Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2692 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2692 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 07/02/2026
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
Liberato COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 26/11/2025
SENTENZA IMPUGNATA REVOCATA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25388/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), quale incorporante della società RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore dott. AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in autentica notarile dr. NOME COGNOME in Bologna (rep. n. 78.394 -racc. n. 6.968) del 29 settembre 2014, rappresentata e difesa, come da procura speciale nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Lecce depositata in data 23 gennaio 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è il diniego di rimborso della somma di 183.027,95 €, a suo tempo versata dalla RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE) a titolo di imposta di registro della sentenza n. 1784/2003 del Tribunale di Lecce.
RAGIONE_SOCIALE, dopo il pagamento della predetta imposta, otteneva dalla coobbligata pro quota (RAGIONE_SOCIALE) il rimborso del 50% (pari a 89.683,70 €) dell’importo versato.
Successivamente, all’esito della definitiva declaratoria di nullità della menzionata sentenza oggetto di tassazione, la RAGIONE_SOCIALE (coobbligata, che aveva versato alla RAGIONE_SOCIALE, in via di regresso, il 50% dell’imposta dovuta) avanzava richiesta di rimborso dell’intero importo versato dalla coobbligata RAGIONE_SOCIALE.
Detta richiesta di rimborso, restata senza esito, venne sollecitata dalla RAGIONE_SOCIALE, cui seguiva, questa volta, il provvedimento di diniego oggetto di causa.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la
sentenza di primo grado, assumendo che era risultato sfornito di prova il dedotto versamento della somma eseguita «in via diretta o in regresso», per cui non poteva assumere alcuna efficacia interruttiva della decadenza di cui all’art. 77 d.P.R. n. 131/1986 la richiesta di rimborso avanzata in data 15 aprile 2008 da parte della RAGIONE_SOCIALESai, mentre il successivo sollecito di detta richiesta, inoltrato dalla RAGIONE_SOCIALE il 22 settembre 2009, doveva considerarsi tardivo ed avanzato dopo il termine di decadenza di cui alla predetta disposizione.
Con ricorso notificato in data 22/25 luglio 2019 RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi, depositando poi memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controdeduzioni notificate il 30 agosto 2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la citata memoria depositata il 14 novembre 2025 la ricorrente ha rappresentato che il presente ricorso per cassazione era stato interposto avverso la sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia in pendenza del ricorso per revocazione medio tempore promosso, avverso la medesima sentenza, da RAGIONE_SOCIALE, in ragione del fatto che, nonostante l’espressa richiesta formulata al giudice della revocazione ex art. 398, primo comma, num. 4, c.p.c., non era stata disposta la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
Senonchè, nella pendenza del presente giudizio, la Commissione tributaria regionale della Puglia si è pronunciata sul summenzionato ricorso per revocazione e, ravvisato il vizio revocatorio denunciato dalla società ricorrente, con sentenza n. 2615/22/2021, ha deciso in sede rescissoria, sostituendo l’originaria sentenza oggetto del presente ricorso, comunque rigettando l’appello della contribuente.
Contro detta sentenza la suindicata società ha promosso ricorso per cassazione (giudizio pendente recante il n. 8489/2022 di registro generale) anch’esso chiamato in trattazione all’udienza del 26 novembre 2025 avanti a questa Corte.
Tutto ciò, rimettendosi alle determinazioni della Corte quanto alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, essendo cessata la materia del contendere nel suddetto giudizio di cassazione, essendo venuta meno la pronuncia n. 185/22/2019, che ne costituiva l’oggetto.
Alla luce di tale documentata e pacifica a narrazione dei fatti, non vi è effettivamente interesse alla decisione, essendo cessata la materia del contendere in merito all’impugnazione a della sentenza n. 185/22/2019, oggetto del presente giudizio, in quanto revocata dalla pronuncia n. 2615/22/2021 della stessa Commissione regionale, a sua volta oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte nel giudizio n. recante il n. 8489/2022 di registro generale, trattenuto in decisione nella medesima udienza camerale del 26 novembre 2025.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni sopra sviluppate, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate essendo sopravvenuta la ragione di inammissibilità.
Come, per la stessa ragione, va dato atto che non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 11 aprile 2024, n. 9916 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME