Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12557/2016 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4905/2015, depositata il 12 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con avviso di accertamento n. T9F01B403175/2013 del 5 novembre 2013, notificato il 26 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Bergamo (ufficio controlli), sulla base di un processo verbale di constatazione del 23 agosto 2010, rettificava la dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2008 da NOME COGNOME titolare della omonima ditta individuale, e in particolare gli contestava di aver erroneamente applicato il regime IVA cd. del reverse charge , per non aver dimostrato che le fatture in contestazione concernessero operazioni compiute in base a un sottostante rapporto di subappalto nel settore edile. Di qui, l’Agenzia richiedeva al contribuente il pagamento dell’imposta (IVA) che costui avrebbe dovuto esporre e addebitare in rivalsa nelle predette fatture, liquidandola in complessivi euro 83.286,00 (pari al 20% di imponibili euro 416.429,31), nonché gli irrogava una sanzione pecuniaria unica, quantificata, mediante cumulo giuridico, in euro 110.536,00 per il 2008.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’ avviso di accertamento.
Si costituiva l’ Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 653/10/14, depositata il 30 ottobre 2014 la Commissione tributaria provinciale di Bergamo respingeva il ricorso.
-Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello.
Si costituiva l’ Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 4905/2015, depositata il 12 novembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale
riforma dell’impugnata sentenza , ha dichiarato illegittimo l’accertamento relativamente al complessivo ammontare dei compensi fatturati pari ad euro 248.463,80, compensando le spese del giudizio.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 17, comma 6, lett. a), 21 e 54, comma 5 (ora comma 4), d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, 4, 5 e 9bis , e 12, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, in combinato disposto fra loro ed anche sulla base del cd. ius superveniens post deposito della decisione di appello impugnata, di cui al “comma 9-bis.2 ‘ , aggiunto all ‘ art. 6, d.lgs. n. 471/1997, dall ‘ art. 15, comma 1, lettera f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 – in quanto la Commissione tributaria regionale ha confermato parzialmente, tanto la pretesa IVA, quanto la pretesa sanzionatoria in contestazione, sul presupposto che per le fatture per le quali il contribuente non aveva prodotto i contratti di appalto stipulati dai terzi suoi committenti e/o i loro registri IVA, non avrebbe provato i presupposti per l’applicazione del regime del c.d. reverse charge e, quindi, sul presupposto che l’inapplicabilità di tale regime fosse sufficiente a confermare parzialmente la pretesa impositiva e sanzionatoria in contestazione e che fosse irrilevante l’avvenuto versamento dell’ IVA ad opera dei committenti.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., 6, comma 4, l. n. 212/2000, 18, n. 2, l. n. 241/1990, e 1, 3, 17, comma 6, lett. a), 21 e 54, comma 5 (ora comma 4), d.P.R. n. 633/1972 anche in combinato disposto fra loro -in quanto la Commissione tributaria regionale ha confermato parzialmente, tanto la pretesa IVA, quanto la pretesa sanzionatoria in contestazione, sul presupposto che il contribuente avesse l’onere di provare e non avesse provato che in parte, mediante produzione dei contratti di appalto stipulati dai terzi suoi committenti e/o dei loro registri IVA , i presupposti per l’applicazione del regime del c.d. reverse charge , dal momento che, viceversa, trattandosi di un regime di favore per l’erario, era onere dell’ Agenzia provare l’insussistenza di tali presupposti.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., 6, comma 4, l. n. 212/2000, 18, n. 2, l. n. 241/1990, 1, 3,17, comma 6, lett. a), 21 e 54, comma 5 (ora comma 4), d.P.R. n. 633/1972, 5, comma 4, e 6, comma 1, 4 e 5 e 9-bis, e 12, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, pure in combinato disposto fra loro – ed anche sulla base del cd. ius superveniens post deposito della decisione di appello impugnata, di cui al ‘comma 9 -bis.2’, aggiunto all’art. 6, d.lgs. n. 471/1997, dall’art. 15, comma 1, lettera f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 – in quanto la ctr ha confermato parzialmente, tanto la pretesa IVA, quanto la pretesa sanzionatoria in contestazione, sul presupposto che il contribuente avesse l’onere di provare e non avesse provato che in parte, mediante produzione dei contratti di appalto stipulati dai terzi suoi committenti e/o dei loro registri IVA, l’avvenuto versamento ad opera dei committenti.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, c.p.c., 6, comma 4, l. n. 212/2000, 1,
3, 17, comma 6, lett. a), 21 e 54, comma 5 (ora comma 4), d.p.r. n. 633/1972, 5, comma 4, e 6, comma 4 e 5 e 9-bis, e 12, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, pure in combinato disposto fra loro – ed anche sulla base del cd. ius superveniens post deposito della decisione di appello impugnata, di cui al ‘comma 9 -bis.2’, aggiunto all’art. 6, d.lgs. n. 471/1997, dall’art. 15, comma 1, lettera f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 -in quanto la Commissione tributaria regionale ha confermato parzialmente, tanto la pretesa IVA, quanto la pretesa sanzionatoria in contestazione, i n spregio del principio cd. di ‘non contestazione’.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, comma 1, c.c., e 6, comma 4, della l. 212/2000 pure in combinato disposto fra loro – anche tenuto conto degli artt. 1, 3, 17, comma 6, lett. a), 21 e 54, comma 5 (ora comma 4), d.p.r. n. 633/1972, 5, comma 4, e 6, comma 1, 4 e 5 e 9-bis, e 12, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 e del cd. ius superveniens post deposito della decisione di appello impugnata, di cui al ‘comma 9bis.2’, aggiunto all’art. 6, d.lgs. n. 471/1997, dall’art. 15, comma 1, lettera f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 – in quanto la Commissione tributaria regionale, nel confermare parzialmente, tanto la pretesa IVA, quanto la pretesa sanzionatoria in contestazione, sul presupposto che il contribuente avesse provato (i “presupposti per l’applicazione del regime del c.d. reverse charge e ‘l’avvenuto versamento dell’iva’ ad opera dei committenti) soltanto in parte, ‘mediante produzione dei contratti di appalto s tipulati dai terzi suoi committenti’ e/o ‘dei loro registri IVA ‘, evidentemente, ha contra ius escluso la possibilità di provare per presunzione semplice qualificata la sussistenza dei presupposti del reverse charge e/o l’avvenuto versamento dell’ IVA.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3,17, comma 6, lett. a), 21 e 54, comma 5 (ora comma 4), d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 5, comma iv, e 6, comma 1, 4 e 5 e 9-bis, e 12, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, pure in combinato disposto fra loro – ed anche sulla base del cd. ius superveniens post deposito della decisione di appello impugnata, di cui al ‘comma 9 -bis.2′, aggiunto all’art. 6, d.lgs. n. 471/1997, dall’art. 15, comma 1, lettera f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 – in quanto la Commissione tributaria regionale ha confermato parzialmente, tanto la pretesa IVA, quanto la pretesa sanzionatoria in contestazione, sul presupposto che per le fatture per le quali il contribuente non aveva prodotto i contratti di appalto stipulati dai terzi suoi committenti e/o i loro registri IVA, non avrebbe provato i presupposti per l’applicazione del regime del cd. reverse charge e, quindi, sul presupposto che l’inapplicabilità di tale regime fosse sufficiente a confermare parzialmente la pretesa impositiva e sanzionatoria in contestazione e che fosse irrilevante l’avvenuto versamento dell’ IVA ad opera dei committenti.
-Il Collegio ritiene che le questioni prospettate, con particolare riferimento all’incidenza dello ius superveniens , richiedano una discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ai fini della fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025.