Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30948 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30948 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11370/2025 R.G. proposto da :
NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE) e NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) -controricorrente- avverso il decreto del Presidente Titolare della sezione tributaria Corte di cassazione n. 6329/2025 depositato il 10/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 962, depositata il 23/6/2017, la CTR della Liguria ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP d’Imperia n. 160/01/2014, depositata il 21/10/2014, confermando la validità di un accertamento sintetico nei confronti del contribuente NOME COGNOME.
NOME ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi ex art. 360, comma 1, n. 5 e n. 3, c.p.c.
Successivamente in data 29/1/2023 il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202 della legge n. 197 del 2022.
Con provvedimento prot. n. 71172 dell’11/10/2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda di definizione agevolata. Dato che l’Ufficio era risultato soccombente unicamente nel giudizio di primo grado, la definizione rientrava nel codice 1 (100% del valore della controversia) e non nel codice 3 indicato dal contribuente e quindi l’importo calcolato per la definizione dal contribuente, pari al 40% del valore della controversia, era inferiore a quello corretto, corrispondente al 100%.
Con decreto del Presidente della sezione tributaria 10/3/2025 n. 6329 è stata dichiarata l’estinzione del giudizio sul presupposto che la causa rientrasse nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi 40, comma 3, legge n. 13 del 2023, che con tale comunicazione fosse stata documentata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 s. legge n. 197 del 2022 e del l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Sia il ricorrente COGNOME che la resistente RAGIONE_SOCIALE hanno presentato istanza di fissazione udienza entro dieci giorni dalla comunicazione.
Con ricorso ex art. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che il decreto sia revocato affidandosi a un unico motivo , mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso insistendo per l’inammissibilità della richiesta .
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il procedimento n. 29726/2017 r.g. relativo al ricorso per cassazione di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 962/2017 della CTR della Liguria e il presente procedimento relativo alla revocazione del decreto presidenziale di estinzione vengono trattati nella medesima adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo ex artt. 391 -bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. il ricorrente lamenta che il decreto presidenziale di estinzione del giudizio è incorso in errore di fatto revocatorio, non avendo considerato che con provvedimento prot. n. 71172 dell’11/10/2023 l’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato i l diniego della definizione agevolata della controversia tributaria. È consentita la definizione agevolata solo qualora, a fronte della domanda, l’RAGIONE_SOCIALE non abbia notificato provvedimento di diniego, aderendo così alla richiesta di condono. In caso contrario, la controversia non può dirsi definita e, laddove dichiarato estinto il processo, il relativo decreto è soggetto a revocazione ai sensi del richiamato comma 201 dell’art. 1, l. n. 197 del 2022. Non sussiste il presupposto di fatto su cui si basa l’estinzione del processo dichiarata anticipatamente o, più correttamente , a prescindere dalle verifiche effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE. La controversia non avrebbe potuto essere ritenuta definita e il Collegio avrebbe dovuto pronunciarsi sul ricorso. Sebbene una prima lettura del comma 201 potrebbe indurre a ritenere che la revocazione possa essere proposta solo unitamente alla impugnazione del diniego, la Corte di cassazione con ordinanza, sez. trib., n. 4610 del 2025 ha chiarito che l’istanza di revocazione del decreto e l’impugnazione del diniego sono atti diversi e che la revocazione ben può essere proposta a prescindere dalla
proposizione di un’impugnazione avverso il diniego, essendo ‘finalizzata alla rimozione della dichiarazione di estinzione’ .
2. Il ricorso è inammissibile perché il decreto presidenziale di estinzione 10/3/2025 n. 6329 nel proc. n. 29726/2017 RG, emesso ai sensi dell’art. 391 c.p.c. , aveva perso di efficacia, non essendo mai divenuto definitivo.
Le Sezioni Unite hanno chiarito: ‘il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza – che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata – va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto (Cass., Sez. U., 19980/2014). Il decreto di estinzione è stato comunicato ex art. 391, comma 3, c.p.c. in data 10/3/2025. Entrambe le parti hanno presentato richiesta di fissazione di udienza entro il termine perentorio di dieci giorni. La resistente RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la fissazione di udienza il 13/3/2025 e il ricorrente COGNOME in data 20/3/2025. Le istanze di fissazione dell’udienza devono essere intese, sulla base della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite richiamata, come atto meramente sollecitatorio della trattazione in udienza, essendo così pienamente compatibili con l’eccezionale previsione della monocraticità del decreto presidenziale, giusta le
considerazioni sulla rilevanza in Costituzione della necessaria correlazione della decisione della Corte di cassazione ad un Collegio. Le domande di fissazione udienza hanno impedito il consolidarsi del decreto e quindi il presupposto della revocazione.
3. La revocazione disciplinata dall’art. 391 -bis c.p.c. è un mezzo d’impugnazione straordinaria , a cui non può ricorrersi sul presupposto indicato dalla difesa del ricorrente: ‘… Non essendo ancora intervenuta la fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio’ (v. ricorso per revocazione, p. 7). Nella richiesta di revocazione il ricorrente richiama la sentenza della Corte di cassazione, sez. trib. n. 4610 del 2025, che si sofferma sull’interpretazione dell’art. 1, comma 20 1, legge n. 197 del 2022: « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200». Il precedente affronta la questione della «revocazione» del decreto di estinzione, a seguito del diniego di definizione emesso dall’ufficio , con particolare riferimento all ‘ individuazione della parte legittimata a proporre l’istanza di revocazione e cioè se spetti al solo contribuente che impugni il diniego o anche alla parte pubblica. Nel richiamare la speciale ‘revocazione condonistica’ il precedente affronta un caso diverso da quello in esame perché in quel procedimento entro dieci giorni dalla comunicazione non era intervenuta richiesta di fissazione dell’udienza e pertanto il giudizio d’impugnazione dell’atto impositivo non era proseguito a seguito di una tempestiva richiesta RAGIONE_SOCIALE parti.
Nella memoria ex art. 380 -bis. 1 , c.p.c., il difensore del ricorrente deduce di aver ricevuto l’avviso che la causa n. 29726/2017 r.g. sarà trattata in camera di consiglio e di ritenere pertanto che il decreto di estinzione sia stato implicitamente revocato, per poi aggiungere: ‘ È solo in via di estremo subordine, dunque, solo qualora si ritenesse che il decreto di estinzione non sia stato implicitamente revocato, che la scrivente difesa insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate nel ricorso per revocazione’. La formulazione di una conclusione subordinata comporta che la rinuncia al ricorso per cassazione sia stata presentata in forma condizionata. Una rinuncia condizionata deve ritenersi priva di efficacia poiché l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non tollera l’apposizione di alcuna condizione (Cass. 10934/2017).
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. Sono applicati valori inferiori ai medi per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di revocazione, che liquida nella somma di euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 04/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME