Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31257 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 849/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
–
RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3043/2017 depositata il 26/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha confermato la dichiarazione del primo giudice di inammissibilità del ricorso originario avverso una cartella di pagamento su avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, per non essere stata data la prova della avvenuta notifica del ricorso medesimo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non costituitasi (‘La Commissione ritiene di confermare la pronuncia di inammissibilità dell’originario ricorso del giudice di prime cure attesa la correttezza della ricostruzione operata dalla luce del mancato deposito della cartolina A/R e della simultanea contumacia in primo grado dell’Agente della riscossione’). La CTR ha poi aggiunto che la notifica della cartella -contestata dal contribuente a motivo della relativa impugnazione -aveva ‘raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art.156 c.p.c. avendo messo il ricorrente nelle condizioni di conoscerla e impugnarla’ e che l’eccezione di tardività della notificazione ‘in quanto effettuata oltre i termini di cui all’art.25, co.1, del d.P.R. 602/1972’ era infondata posto che ‘tale disposizione si riferisce ai termini di decadenza entro cui notificare le cartelle recanti importi iscritti a ruolo a tutolo di imposte dirette, e, in assenza di specifico richiamo normativo, non è applicabile alla fattispecie dedotta nel presente giudizio che concerne imposta di registro, ipotecaria e catastale …’;
2.l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata; considerato che:
con il primo motivo di ricorso viene lamentato l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360. comma, 1, n.5. c.p.c. per l’erronea valutazione circa la mancanza di un documento essenziale
per l’impugnazione’. Sostiene il ricorrente che, in realtà, al contrario di quanto affermato dalla CTR e dal giudice di primo grado, all’interno del fascicolo di primo grado vi era la ‘cartolina A/R’, attestante l’avvenuto ricevimento dell’atto di appello da parte dell’agente della riscossione;
2. il motivo è inammissibile. La verifica, da parte del giudice tributario della mancanza in atti del documento attestante l’avvenuta notifica del ricorso originario, costituisce oggetto di un positivo accertamento di fatto e pertanto, la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il ricorso originario sull’erroneo presupposto che il suddetto documento non sia stato depositato, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.4, cod. proc. civ. e non col ricorso per cassazione (v. tra molte, Cass. 26 gennaio 2021, n.15629). In particolare, poi, non può proporsi ricorso per cassazione denunciando il vizio di omesso esame di un fatto (processuale), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., a fronte della positiva affermazione, del giudice di merito, per cui quel fatto non esiste;
4. gli altri motivi di ricorso, con i quali vengono contestate le affermazioni fatte dalla CTR dopo l’affermazione di inammissibilità del ricorso sono a loro volta inammissibili per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.). Come già sottolineato, la CTR ha espressamente affermato che il ricorso originario doveva essere ritenuto inammissibile. Le ulteriori affermazioni devono ritenersi come mai fatte in quanto appunto ulteriori rispetto alla dichiarazione assorbente di inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio;
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
6 non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre