Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 33848 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33848 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 20877-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legìs;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 3859/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con il quale l’allora Agenzia del Territorio, all’esito del procedimento s revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medi mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione dell’art.1, comma 335 della 1. 30 dicembre 2004, n. 311, aveva notificato al contribuente la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale;
l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi il contribuente è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1. è infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’a 295 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. 546/92, per non avere la C.T.R. sospeso processo, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimi degli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali, non ricorren un’ipotesi di sospensione necessaria, preso atto della data di deposito della sentenza, successiva all’entrata in vigore, il primo gennaio 2016, dell’art. 39 d d.igs. n. 546/1992 comma 1 bis, quale aggiunto dall’art. 9, comma 1, lett. o) de d.igs. n. 156/2015, secondo cui “la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui decisione dipende la decisione della causa”; né può nella fattispecie trovare applicazione l’art. 337, comma 2, c.p.c. – peraltro non invocato dalla ricorrente – in forza quale il giudice di merito può disporre la sospensione del processo, trattandosi d facoltà e non di obbligo (cfr. Cass. n. 29553/2017);
2.1. vanno disattesi anche il secondo ed il terzo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi, con i quali si deduce violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trattandosi di norma a carattere speciale, volta a un aumento delle rendite in microzone autonome (revisione generalizzata), e che attengono entrambi al contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale de
classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale;
2.2. il Collegio, sul punto, rileva che il procedimento di «revisione parzi del classamento» di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della «revisione del classamento» dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;
2.2. ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzo considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gl elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratterist edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (cfr. Cass. nn. 27174/2018, 22900/2017, 3156/2015);
2.:3. la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’alt affermato che «la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano i provvedimento», ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione;
2.4. questo Collegio ritiene inoltre di non dare seguito all’orientament espresso da questa Corte nella sentenza n. 21176 del 19 ottobre 2016 circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato;
3. conclusivamente, va respinto il ricorso avendo la CTR applicato correttamente i principi di diritto sopra enunciati;
4. non vi è necessità di provvedere sulle spese di lite nei confronti d contribuente rimasto intimato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,