Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18980 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23522/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 2223/2018 depositata il 30/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la sentenza n. 2223/2018 depositata il 30/01/2018, indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato l’avviso di liquidazione di revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui all’art. 33, terzo comma, l. 23 dicembre 2000, n. 338, per l’acquisto di immobili rientranti nel piano di lottizzazione convenzionato;
la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, integrato da successiva memoria in replica alla costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, per la revocazione della decisione della Cassazione n. 2223/2018 depositata il 30/01/2018, con un unico motivo di ricorso per revocazione (1- omessa pronuncia sulla questione della decorrenza del termine triennale per la revoca dell’agevolazione quando al momento della registrazione sussiste già la causa di revoca dell’agevolazione);
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e preliminarmente eccepisce la tardività del ricorso in cassazione in quanto la sentenza era depositata il 30 gennaio 2018 mentre il ricorso in cassazione è stato notificato nel mese di agosto 2018, dopo il termine del 30 luglio 2018; nel merito contesta la sussistenza di un errore di fatto della decisione trattandosi di un giudizio insindacabile.
Considerato che
Il ricorso risulta tempestivo in quanto la spedizione dello stesso a mezzo posta risulta al 30 luglio 2018: «A seguito RAGIONE_SOCIALE decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del
2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto, nell’ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all’ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso della parte, quest’ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all’ufficiale giudiziario l’errata informazione che l’avvocato presso il quale l’ingiungente aveva eletto domicilio “era sloggiato”; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva)» (Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006, Rv. 589870 -01; vedi anche Sez. L – , Sentenza n. 25716 del 15/10/2018, Rv. 650945 – 01).
Il ricorso per la revocazione della sentenza, della Corte di Cassazione n. 2223/2018 depositata il 30/01/2018, è inammissibile.
La società ricorrente sostiene un errore di fatto e una mancata risposta alla questione dell ‘inizio della decorrenza del termine triennale di decadenza nell’ipotesi di sussistenza della causa di revoca dei benefici fiscali sin dalla registrazione (nel caso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione, complete, al momento della registrazione).
La sentenza impugnata non commette nessun errore di fatto e neanche una omessa risposta in quanto, con giudizio insindacabile in questa sede rileva, che «in ipotesi di mancata utilizzazione edificatoria solo allo spirare del termine quinquennale decorr e il termine triennale di decadenza del potere dell’ufficio, perché solo in quel momento il RAGIONE_SOCIALE perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione E ciò avviene nel momento in cui sono decorsi i cinque anni a disposizione del RAGIONE_SOCIALE per eseguire l’utilizzazione edificatoria dell’area, comprensiva RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione primaria».
Quello che rileva è, conseguentemente, l’utilizzazione edificatoria dell’area (comprese le opere di urbanizzazione, non bastano le sole opere di urbanizzazione come ritiene la ricorrente) nei cinque anni.
In sostanza la sentenza oggi impugnata per revocazione ha giudicato e deciso la questione ritenendo che la decadenza inizia a decorrere dai cinque anni «a disposizione del RAGIONE_SOCIALE per eseguire l’utilizzazione edificatoria dell’area, comprensiva RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione primaria». Nessun inizio di decorrenza dal momento della registrazione, se non altro perché l’utilizzazione edificatoria del terreno (comprensiva RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione) non era ancora effettuata, come sostenuto dalla stessa società ricorrente, che rappresenta la sussistenza RAGIONE_SOCIALE sole opere di urbanizzazione. Conseguentemente nessuna omessa pronuncia o errore di fatto sussiste, la Cassazione ha deciso la questione e il giudizio non risulta sindacabile in questa sede, in assenza di un errore di fatto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/04/2024.