Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28046 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
– Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruol o generale dell’anno 20 19 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso e dall’AVV_NOTAIO per procura speciale di nomina di nuovo difensore del 30 agosto 2023, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto: revocazione –
-intimata –
–
per la revocazione della Ordinanza della Corte di cassazione n. 12107/2019, depositata in data 8 maggio 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che :
dalla esposizione in fatto della sentenza oggetto di revocazione si evince che: NOME COGNOME aveva proposto separati ricorsi avverso due avvisi di accertamento, di cui il primo annullato in sede di autotutela, relativi a Iva e Irap per l’a nno 2000, deducendo che il secondo avviso di accertamento impugnato era infondato, in quanto basato sul presupposto che era stata omessa la presentazione della dichiarazione iva, mentre la stessa era stata spedita, anche se irritualmente, e in quanto lo stesso non era soggetto Irap poiché privo di autonoma organizzazione; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi; avverso la sentenza di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, avendo ritenuto non fondato solo il motivo di appello relativo alla non debenza dei contributi RAGIONE_SOCIALE; avverso la suddetta pronuncia il contribuente aveva proposto ricorso per la cassazione;
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso;
avverso la suddetta pronuncia NOME COGNOME ha quindi proposto ricorso per la revocazione affidato a un unico motivo, articolato in diversi e distinti profili di censura, e illustrato con successiva memoria;
l’A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
considerato che :
secondo il costante orientamento di questa Corte, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale
che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa;
con riguardo alle sentenze di cassazione, l’errore di fatto deve inoltre riguardare gli atti «interni» al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve e può esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, dal momento che, se incidesse sulla sentenza impugnata in cassazione, il vizio correlato potrebbe essere fatto valere soltanto attraverso le impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890); tali requisiti non sono riscontrabili nei vizi denunciati dal ricorrente, nessuno dei quali può considerarsi riconducibile ad una falsa rappresentazione della realtà sostanziale o processuale emergente ictu oculi dal mero confronto tra il contenuto dell’ordinanza impugnata e le risultanze degli atti, attenendo alcuni degli stessi all’attività valutativa propria del Giudice di legittimità, non censurabile in sede d’impugnazione per revocazione, ed altri all’ambito dell’accertamento compiuto nelle fasi di merito del giudizio, censurabile esclusivamente con il ricorso per cassazione; va osservato che il ricorso è redatto in un unico motivo di revocazione e articolato, al proprio interno, in diverse ragioni di censura dirette a contestare i diversi passaggi motivazionali della sentenza: si procederà, pertanto, ad esaminare specificamente le suddette ragioni di censura prospettate;
ciò precisato, la prima ragione di censura attiene alla statuizione della sentenza che ha esaminato il primo motivo di ricorso in
cassazione relativo alla questione della ‘ violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto sulla sanatoria della costituzione del convenuto ‘;
con la censura in esame il contribuente lamenta che l ‘ordinanza di questa Corte avrebbe erroneamente affermato, decidendo sulla questione, che questi non aveva contestato la ricostruzione dei fatti, come riportati nella sentenza del giudice del gravame, mentre evidenzia, in questa sede, che, con il ricorso avverso la decisione del giudice del gravame, aveva espressamente prospettato che dagli atti di causa risultava che il difensore nominato nel primo grado di giudizio aveva cambiato in corso di causa la sede dello studio, dandone comunicazione alla CTR, tanto che nella sentenza di primo grado era stata riportata la variazione del domicilio, sicchè era venuto a conoscenza dell’atto di appello in modo casuale e, per tale ragione, la notifica era da considerarsi inesistente;
il suddetto profilo di censura non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia oggetto di revocazione;
il nucleo centrale della motivazione dell’ordinanza della Corte ha avuto a specifico riferimento la ragione di doglianza del contribuente in ordine alla non operatività della sanatoria conseguente alla costituzione del convenuto in forza della inesistenza della notifica; è su tale specifica ragione di doglianza che la Corte ha ritenuto di esprimersi, evidenziando che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ‘ la notificazione dell’impugnazione eseguita in luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina una nullità della notifica che è sanata con effetto ex tunc in conseguenza della costituzione in giudizio del destinatario stesso, anche se effettuata al solo scopo di eccepire la nullità’;
il nucleo fondante, dunque, della pronuncia ha avuto riguardo alla valutazione della sussistenza di un astratto collegamento con il destinatario del domicilio presso il quale era stata tentata la notifica al difensore irreperibile ed alla conseguente regolarità della notifica;
tale affermazione è in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui la notifica dell’atto di appello effettuata presso l’originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del “collegamento” (o del “riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell’attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato “ex lege” del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell’atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi “ex lege” eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell’atto processuale, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione dell’intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice (Cass., n. 20840/2021; Cass., n. 1798/2018);
si tratta, dunque, di una valutazione in diritto della regolarità della notifica dell’atto di appello non censurabile in questa sede;
un secondo profilo di censura ha riguardo al passaggio della motivazione della sentenza con cui si è statuito in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto privo degli allegati;
la censura si orienta avverso il passaggio motivazionale secondo cui la difesa del contribuente non aveva evidenziato quale fosse la rilevanza concreta RAGIONE_SOCIALE eventuali carenze di produzione documentale di controparte ai fini della decisione, nonostante il fatto che, diversamente da quanto affermato, la difesa del contribuente aveva invece evidenziato che nell’elenco degli allegati in calce all’appello era stata menzionata la sola copia dell’Unico dell’anno di riferimento;
va osservato che la motivazione dell ‘ordinanza di questa Corte si è fondata sulla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi
previsti dall’art. 53, d.lgs. n. 546/1992 e, con riferimento alla documentazione, si è precisato chiaramente che era stato comunque acquisito il fascicolo del processo di primo grado;
non può dunque ravvisarsi alcun errore di fatto percettivo, necessario ai fini dell’accoglimento del motivo di revocazione, posto che, invece, la suddetta statuizione ha avuto riguardo non solo alla esaustività della documentazione posta alla sua attenzione, ma anche alla mancanza di specifica indicazione di quale documento, rilevante ai fini della decisione, non risultava prodotto già in sede di processo di primo grado;
ulteriore ragione di censura ha riguardo alla statuizione dell ‘ordinanza di questa Cote che ha deciso sul motivo di ricorso relativo alla ‘ violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto sui termini di prescrizione per l’azione di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni , nonché sulla eccessiva misura RAGIONE_SOCIALE stesse ‘ e con la quale si è affermato che, correttamente, il giudice del gravame aveva ritenuto che l’avviso di accertamento era stato tempestivamente notificato, anche tenuto conto della proroga biennale di due anni di cui alla legge n. 289/2002, applicabile al caso de quo;
lamenta parte ricorrente che, in realtà, con il motivo di ricorso la stessa aveva fatto riferimento alla non applicabilità nei propri confronti della proroga di cui all’art. 10, l. n. 289/ 2002, in base al principio della irretroattività della norma nonché al fatto che il debito iva e la sanzione erano sottoposti al termine di prescrizione triennale e che anche in memoria aveva fatto riferimento alla improrogabilità del termine in materia di iva;
la Corte ha espressamente preso in considerazione la doglianza prospettata evidenziando che la proroga biennale di cui all’art. 10, l. n. 289/2002 era applicabile anche al caso di specie e, inoltre, al punto 7.6. ha espressamente evidenziato, in tal modo mostrando di prendere in considerazione la questione, che la doglianza prospettata al punto 8 della memoria, relativa alla improrogabilità del termine per l’iva, era meramente ripetitiva della doglianza già
proposta con il ricorso, unitamente alle altre specificamente indicate ‘ e già ritenute infondate’;
le ulteriori considerazioni espresse sul punto in memoria, in particolare la circostanza che ‘ la Corte Europea di Giustizia con sentenza C 132/06 del 17 luglio 2008 ha decretato la incompatibilità con il diritto comunitario della L 289/2002 nella parte esclusiva 2008 ha decretato la incompatibilità con il diritto comunitario nella parte esclusiva relativa all’ IVA ‘, oltre che costituire ragione di censura in diritto alla statuizione in oggetto, in quanto tale inammissibile, è anche inconferente, in quanto questa Corte (Cass. civ., 5 luglio 2018, n. 17621; Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16433) ha più volte precisato che “la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne sul condono all’IVA, in forza dei principi statuiti nella menzionata sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06), non spiega effetto sulla distinta questione della proroga dei termini per l’accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, introdotta per consentire all’amministrazione di dedicarsi alla complessa gestione degli adempimenti imposti dalla legge di condono, così da poter compiere le connesse operazioni senza pregiudizio dell’azione di contrasto dell’evasione e di controllo per le annualità ancora (all’epoca) accertabili, anche nei confronti di contribuenti che non avessero ritenuto di fruire della opportunità della definizione premiale”, sicchè quel “maggior termine procedimentale, anche se di rilevanza sostanziale… non poteva essere retroattivamente vanificato su base interpretativa, in ragione della illegittimità comunitaria del condono dell’Iva”, tanto più essendo quest’ultima ispirata proprio dalla “necessità di salvaguardare il potere accertativo, non di deprimerlo”; ulteriore ragione di censura ha riguardo alla statuizione della sentenza che ha deciso sul motivo relativo alla omessa dichiarazione; lamenta parte ricorrente di avere precisato, in sede di ricorso le ragioni di doglianza mosse alla sentenza del giudice del gravame in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazione e del procedimento sanzionatorio, in particolare il fatto che la
dichiarazione era stata inviata a mezzo del servizio postale senza ritardo superiore a novanta giorni e la stessa dichiarazione cartacea era stata redatta su modelli conformi, con non corretta applicazione della previsione di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 47/1997;
ciò evidenziato, parte ricorrente ulteriormente evidenzia che: la giurisprudenza citata dalla Corte in parte motiva (ordinanza n. 19058/2018) non sarebbe conferente; relativamente alla entità della sanzione, non sarebbe stato valutato quanto riportato a fine pag. 12, del ricorso in materia di iva omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse , poiché nell’accertamento erano stati richiamati, quali documenti in possesso dell’RAGIONE_SOCIALE, gli invii telematici iva trimestrale e l’acquisizione a sistema, da parte dell’A.F. dei soli modelli TARGA_VEICOLO, RV, RX, dei quali in uno sarebbe contenuto il dato iva annuale cartaceo;
in sostanza, secondo parte ricorrente, la Corte non sarebbe entrata nel merito della natura della sanzione, secondo la ricostruzione degli atti riportati in ricorso, posto che non potrebbe ragionarsi in termini di mancato versamento dell’iva, ma di validità o meno della dichiarazione inviata;
anche tali profili di censura non possono trovare accoglimento;
il profilo relativo alla non conferenza della sentenza citata nella motivazione della sentenza non costituisce, al di là della correttezza della prospettazione, ragione di censura per revocazione, attenendo al profilo della statuizione in diritto della pronuncia;
circa gli ulteriori profili, a parte la non chiara evidenziazione della sussistenza di un errore percettivo attributo alla pronuncia in esame, va comunque evidenziato che la ragione di censura non coglie la ratio decidendi della stessa che si è basata, essenzialmente, su due passaggi motivazionali specifici: in primo luogo, si è ribadito che solo la dichiarazione trasmessa con modalità telematiche può essere ritenuta valida ai fini dell’osservanza del termine per l’invio, non potendosi ritenere sufficiente la spedizione con raccomandata, anche tenuto conto del fatto che l’invio con modalità diverse è consentito
solo a soggetti non obbligati alla presentazione in via telematica; in secondo luogo, che non emergeva in alcun modo agli atti di causa la prova dell’avvenuto invio dei modelli cartacei da cui, comunque, potere evincere il dato del versamento annuale;
in sostanza, quel che è stato accertato, sulla base degli atti, è il fatto che le dichiarazioni erano state inviate in formato cartaceo, ed è in relazione a tale profilo di fondo che si è ritenuto, in osservanza all’orientamento di questa Corte, che la dichiarazione era stata omessa, con chiari riflessi anche in ordine al profilo sanzionatorio; un ulteriore profilo di censura ha riguardo al passaggio della motivazione della sentenza relativo alle eccezioni proposte in sede di memoria;
parte ricorrente evidenzia, in primo luogo, che i punti da 7 a 9 non costituirebbero questioni nuove, in quanto trattate nel ricorso per cassazione, mentre per gli altri punti le eccezioni non possono essere considerate inammissibili e che, inoltre, si sarebbe dovuto tenere conto dello ius superveniens di cui alla pronuncia della Corte costituzionale n. 35/2015, nonché RAGIONE_SOCIALE eccezioni relative alla capacità processuale RAGIONE_SOCIALE parti e dei giudici, rilevabili d’ufficio anche in sede di legittimità;
va quindi osservato che, in ordine ai diversi punti indicati nella memoria, la sentenza in esame li ha espressamente esaminati, evidenziando, da un lato, che erano in parte ripetitivi RAGIONE_SOCIALE doglianze già contenute nel ricorso per cassazione e in parte, oltre che nuovi, comunque privi di specificità;
si tratta, pertanto, di una valutazione circa la rilevanza RAGIONE_SOCIALE eccezioni su cui si è espresso la Corte e che si pone, pertanto, al di fuori dell’errore revocatorio;
in conclusione, il motivo è inammissibile, con conseguente inammissibilità del ricorso; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, addì 13 settembre 2023.