Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28970 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18311/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 1128/2023 depositata il 06/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Enna un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP per anno 2012 a seguito di verifica.
La Commissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza n.807/02/2018 depositata il 17.10.2018, respingeva il ricorso.
La società contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di II grado della Sicilia, che, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame.
La CGT ha accertato la sovrafatturazione per €. 1.214.430,00 a favore della ditta RAGIONE_SOCIALE, a fronte di pagamenti per €.884.800,00, finalizzata all’indebita percezione di un contributo comunitario, nonché costi non deducibili, violazioni IVA per operazioni inesistenti e maggiori ricavi non dichiarati.
La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In data 19.10.2023 è stata depositata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 27.10.2023.
Con atto depositato in data 5.12.2023 il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, allegando nuova procura e depositando successivamente memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. , violazione degli artt. 112, 132, 116, 277, art. 36, D. Lgs. n° 546/92 e « Contrasto tra quanto detto nella sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Enna n. 388/2023 emessa il 8 maggio 2023, depositata il 11 luglio 2023 » .
Con il secondo motivo si deduce « Violazione dell’art. 360, n. 3, 4 e 5. Errores in iudicando ed errores in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del D.lgs 542/1992. Nullità della sentenza per mancata motivazione, motivazione meramente apparente o perplessa in violazione di un preciso obbligo di legge. – Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia discusso dalle parti e della
motivazione – circostanze confermate dalla sentenza del Tribunale di Enna n. 388/2023 del 8.5.2023 ».
Con il terzo motivo si deduce « violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5. c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere valutato il comportamento processuale della RAGIONE_SOCIALE che non ha preso specifica posizione su ogni motivo di impugnazione proposta e documento depositato dalla Società, violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., della Circolare n. 17/E del 31.03.2010 della RAGIONE_SOCIALE ».
Con il quarto motivo si deduce « violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 116 cpc, dell’art.6 L. 130/22 che ha aggiunto all’articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, per non avere tenuto conto di tutte le prove documentali che sono state prodotte in corso di causa e per avere commesso gravissimi errori di valutazione RAGIONE_SOCIALE stesse prove ».
Con il quinto motivo si deduce « violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione
dell’art.6 L.130/22 che ha aggiunto all’articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n.
4, n. 5 c.p.c. « Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione
Unitamente all’istanza ex art. 380 bis c.p.c. è stata depositata copia della sentenza penale n. 388/2023 del Tribunale di Enna, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti di NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con la quale il contribuente è stata assolto dai reati di cui agli artt. 110, 640 c.p. nonché 2, 3, 8 comma 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 per non avere commesso il fatto; tale copia riporta attestazione datata 20.10.2023 di irrevocabilità della sentenza dal 17.10.2023.
Appare opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell’art. 21 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (‘Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 ‘).
P.Q.M.
Rimette la causa all’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024 e a seguito di riconvocazione