAGIONE_SOCIALE assumeva la totale esecuzione della sentenza, intervenuta in data 07/01/2016.
 Ad  esito,  il  giudice  della  revocazione,  con  la  sentenza  n. 5796/2022, depositata in data 08/08/2022, qui impugnata, rilevava
che era stata data corretta esecuzione alla sentenza n. 10713/44/2015,  per  cui  la  successiva  sentenza  n.  4128/2021 appariva  effettivamente  viziata  da  errore  di  fatto  e  dichiarava, essendo stata eseguita la sentenza 10713/2015, il giudizio estinto per cessata materia del contendere, compensando le spese di lite.
 Avverso  la  predetta  sentenza  ricorre  la  contribuente  con  tre motivi, illustrati con il deposito di successiva memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. e resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che la fattispecie in esame presenta una evidente peculiarità, ponendosi la questione della ammissibilità del ricorso  per  revocazione  avverso  le  pronunce  rese  dal  giudice tributario in sede di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/92, questione rispetto alla quale non si ravvisano precedenti puntuali di questa Corte di cassazione.
 Vertendosi  in  tema  di  decisioni  aventi  rilevanza  nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando il successivo percorso della giurisprudenza, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
dispone  il  rinvio  della  causa  a  nuovo  ruolo  per  assegnazione  a pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 19/02/2025.