Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4703-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso l ‘ordinanz a n. 19862/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 13/7/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/2/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dell ‘ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 21/2015, con cui era stata confermata la sentenza n. 74/2013 della Commissione tributaria provinciale di Torino in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione per imposta di registro;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; la Società ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la Società deduce, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell’aver ritenuto l’assenza , nel fascicolo d’ufficio del grado di appello, della relata di notifica della sentenza impugnata;
1.2. con il secondo motivo la Società deduce, con riguardo alla fase rescissoria del presente giudizio, la «illegittimità della sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 T.U. Registro, laddove ha confermato la pretesa impositiva ancorché fondata su una riqualificazione dell’Atto di Conferimento basata su elementi extratestuali»;
preliminarmente, quanto all ‘ istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla Società di cui alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., va osservato che, in adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (cfr. Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437) e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (cfr. Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093), come di seguito illustrato;
3.1. questa Corte, con l ‘ordinanz a indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso della Società sulla scorta dei seguenti rilievi: «La società ricorrente ha dichiarato che la sentenza della CTR qui impugnata le era stata notificata in data 9 febbraio 2015. Cionondimeno, essa non ha poi depositato, come sarebbe stato suo onere ex art. 369, 2^ co., n. 2) cpc, copia autentica della sentenza stessa, con la pertinente relata di notificazione … Nel caso di specie, la parte controricorrente ha a sua volta dato atto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata alla suddetta data, ma non risulta aver provveduto, neppure essa, al relativo deposito. Né il documento mancante è stato reso disponibile a questa Corte per effetto della sola istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del grado di appello, non avendo la società ricorrente neppure indicato che esso si trovasse per qualche ragione al suo interno»;
3.2. la Società ha confermato, nell’odierno ricorso, di non aver provveduto al deposito della suddetta relata di notifica in allegato al ricorso in cassazione, asserendo che la copia notificata della sentenza impugnata era tuttavia presente nel fascicolo d’ufficio del giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale, evidenziando di aver provveduto a formulare istanza di trasmissione del suddetto fascicolo processuale alla Corte di cassazione ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ.;
3.3. ciò posto, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il Giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l’errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice;
3.4. il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività
di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032);
3.5. ne consegue che l’errore revocatorio che «ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dal giudice» (cfr. Cass. n. 9527 del 04/04/2019; Cass. n. 27094 del 15/12/2011);
3.6. in particolare, in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l’espressa menzione dell’atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall’indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte (cfr. Cass. n. 10517 del 21/05/2015);
3.7. tali principi sono stati altresì confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 21349 del 6/7/2022), che hanno altresì precisato quanto segue: a) la sanzione dell’improcedibilità è applicabile anche quando la controparte che ha notificato il provvedimento impugnato «abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l’adempimento è stato da lei stessa curato» in quanto «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza
del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione ( ex plurimis , Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009)»; b) nel caso in cui la relata sia già in possesso del giudice di legittimità perché acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio , la sanzione dell’improcedibilità può essere evitata nelle «sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve, ex art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria (come, esemplificativamente, nel caso dell’ordinanza ex art. 348ter c.p.c. e, ai sensi dell’art. 35 -bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in materia di protezione internazionale, nell’interpretazione resa da Cass. n. 14839 e 22324 del 2020), ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge prevede che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 17 e 18, commi 12-14, legg. fall., in materia fallimentare, e gli artt. 15, ult. comma, e 17, comma 2, della legge n. 184 del 1983, in materia di adozione di minori)» e «solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamente ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero di notificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga alla cancelleria di allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata dalla parte della sentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica della sentenza nel fascicolo d’ufficio, sicché ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c. supplire alla negligenza della parte ricorrente»; c) perché la sanzione dell’improcedibilità sia evitata «non è, quindi, sufficiente che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte) sia materialmente presente nel fascicolo d’ufficio (di cui il ricorrente abbia chiesto la trasmissione) per esservi materialmente inserito dalla parte interessata nei tempi dalla stessa determinati», dovendo essere ribadito «il principio secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce |’attestazione di un «fatto processuale» -l’avvenuta notificazione della sentenza -idoneo a far
decorrere il termine «breve» di impugnazione e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero RAGIONE_SOCIALE copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, senza possibilità di recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c. »;
3.8. con riguardo alle peculiarità del giudizio tributario, è opportuno peraltro precisare che l’art. 38 d.lgs. n. 546/1992 disciplina l’onere, esclusivamente a carico RAGIONE_SOCIALE parti, di provvedere direttamente sia alla notifica della sentenza, anche nei confronti della parte non costituita, che al deposito nei successivi 30 giorni, dell’originale o copia autentica dell’originale notificato, nella Segreteria, che rilascia ricevuta e inserisce la sentenza nel fascicolo d’ufficio ;
3.9. l ‘originale della sentenza notificata (o copia autentica dell’originale notificato) deve essere dunque depositata, a cura della parte che ha provveduto alla notifica stessa, presso la Segreteria della Commissione tributaria (ora Corte di giustizia tributaria) che ha emesso la sentenza, entro 30 giorni dalla notifica;
3.10. escluso, quindi che la legge imponga alla Cancelleria ( recte Segreteria) di allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata dalla parte della sentenza impugnata, ne consegue che è rimesso alla volontà della parte anche eventualmente omettere tale adempimento e che la prova dell’adempimento di tale ultima formalità può essere data mediante deposito della ricevuta rilasciata dalla Segreteria o della relativa attestazione parimenti rilasciata da quest’ultima circa l’effettuato deposito ;
3.11. se da una parte, inoltre, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 22726 del 03/11/2011), in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie, l ‘ indisponibilità dei fascicoli RAGIONE_SOCIALE parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte
ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla Segreteria della commissione tributaria, ciò non esclude che il ricorrente debba rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione, quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (cfr. Cass. n. 18695 dell’ 1/7/2021; Cass. n. 777 del 15/1/2019; Cass. Sez. U., n. 34469 del 27/12/2019; Cass. n. 23575 del 18/11/2015);
3.12. tale principio non è, peraltro, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza CEDU (Corte Europea Diritti dell’Uomo 28 ottobre 2021, Succi ed altri c/Italia ), poiché i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, vanno contemperati col fine legittimo di semplificare l’attività del Giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. SU n. 8950 del 18/3/2022; Cass. n. 11114 del 6/4/2022; Cass. n. 8117 del 14/3/2022);
3.13. poste tali premesse, l ‘esame degli atti e le stesse affermazioni della Società danno conferma del fatto che non era tra gli atti del giudizio in cassazione, al momento della decisione impugnata, la copia della sentenza impugnata con la relativa relata notifica, né, peraltro la stessa parte ha contestato o provato che, diversamente da quanto rilevato nell ‘o rdinanza di cui si chiede la revocazione, nel ricorso fosse stato dato specificamente atto dell’inserimento del suddetto documento, ad opera della controparte, odierna controricorrente, nel fascicolo d’ufficio della fase d’appello , o che fosse stata allegata al ricorso la relativa attestazione rilasciata dalla Segreteria della
Commissione tributaria regionale, al fine di dimostrare la precisa collocazione all’interno del fascicolo d’ufficio di tale documento, onde consentire alla Corte di reperirlo agevolmente e di esaminarlo, senza dover compiere particolari ricerche (cfr. Cass. n. 10890 del 24/4/2023, Cass. n. 9769 del 12/4/2023, Cass. Sez. Un. n. 32673 del 9/11/2021, Cass. n. 23711 dell’1/9 /2021);
3.14. la stessa parte ricorrente non addebita, quindi, in realtà, a questo Giudice di legittimità, alcuna svista su dati di fatto, portati al suo esame, produttiva dell’affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione della questione proposta, ma sembra volere suggerire soluzioni giuridiche diverse da quella adottata, laddove fa rilevare che, avendo la Società fatto istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 cod. proc. civ. e che in quest’ultimo era contenuta copia dell’atto in questione, il Giudice di legittimità non avrebbe potuto dichiarare improcedibile il ricorso;
3.15. è di palmare evidenza, dunque, che si è di fronte all’invocazione di un errore di diritto in cui sarebbe incorsa questa Corte nell ‘ordinanza n. 19862/2021, come tale non prospettabile in sede di revocazione ex artt. 391 -bis e 395 cod. proc. civ.;
il proposto ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da