Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14567 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 24/05/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2734/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonchè contro
PORCINO NOME, PORCINO NOME, PALANO ROSA, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 2508/2018 depositata il 15/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo. Uditi i difensori dell’RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE;
FATTI DI CAUSA
L’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 22 marzo 1996, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, concernente la costituzione di una società con conferimento di beni -società di fatto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME -, al curatore fallimentare della società dichiarata fallita dal Tribunale di Messina in data 8 marzo 1994.
L’avviso veniva opposto dal curatore e dal sign. COGNOME. Durante la pendenza del giudizio tributario, l’RAGIONE_SOCIALE si insinuava al passivo del fallimento, che ammetteva il credito erariale per euro 2.373.979,32, con riserva all’esito della decisione definitiva della controversia tributaria.
Intanto il giudice tributario di secondo grado respingeva l’appello dell’Ufficio in data 20 gennaio 2003.
Con sentenza n. 472/2008, depositata il 29 agosto 2008, la Corte d’appello di Messina revocava la dichiarazione di fallimento della società e dei soci.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze d’appello della CTR nn. 243 e 237 del 2002. La Corte di cassazione, con sentenze 14540 e 14541 del 2008, accoglieva i ricorsi dell’ente finanziario, respingendo i ricorsi introduttivi proposti dalla società e dai soci di fatto.
A questo punto, l’amministrazione finanziaria notificava, in data 10 giugno 2009, alla società di fatto e a COGNOME NOME due cartelle di pagamento, quindi in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento( del 29 agosto 2008).
Il curatore fallimentare —AVV_NOTAIO – come risulta anche dalla sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, proponeva ricorso avverso le menzionate cartelle.
Sia la CTP di Messina che la CTR della RAGIONE_SOCIALE accoglievano il ricorso del curatore sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime argomentazioni, affermando che, stante l’insinuazione al passivo del fallimento, l’ente finanziario non poteva esigere nuovamente il credit, trattandosi di una reiterazione della richiesta di imposta di cui una insinuata regolarmente al passivo.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 2508/10/2018 pubblicata il 15 giugno 2018, svolgendo due motivi.
La società concessionaria deposita controricorso, notificato il 15 febbraio 2019, aderendo al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, depositando memoria difensive in prossimità dell’udienza.
I contribuenti -eredi di NOME COGNOME -sono rimasti intimati.
Il P. G. ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo e per l’accoglimento della seconda censura.
MOTIVI DI DIRITTO
1.In via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso adesivo della concessionaria in quanto tempestivo, essendo stato notificato il 15 febbraio 2019 e considerata la sospensione dei termini di cui al d.l.23 ottobre 2018, n. 119.
2.La prima censura denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli artt. 75 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali ritenuto ammissibile il ricorso proposto in data 7 agosto 2009 dal curatore, pur dopo la revoca della dichiarazione di fallimento disposta con sentenza del 29 agosto 2008.
3. La censura merita accoglimento .
3.1.La rilevabilità RAGIONE_SOCIALE nullità in ogni stato e grado del processo con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso – resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico che può investire la verifica della potestas judicandi – a cui vengono ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle comunque ascrivibili alla potestas in base a considerazioni di ordine sistematico, come il mancato rilievo del giudicato, l’improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, l’inammissibilità e improcedibilità dell’appello, la carenza di legitimatio ad causam – ovvero l’accertamento della mancanza del rapporto processuale – nelle ipotesi della carenza di “legitimatio ad processum” o del difetto, non sanato, del contraddittorio.
3.2. La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris , pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (v. Cass. 20.03.2019, n. 7925; Cass. 12.05.2021, n.12568; S.U. del 25/03/2021, n. 8501; S.U. del 08/03/2022, n. 7514; Cass. dell’11.05.2023, n. 12848).
In conclusione, l ‘assenza della legittimazione processuale della parte attrice, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto
processuale, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti.
4.Non è revocabile in dubbio, anche alla luce della costante giurisprudenza in materia di questa Corte, che la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento diviene esecutiva, con conseguente ritorno in bonis del soggetto sottoposto a procedura concorsuale, solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che tale revoca abbia disposto.
4.1.Deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza di revoca produce i suoi effetti solo dal passaggio in giudicato e che gli organi del fallimento decadono soltanto da quel momento (Cass 4632/09; Cass. del 25/02/2011, n. 4707; Cass del 29/07/2014, n. 17191; Cass. 17.01.2018, n. 1073). Risultano, infatti, ancora in vigore sia l’art. 16, secondo comma, legge fall. sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere, ex art. 19 legge fall., la liquidazione dell’attivo.
4.2.Nella specie, è pacifica agli atti di causa che alla data in cui venne proposta opposizione avverso le cartelle da parte del curatore, il giudizio di cassazione avverso la sentenza che aveva revocato il fallimento della Società era stata pubblicata ( 29 agosto 2008), con la conseguenza della carenza di legittimazione alla impugnazione effettuata dall’organo a ciò deputato solo in costanza di fallimento, ma ormai decaduto dalla carica in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della pronuncia dichiarativa di fallimento.
4.3.Va pertanto ribadito che, nel caso di fallimento sottoposto al regime introdotto dal d. lgs. n. 5/06, la sopravvenuta revoca del
fallimento con sentenza passata in giudicato rende privo di effetti la pronuncia di ammissione al passivo.
Il ricorso va dunque accolto, con riferimento alla prima censura, assorbita la seconda, la sentenza impugnata va cassate e, decidendo nel merito, il ricorso originario della Curatela deve essere dichiarato inammissibile.
In mancanza di costituzione dei contribuenti, non vi è luogo per provvedere alle spese di lite.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso della curatela fallimentare.
Così deciso all’udienza del 17 maggio della Sezione tributaria della