Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6024 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6024 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
TRIBUTI- ISTANZA DI
RIMBORSO
–
REVOCAZIONE
–
rigetto- spese processuali -ricorso per cassazione -omesso esame documenti -decisività.
ORDINANZA
Sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 11541/2023 e 7835/2024 R.G. proposti da:
ricorso n. 11541/2023:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n. 569/06/2023, depositata il 6 febbraio 2023, non notificata
ricorso n. 7835/2024:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5381/6/2023 della Corte di Giustizia tributaria del Lazio, depositata in data 29.9.2023;
udite le relazioni svolte nell’adunanza in camera di consiglio del 4.2.2026 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza n. 569/6/2023, emessa dalla CGT -2 del Lazio, con la quale è stato rigettato l’appello da essa proposto contro la sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto del rimborso del credito IRES maturato dal 10 Marzo 1994 al 29 dicembre 2015. La Corte di secondo grado ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla mancanza di prova diretta dell’imputabilità dei conti correnti non intestati alla società cedente o non imputati a patrimonio separato della cedente stessa.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la medesima sentenza anche con ricorso per revocazione, che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 5381/6/2023, ha dichiarato
inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione di entrambi i ricorsi è stata indi fissata l’adunanza camerale del 4.2.2026.
La società ricorrente ha depositato in entrambi i giudizi memoria illustrativa.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta nel giudizio iscritto al n. 11541/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Infatti, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. 22 novembre 2024, n. 30184; Cass. 6 luglio 2022, n. 21315).
Occorre dunque trattare per primo il ricorso n. 7835/2024 R.G., riguardante il giudizio di revocazione.
Con il primo motivo di doglianza la società ricorrente lamenta « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c . ,
assumendo che la sentenza di secondo grado merita di essere censurata, in quanto ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile, nonostante la pur chiara ricorrenza dei requisiti per procedere con tale mezzo di impugnazione, dal momento che nella sentenza n. 569/6/2023 non era stato fatto alcun cenno alla documentazione prodotta in grado di appello e precisamente alla dichiarazione formale resa dalla RAGIONE_SOCIALE depositata in giudizio con nota documenti del 27 luglio 2022, evidentemente per svista materiale. Aggiunge che la ‘decisività’ della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE sarebbe innegabile, ove si consideri che da tale dichiarazione risulta incontestabilmente provato: i) il solo ruolo di soggetto fiduciario svolto dalla RAGIONE_SOCIALE nella gestione dei rapporti bancari dai quali derivano gli interessi attivi che hanno determinato la porzione di credito Ires soggetta a disconoscimento; ii) la titolarità della società cedente rispetto alle ritenute derivanti dai conti correnti per cui si discute.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Questa Corte ha da tempo chiarito che l’errore di fatto, previsto come motivo di revocazione dall’art. 395 n.4 cod.proc.civ., è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste ovvero la insussistenza di un fatto che viceversa esiste, di modo che non è configurabile tale errore allorchè il giudice abbia proceduto ad erronea ed incompleta valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, incorrendo in vizi che esorbitano dall’ambito dell’impugnazione revocatoria. Inoltre, l’errore di fatto è rilevante ai fini della revocazione della sentenza se investe un punto decisivo della controversia, sì da influire sulla decisione in concreto adottata. E’ stato altresì precisato che l’apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia escluso la sussistenza dell’errore di fatto o la decisività dello stesso, non è sindacabile in Cassazione ove sia sorretto da motivazione immune da errori logici o giuridici. (cfr. Cass. n. 988/1966, n.
202/1967, n. 3326/1968 e, tra le più recenti, Cass. n. 25376/2006, Cass. 3935/2009, Cass. n. 24334/2014).
3.3. La CGT -2, nella sentenza di appello n. 569/6/2023, impugnata per revocazione, ha respinto il motivo di gravame affermando: « … la motivazione della sentenza non merita censure avendo coerentemente recepito le conclusioni tecniche, della ricostruzione contabile, molto accurata, fatta dal consulente tecnico, che ha posto in evidenza come si sia configurata una positiva ed inopinabile evidenza probatoria della riconducibilità di cinque rapporti bancari alla società cedente il credito, che è alla base della richiesta di rimborso, in tal modo riconoscendo solo parzialmente l’importo del credito Ires chiesto a rimborso. Invero, come evidenziato in sintesi a pagg. 20/21 della consulenza, per n. 4 rapporti intrattenuti con la UBI Banca (c/c nn. 51377, 51378, 51379 e 91028) e intestati alla RAGIONE_SOCIALE non si dispone dell’evidenza che i saldi iniziali dei rapporti derivino da precedenti rapporti riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, mentre per il rapporto 157610 intestato alla RAGIONE_SOCIALE, intrattenuto con Unicredit, nonostante il saldo iniziale sia riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, la movimentazione del conto non è attribuibile con certezza alla gestione del patrimonio della società, essendo emersi dall’esame del contro plurimi movimenti estranei alla mera gestione del conto corrente, sia in dare che in avere (bonifici effettuati, versamenti e bonifici ricevuti da e per soggetti diversi), le cui causali non consentono di stabilire la riferibilità RAGIONE_SOCIALE singole operazioni al patrimonio separato della RAGIONE_SOCIALE. … il primo giudice ha ritenuto, con decisione che questo collegio condivide e fa propria, … adeguatamente provata la sussistenza di un credito pari ad € 8.050.294,10. … la decisione di primo grado è corretta ed adeguatamente motivata in nulla evidenziandosi specifiche ragioni contrastanti con l’operato del liquidatore della società, in ordine al cui operato può agevolmente ipotizzarsi l’acquisizione di notizie, in ordine
ai predetti rapporti bancari, che non sono state documentate e riversate agli atti di questo giudizio’.
4.3 . Nella sentenza qui impugnata (n. 5381/6/2023), la CGT -2 ha così motivato: ‘ La domanda di revocazione non è fondata. La ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione la documentazione probatoria prodotta in appello, in particolare la dichiarazione di RAGIONE_SOCIALEa. del 13 ottobre 2021 che afferma che la società non avrebbe esposto nella propria dichiarazione dei redditi le ritenute di acconto prelevate sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intrattenuti con la UBI Banca nr. 51377, 51378, 51379 e 91028, e sul conto corrente intrattenuto con Unicredit n. 157610, sebbene ad essa intestati. Ciò in conseguenza del parere dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotto in data 9 febbraio 2012 in risposta all’interpello dell’allora RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. in ordine all’interpretazione dell’art. 156 legge 388/2000 che aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. i patrimoni di alcune società in l.c.a., tra cui quello della RAGIONE_SOCIALE in l.c.a.. Con il predetto parere l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che le ritenute di acconto sui conti correnti intestati alla RAGIONE_SOCIALE e cointestati alle società costituenti patrimoni separati costituissero reddito scomputabile in capo alle singole società e non a RAGIONE_SOCIALE. All’evidenza, la mancata considerazione di questo documento da parte della sentenza impugnata non rappresenta l’affermata inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, perché: a) si tratta, a tutto concedere, di un vizio di motivazione per non essersi i giudici di appello soffermati sulle risultanze di un documento, vizio che può esser fatto valere in sede di legittimità nei limiti in cui tale impugnazione è ancora ammessa; b) si tratta del fatto controverso oggetto del giudizio, vale a dire la riferibilità a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenute sugli interessi maturati sui conti correnti prima citati. L’art. 395 n. 4 c.p.c. precisa con chiarezza che il fatto la cui verità è positivamente stabilita o negata non può essere
il fatto controverso. c) la dichiarazione in questione non prova la circostanza in modo indiscutibile, ma indica soltanto che: 1) RAGIONE_SOCIALE non ritiene di far valere essa stessa il credito in parola, in quanto 2) ritiene di conformarsi alle risultanze di una risposta ad interpello pronunciata dall’RAGIONE_SOCIALE. d) la dichiarazione in questione non è risolutiva rispetto al tema d’indagine della CTU espletata in primo grado, vale a dire la riferibilità a RAGIONE_SOCIALE di tutte le movimentazioni dei conti correnti in questione nel periodo per il quale vi potevano essere dubbi per l’esistenza di movimentazioni non riferibili alla società ora citata.
4.4. Invero, i giudici di secondo grado, nella sentenza n. 569/6/2023, non hanno mai affermato che il documento in questione (dichiarazione formale resa dalla RAGIONE_SOCIALE depositata in giudizio con nota documenti del 27 luglio 2022) non fosse stato depositato, né che la società non avesse prodotto alcuna documentazione in grado di appello. Inoltre, la valutazione di non decisività del documento operata nella sentenza qui impugnata, in quanto immune da errori logici o giuridici, non è sindacabile in questa sede.
5 . Con il secondo motivo rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c .», la società assume che la sentenza merita di essere cassata quanto al capo relativo alla condanna e liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ‘ in euro 40.000,00 di cui euro 38.000,00 per onorari’ , in quanto l’RAGIONE_SOCIALE si era difesa nel giudizio di revocazione con propri funzionari e non aveva prodotto alcuna nota spese. Inoltre, la liquidazione era del tutto sproporzionata in relazione al valore della causa, pari ad euro 1.325.755,83, essendo addirittura superiore al massimo previsto dal D.M. del 2014 applicabile ratione temporis . I giudici di appello avrebbero pertanto dovuto applicare i parametri minimi.
Con il terzo motivo, rubricato nullità del capo della sentenza relativo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.», la ricorrente denuncia che la statuizione sulle spese processuali è del tutto priva della necessaria motivazione a supporto di una quantificazione evidentemente sproporzionata, in quanto superiore al massimo previsto in relazione al valore della causa.
6.1. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nei limiti che seguono.
6.2. Va osservato, in primo luogo, che nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2 -bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo ( ex multis , Cass. n. 1019/2024).
6.3. In secondo luogo, i parametri applicabili al giudizio di revocazione di cui si discute sono quelli in vigore al momento della liquidazione (Cass. n. 27233/2018) e pertanto quelli previsti dal D.M. 147/2022 e non già quelli del D.M. 55/2014.
6.4. Tanto chiarito, il valore della causa è stato erroneamente individuato dal giudice della revocazione, in quanto, poiché il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile -decisione qui confermata per effetto del rigetto del primo motivo -, il valore della causa è indeterminabile.
6.5. Secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, una volta individuato da parte del giudice della revocazione il grado di complessità (bassa, media, alta, di particolare importanza), dal compenso liquidabile per le quattro fasi va detratto il 20% ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992. Il D.M. cit. prevede anche possibilità di aumento fino al 50% del valore medio, dal quale poi detrarre la percentuale del 20%.
6.6. Questa Corte , i n tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ha affermato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (ex multis, Cass. n. 14198/2022).
6.7. La somma liquidata a titolo di compensi (euro 38.000,00) non rispetta pertanto i parametri di cui al D.M. 147/2022, per cui la sentenza va cassata in parte qua e la causa rinviata alla CGT -2 del Lazio, al fine di provvedere a nuova liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto avverso la sentenza della
CGT -2 del Lazio n. 569/6/2023, esso, come detto, è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo la società RAGIONE_SOCIALE lamenta « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. » . Assume, al riguardo, che i giudici di seconde cure avevano confermato la sentenza di primo grado, in ragione dell’asserita assenza di prove dirette idonee a dimostrare che i rapporti intrattenuti con le Banche UBI BANCA e UNICREDIT, tra il II trimestre 2004 ed il III trimestre 2008, fossero effettivamente riferibili alla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE).
Secondo la società ricorrente, i giudici di secondo grado si erano limitati a riportare le medesime argomentazioni spese dal Giudice di prime cure laddove avevano ritenuto che ‘ sulla base dei dati esaminati dall’ausiliario e in relazione ai principi generali desumibili dagli artt. 2697 cod.civ. nonché dagli artt. 2727 -2729 cod.civ. in tema di prova presuntiva, non sussistano elementi fattuali sufficienti per ritenere provata la titolarità della società cedente in ordine alle ritenute derivanti dai rapporti bancari intrattenuti con la UBI BANCA e con la UNICREDIT, derivandone quindi che -ai fini della risoluzione della presente controversia -deve ritenersi adeguatamente provata la sussistenza di un credito pari ad € 8.050.294,10’ , concludendo che ‘c onsegue, da quanto precede, che la decisione di primo grado è corretta ed adeguatamente motivata, in nulla evidenziandosi specifiche ragioni contrastanti con l’operato del liquidatore RAGIONE_SOCIALE società, in ordine al cui operato può agevolmente ipotizzarsi l’acquisizione di notizie, in ordine ai predetti rapporti bancari, che non sono state documentate e riversate agli atti di questo giudizio ‘. Sostiene la ricorrente che le conclusioni a cui sono pervenuti i Giudici di seconde cure rendono palese che gli stessi si erano limitati a valutare i documenti prodotti nel primo grado di giudizio, senza dunque prendere atto della (e tanto meno valutare la) ulteriore produzione documentale avvenuta nel corso del giudizio d’appello, così omettendo qualsivoglia valutazione in merito alle ulteriori circostanze denunciate dalla società in secondo grado, volte a dimostrare il ruolo di soggetto fiduciario svolto dalla RAGIONE_SOCIALE nella gestione dei rapporti bancari in questione. In particolare, non avevano esaminato la dichiarazione formale, resa dalla RAGIONE_SOCIALE -prodotta nel corso del giudizio d’appello con nota di deposito documenti del 27 luglio 2022 – con la quale RAGIONE_SOCIALE confermava che la titolarità dei conti correnti controversi appartiene unicamente alla RAGIONE_SOCIALE e di non aver esposto nella propria dichiarazione dei redditi le ritenute di acconto
prelevate sugli interessi attivi maturati sui rapporti bancari in questione, in ottemperanza a quanto chiarito dalla stessa Amministrazione nella Risposta n. 954 -683/2012 ( già Allegato n. 5 alla nota documenti del 27 luglio 2022 ). La dichiarazione in questione – resa dal soggetto formalmente intestatario dei conti correnti contestati che chiarisce inequivocabilmente che tali rapporti bancari sono riferibili esclusivamente a detta società -costituirebbe secondo la ricorrente un fatto decisivo , tale da ribaltare l’esito del contenzioso.
9 . Con il secondo motivo , rubricato «motivazione apparente in violazione degli articoli 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c., art. 11, comma 6 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» la società lamenta che i giudici di secondo grado nulla avevano argomentato in merito alla ritenuta non esaustività RAGIONE_SOCIALE prove offerte da essa società a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie doglienze -elencate in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza -, essendosi limitati sic et simpliciter a ritenerle insufficienti.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 -2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. », la società deduce l’illegittimità della sentenza di seconde cure anche per violazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate in rubrica in materia di prova presuntiva, invocando l’orientamento di legittimità, secondo cui in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c. c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta’ (Cass. n. 35625/2022, n. 18611/2021, n. 29635/2018, n. 19485/2017).
11. I primi due motivi sono infondati.
11.1. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione se è completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione (così Cass. n. 9830/2024, nonché Cass. n. 24452/2018, con specifico riferimento al giudizio tributario). E’ stata quindi considerata nulla la sentenza di appello motivata ‘ per relationem’ alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (così ex multis Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 27112/2018).
11.2. Ma la mera adesione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado non può costituire di per sé causa di nullità della sentenza di appello, come invece sembra voler sostenere parte ricorrente, sol perché non siano state accolte le tesi difensive dell’appellante. In tal senso, occorre ricordare che, sempre secondo questa Corte, non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo (così Cass. n. 16504/2019). Pertanto, la
sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri
11.3. Alla luce dei suesposti principi, ritiene il Collegio che il giudice di appello, che ha ritenuto non dimostrata la riferibilità alla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) dei rapporti bancari intrattenuti con Ubi Banca e Unicredit, non si si sia limitato a rinviare acriticamente alla sentenza di primo grado, esponendo, per contro, un proprio percorso argomentativo a sostegno della decisione.
Anche la doglianza di omesso esame di documento decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., pur ammissibile, è infondata.
12.1. Non può infatti ravvisarsi l’ostacolo della ‘doppia conforme’ sfavorevole, in quanto il documento di cui si lamenta l’omesso esame, con conseguente difetto di motivazione, è stato prodotto solo in fase di gravame, sicchè le pronunce di primo e secondo grado non possono ritenersi fondate ‘sui medesimi fatti’.
12.2. Tuttavia, questa Corte ha affermato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento’ (Cass. n. 16583/2024, n. 5271/2022; Cass. n. 19150 /2016). Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE
ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
12.3. Nel caso in esame, la società ricorrente afferma il documento in questione avrebbe valore decisivo circa il fatto che i rapporti bancari intrattenuti tra il II trimestre 2004 ed il III trimestre 2008 fossero effettivamente riferibili alla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva attestato il proprio ruolo di mera fiduciaria. La dichiarazione, pertanto, secondo la ricorrente, ‘ i) è stata prodotta in giudizio dalla Fairway propria al fine di provare più puntualmente – come richiesto dai giudici di prime cure – la titolarità in capo alla RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, dei rapporti bancari con UBI Banca e con Unicredit; ii) qualora presa in debita considerazione dai giudici di seconde cure, ben avrebbe potuto (o meglio, dovuto, si ritiene) condurre ad un diverso epilogo della vicenda giudiziale ‘ tanto più che l’Amministrazione finanziaria non aveva avanzato contestazioni in merito all’attendibilità e veridicità di tale dichiarazione.
12.4. L’assunto non appare condivisibile, in quanto il documento in questione, privo di valore fidefaciente, non riveste, a parere del Collegio, il requisito della astratta decisività ossia non è di per sé solo idoneo a dimostrare con certezza che i conti correnti intrattenuti con gli istituti bancari Unicredit e Ubi Banca nel periodo in contestazione, formalmente intestati alla RAGIONE_SOCIALE, fossero invece di esclusiva pertinenza della RAGIONE_SOCIALE e dunque tale da ribaltare, con assoluta certezza e non per mera probabilità, ove esaminato, il giudizio espresso dai giudici del gravame.
Dal rigetto dei primi due motivi consegue il rigetto del terzo.
14 . Il ricorso n. 11541/2023 va pertanto rigettato.
In conclusione, accolti per quanto di ragione il secondo e terzo motivo del ricorso n. 7835/2024, la sentenza n. 5381/2023 va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,
che provvederà alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di revocazione, oltre alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità per entrambi i giudizi riuniti.
P .Q.M.
La Corte dispone la riunione dei giudizi n. 11541/2023 e 7835/2024;
rigetta il ricorso n. 11541/2023;
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso n. 7835/2024, rigettato il primo; cassa la sentenza n. 5381/2023 e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di revocazione, oltre che per liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 4.2.2026.
Il Presidente
(NOME COGNOME)