Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Oggetto: impugnazione straordinaria -termini di proposizione -sospensione ex art. 1 comma 199 l. 197/22 -esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6162/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
proposto per la revocazione delle ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 della Corte di cassazione, pubblicate il 30/11/2022.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 pubblicate il 30/11/2022 la Corte di Cassazione rigettava i ricorsi proposti da NOME COGNOME COGNOME avverso le sentenze nn. 3883/2015 e 3800/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Le sentenze di appello erano originate dall’impugnazione di due avvisi di accertamento con cui venivano accertate per gli anni di imposta 2005 e 2006 maggiori II.DD. e IVA, oltre interessi e sanzioni, in capo al contribuente titolare di ditta individuale.
Le riprese ad imposizione erano basate su p.v.c. che contestava al contribuente operazioni oggettivamente inesistenti su fatture emesse da NOME COGNOME. La Corte di cassazione confermava le decisioni del giudice d’appello rigettando i ricors i per inammissibilità dei motivi.
Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revocazione artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Considerato che:
Con un unico motivo il ricorrente lamenta l’errore revocatorio previsto dagli artt.391 bis e 395 n.4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità omettendo di considerare che anteriormente all’adunanza camerale in cui sono stati decisi i due ricorsi con le ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 egli aveva depositato memoria illustrativa in cui, tra l’altro, veniva citata la sentenza n.4224/2015 emessa dalla CTR Lombardia per l’anno di imposta 2004, divenuta
definitiva, resa secondo il ricorrente ‘tra le stesse parti e i medesimi fatti’ che annullava l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria per tale annualità.
La mancata considerazione della memoria depositata in ciascun procedimento da parte delle ordinanze della Cassazione, secondo il ricorrente, avrebbe comportato l’omesso rilievo del giudicato ivi eccepito, « che aveva accertato con efficacia di giudicato l’idoneità delle prove portate in giudizio atte a ritenere pienamente deducibili i costi riportati nelle fatture oggetto di giudizio per l’anno 2004; prove del tutto simmetriche a quelle introdotte introdotte nei giudizi relativi agli anni successivi che, viceversa non sono state ritenute tali dalle ordinanze impugnate per revocazione».
Il ricorso è inammissibile per tardività.
2.1. Il ricorso per revocazione è stato presentato ai sensi dell’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ. sul presupposto che le ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 siano affette da un errore di fatto per mancata considerazione da parte della Corte del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente n.4224/2015 emessa dalla CTR Lombardia per antecedente periodo di imposta.
2.2. Il presunto vizio prospettato rientra tra le ipotesi di revocazione ordinaria, poiché ha ad oggetto fatti o giudicati già noti o conoscibili sin dal momento di pubblicazione delle ordinanze.
In tale ipotesi, la revocazione dev ‘ essere proposta entro 6 mesi dal deposito della sentenza o ordinanza, ex art. 327 cod. proc. civ., nel caso intervenuto per entrambe le decisioni della Corte in data 30.11.2022, mentre il ricorso in disamina è stato proposto in data 28.02.2024, ben oltre la scadenza del termine semestrale.
2.3. Inoltre, alla fattispecie non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge 197/2022 in base al quale: «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di
riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023».
Infatti, la norma si riferisce ai termini per le impugnazioni ordinarie e non straordinarie, come si evince dall’elencazione degli atti processuali pertinenti indicati dal comma 199. Ulteriore riscontro è il dato testuale dell’art. 391 cod. proc. civ. il cui comma 2, ratione temporis vigente, prevede che «La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto».
L’ interpretazione proposta è, inoltre, coerente con l’impostazione di una precedente pronuncia della Sezione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 5373 del 21/02/2023), sia pure resa ai fini della richiesta di sospensione del giudizio per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti fiscali che, sulla natura della controversia ‘definibile’ ai sensi del comma 192 di cui all’art. 1 della l. n. 197 del 2022, ha affermato che la legge, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione.
2.4. Dev’essere cos ì affermato in diritto che al calcolo del termine per presentare ricorso per revocazione ordinaria ai sensi dell’articolo 395, comma 4, cod. proc. civ. sul presupposto che la decisione sia affetta da un errore di fatto non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge n.197/2022 poiché la norma si riferisce ai termini per le impugnazioni ordinarie e non straordinarie.
In applicazione del principio, il termine per la proposizione della revocazione ordinaria è scaduto il 30.5.2023 e la presentazione della revocazione in data 28.02.2024 è tardiva.
3. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17.1.2025