Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9344 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11154-2018 proposto da:
COGNOME NOME (c.f.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di costituzione del nuovo difensore, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore ‘pro -tempore’, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto ‘ex lege’ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso il provvedimento di rigetto del 9 marzo 2018, notificato il 19 marzo 2018, non numerato, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presso la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo, assorbito il terzo, rigettati i primi due;
udito l’AVV_NOTAIO (con delega orale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO), per parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 3 marzo 2017, la RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE alle spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE -in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza ammetteva NOME COGNOME al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , atto che, a seguito di successiva istanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, veniva revocato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza dei requisiti reddituali previsti per legge.
In virtù di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2022 proposta dal COGNOME, in data 15 dicembre 2017, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. senese accoglieva la stessa e disponeva, con decreto del 21 dicembre 2017, la ‘revoca RAGIONE_SOCIALEa revoca’ RAGIONE_SOCIALE‘originario provvedimento di ammissione.
In data 23 febbraio 2018, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convocava il ricorrente per un riesame RAGIONE_SOCIALEa sua posizione e con provvedimento del 9 marzo 2018 revocava il precedente provvedimento di ammissione, confermata la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, già effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso quest’ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il NOME, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Fissata la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa all’adunanza camerale del 18.10.2022, parte ricorrente curava il deposito di comparsa di costituzione di nuovo difensore, AVV_NOTAIO. All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, la Seconda Sezione rimetteva la causa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 139 d.p.r. n. 115 del 2002, in relazione al processo tributario, nel quale le funzioni attribuite d’ordinario, anche in modo ripartito, al consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al magistrato, spetterebbero solo alla speciale commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza di magistrati, di RAGIONE_SOCIALE e dei difensori diversi dagli RAGIONE_SOCIALE, unica a decidere sull’istanza di ammissione, a verificarne le condizioni di ammissibilità e i presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a
revocare, ad effettuare le comunicazioni, a richiedere la documentazione integrativa, con conseguente problema -in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 25 Cost. -di accertare il vaglio di legittimità di siffatte deliberazioni.
Per la decisione sul ricorso proposto è stata, pertanto, fissata la trattazione in udienza pubblica per il giorno 10.10.2023, in vista RAGIONE_SOCIALEa quale la sola parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, per aver la RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deciso sull’opposizione proposta dall’interessato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 del citato d.P.R. avverso il decreto di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al gratuito patrocinio, pur se attribuita dalla legge alla esclusiva cognizione del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘Organo giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha disposto la revoca.
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione è stato adottato dalla RAGIONE_SOCIALE e non dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, organo adito dal ricorrente con il proprio atto di opposizione ed unico organo competente a decidere sull’impugnazione avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al Gratuito RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99, 126 e 139 del d.P.R. n. 115/2002, per aver la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE
arbitrariamente disposto il riesame RAGIONE_SOCIALEa ammissione al beneficio de quo , nonostante la questione fosse già stata definita con provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE del 21 dicembre 2017 nel giudizio promosso dal ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 RAGIONE_SOCIALE stesso d.P.R., e nonostante nessuna norma autorizzi il Giudice di prima istanza ad operare ex officio , senza alcun nuovo impulso di parte, un riesame de ll’ammissione al RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo che la questione sia già stata definita dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Ad avviso del ricorrente, seppure esistesse una norma al riguardo, vi sarebbe un vizio di incostituzionalità perché verrebbe a riconoscersi in capo al Giudice di primo grado un ingiustificabile potere di riesame di una questione già decisa e a procedimento già concluso con pronuncia definitiva.
Con il terzo punto il ricorrente denuncia -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/02, per aver la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘utilizzato ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di ammissibilità’ al gratuito patrocinio il reddito dei genitori del richiedente il beneficio, con lui non conviventi, in contrasto con l’espressa previsione del cit. art. 76 e RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità formatasi sulla norma, che impone al richiedente il beneficio di indicare nell’istanza soltanto il reddito dei soggetti con lui conviventi.
Difatti, soltanto se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente RAGIONE_SOCIALEa famiglia compreso, appunto, l’istante.
Con la quarta ed ultima censura il ricorrente si duole -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 (e n. 5), c.p.c. RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. ovvero RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, l. n. 241/90, per avere la RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia ‘che i genitori RAGIONE_SOCIALE‘interessato vivono e hanno residenza anagrafica a Trapani, mentre il richiedente il beneficio vive ed ha residenza anagrafica a RAGIONE_SOCIALE‘, per cui non si tratta di familiari conviventi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 del citato d.P.R. ed il mancato esame di tale fatto darebbe luogo, secondo il ricorrente, al ‘vizio di motivazione apparente’ (assimilata dalla costante giurisprudenza all’assenza di motivazione) con conseguente violazione di legge.
Il ricorrente, infatti, censura la parte RAGIONE_SOCIALEa decisione in cui si fa rientrare nel suo nucleo familiare i genitori aventi un reddito che non consente l’ammissione al beneficio.
Presupposto per l’esame dei motivi è la verifica RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del ricorso, per cui assume rilievo preliminare l’esame del compendio normativo che regola la materia del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo tributario.
Con l’entrata in vigore del d.p.r. n. 115 del 2002, e l’esplicita abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.lgs. n. 546 del 1992, l’istituto del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche per il processo tributario è disciplinato dalla parte III, titoli I e IV del Testo Unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, che detta la disciplina generale del gratuito patrocinio, valida per le giurisdizioni penale, civile, amministrativa e contabile. A garanzia RAGIONE_SOCIALE peculiarità del rito tributario, gli artt. 138 -141 del predetto d.p.r. dettano disposizioni che riproducono nella sostanza la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘abrogato art. 13 d.lgs. n. 546/1992, ribadendo l’esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita presso ciascuna RAGIONE_SOCIALE tributaria (ora Corte di giustizia tributaria) a decidere sull’accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze presentate dai contribuenti in vista RAGIONE_SOCIALE‘introduzione di un giudizio in primo o in grado di appello, avvalendosi di questo istituto, anche per tenere conto RAGIONE_SOCIALEa peculiarità dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi al Giudice tributario, di cui all’art. 12 d.lgs. n. 546/1992, l’art. 141 d.p.r. n. 115/2002 prevede l’applicazione alle loro prestazioni RAGIONE_SOCIALEa tariffa vigente per i ragionieri. A mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 138, comma 1, fanno parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già commissione per l’assistenza tecnica gratuita) un presidente di sezione in funzione di presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione stessa, un giudice tributario designato dal presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione, nonché tre iscritti negli albi o elenchi di cui all’art. 12, comma 2 d.lgs. n. 546/1992 designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e la RAGIONE_SOCIALE.
La commissione svolge tutte le funzioni che, per quanto concerne l’ammissione al gratuito patrocinio negli altri processi, sono attribuire dalla legge, anche in ambito ripartito, al RAGIONE_SOCIALE e al magistrato procedente. L’istanza
respinta o dichiarata inammissibile dalla RAGIONE_SOCIALE non può essere riproposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 139, comma 1 T.U. n. 115/2002, al magistrato davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Il procedimento di impugnazione del diniego o di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di gratuito patrocinio è disciplinato dall’art. 99 d.p.r. n. 115/2002 (norma che nella sua formulazione originaria si riferiva al solo processo penale), tale articolo tuttavia non è richiamato dal successivo art. 137 che, a sua volta, indica le norme RAGIONE_SOCIALE stesso decreto applicabili nel processo tributario (disposizioni RAGIONE_SOCIALEa parte III, titoli I – artt. 74 e 75 – e IV – artt. 80 -85). Il successivo art. 113, inoltre, prevede che contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 97 ed anche detta norma non rientra tra quelle espressamente richiamate come applicabili nel processo tributario.
Ne seguirebbe, per l’istante, l’impossibilità di impugnare detti provvedimenti, con evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e con le norme sovranazionali sull’effettività del diritto di accesso alla giustizia, per cui l’orientamento maggioritario ne ha dedotto che anche nel processo tributario detti provvedimenti possano essere impugnati (non mancano, però, orientamenti in senso opposto, che ne escludono l’impugnabilità, a differenza di quanto previsto per il processo civile, in quanto competerebbe alla speciale commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a composizione mista – RAGIONE_SOCIALE e magistrati -, la verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di ammissibilità e i
presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a revocare, ad effettuare le comunicazioni: v. Cons. giust. amm. Sicilia n. 628 del 2011). Tuttavia, onde poter accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., trattandosi di atto che proviene da organo specializzato che è costituito presso un giudice speciale previsto dalla stessa Carta costituzionale, atto che, pertanto, è qualificabile come atto giustiziabile, occorre in ogni caso individuare la procedura da applicare al caso di specie.
Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare nell’ambito del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimedio RAGIONE_SOCIALEa revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, disciplinata dall’art. 136 del testo unico RAGIONE_SOCIALE spese in materia di giustizia, approvato con il d.P.R. n. 115 del 2002, stabilendo che in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, al presidente del tribunale o RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall’art. 113 RAGIONE_SOCIALE stesso d.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ufficio finanziario, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lettera d) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 112, corrispondente all’art. 127, comma 3 (Cass. 27 maggio 2008 n. 13833; Cass. 10 giugno 2011 n. 12744; Cass. 23
giugno 2011 n. 13807; Cass. 17 ottobre 2011 n. 21400; Cass. 15 dicembre 2011 n. 26966; Cass. 20 luglio 2012 n. 12719).
In tali termini, pertanto, è stata interpretata la lacunosa disciplina afferente al rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE‘ammissione o di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione provvisoria al richiesto patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deducendone, di conseguenza, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio.
Il problema che il ricorso pone riguarda il provvedimento di revoca, adottato in data 9 marzo 2018 dalla RAGIONE_SOCIALE istituita presso la RAGIONE_SOCIALE a seguito del riesame RAGIONE_SOCIALEa posizione del ricorrente, per il quale -in assenza di espressa previsione normativa -non è chiaro se la parte che voglia dolersi RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa decisione lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con termine di 20 giorni per la proposizione, ovvero quello RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 del medesimo d.P.R., per il quale il termine per la proposizione è di 30 giorni.
In entrambi i casi si tratta di applicazione in via analogica di termini fissati per procedimenti diversi, prevedendo -per quanto sopra esposto – la disciplina normativa una procedura ad hoc per il processo tributario.
Il Collegio ritiene che si tratti di questione di particolare rilevanza dal momento che il provvedimento per cui è contesa è stato adottato all’udienza del 9 marzo 2018, alla presenza del ricorrente, seppure poi notificato il successivo 19 marzo 2018, ed il ricorso è stato notificato il 6 aprile 2018.
Del resto, la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa.
La pronuncia RAGIONE_SOCIALEa revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l’opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono, non tra le parti del processo “principale”, ma tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale. Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti RAGIONE_SOCIALEa causa cui il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘ammissione si riferisce.
D’altra parte, l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura di rimedio generale e il sistema, pertanto, sembrerebbe non tollerare una diversificazione del sistema impugnatorio.
Conclusivamente, la Seconda Sezione civile ritiene di rimettere la causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, comma 2, c.p.c., alla AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, alla stregua del complessivo quadro sistematico esposto, per l’indubbia rilevanza
RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate (qualificabili come di massima di particolare importanza), anche sul piano RAGIONE_SOCIALE conseguenze pratiche che discendono dall’adesione all’una anziché all’altra tesi, in assenza di una specifica precedente presa di posizione diretta, effettiva e consapevole da parte RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, sussistendo pienamente le condizioni per sottoporre la risoluzione RAGIONE_SOCIALE stesse alle Supremo consesso: «se, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 ovvero RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva RAGIONE_SOCIALE‘organo decidente».
Sicché il ricorso va trasmesso alla AVV_NOTAIO per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ove ravvisi la sussistenza RAGIONE_SOCIALE predette condizioni.
P . Q . M .
La Corte trasmette gli atti alla AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE questioni di massima di particolare importanza di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2023.
Il AVV_NOTAIO DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME