Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27114 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 975/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
AVANZATO NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria n. 791/2016, depositata il 30 maggio 2016.
cui è riunito il ricorso iscritto al n. 1196/2017 R.G. proposto da:
AVANZATO NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente- per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria n. 791/2016, depositata il 30 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’RAGIONE_SOCIALE – Direzione prov.le di Genova esaminava lo Studio di settore UG50U, allegato alla dichiarazione dei redditi Unico NUMERO_DOCUMENTO del contribuente NOME COGNOME (svolgente l’attività di ‘Altri lavori di completamento degli edifici’), riscontrava la mancata congruità dei ricavi rispetto al ricavo puntuale calcolato dallo studio di settore per euro 15.484,00, l’incoerenza dell’indice di redditività e procedeva così alla richiesta di documentazione. Esaminata la documentazione , l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa , recuperava un’I VA indetraibile concernente acquisti imponibili per euro 35.175,00, all’aliquota del 20%, con maggiore imposta dovuta di euro 7.035,00. Ai fini IRAP il valore RAGIONE_SOCIALE produzione netta, che tiene conto dei minori costi
riconosciuti, era accertato in euro 148.110,00 mentre i contributi previdenziali erano riconosciuti pari a euro 8.569,00
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 1147/14/15 del 26 maggio 2015, riconosceva la legittimità dell’avviso di accertamento, limitandosi ad accogliere un unico punto del ricorso sulla congruità dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla parte.
-Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 791/2016, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria ha accolto parzialmente l’appello .
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi (ricorso iscritto al n. 975/2017 R.G.).
Il contribuente si è costituito con controricorso.
-Avverso la medesima sentenza anche il contribuente ha proposto autonomo ricorso affidato a quattro motivi (ricorso iscritto al n. 1196/2017 R.G.).
In tale procedimento l ‘RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare memoria al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
-Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi contraddistinti ai n. 975/2017 e n. 1196/2017 R.G. avverso la
stessa sentenza n. 791/2016 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria, ex art. 335 c.p.c.
-Va esaminato in ordine logico dapprima il ricorso incidentale del contribuente, in cui l’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso (n. 1196/2017 R.G.).
-Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Col primo motivo del ricorso introduttivo, si espone, il ricorrente constatava «che la notificazione stata eseguita da soggetto qualificatosi esso stesso come ‘Ispett.re CA. di P.M. ‘, oltretutto con sigla illeggibile», ossia da soggetto privo di qualunque abilitazione alla notifica ai sensi dell’art . 60 d.P.R. n. 600/73, con conseguente «inesistenza» RAGIONE_SOCIALE notificazione e «radicale illegittimità dell’avviso di accertamento»; soggiungeva che, quand’anche il vizio fosse stato da considerare di mera nullità, l’amministrazione doveva ritenersi ormai decaduta, essendosi prodotti solo ex nunc gli effetti RAGIONE_SOCIALE sanatoria, ossia dalla presentazione del ricorso, notificato il 22 maggio 2014 e, quindi, oltre il termine ex art. 43 d.P.R. n. 600/73. La Commissione tributaria regionale, investita RAGIONE_SOCIALE questione con l’appello, al pari di quella provinciale avrebbe omesso di considerare la segnalata inesistenza agli atti del giudizio dell’unico provvedimento idoneo a conferire legittimazione a un soggetto qualificatosi nella relazione di notificazione ‘ispettore capo di polizia municipale’, ma del quale controparte aveva allegato in giudizio che trattavasi di messo comunale: ossia la delibera di nomina RAGIONE_SOCIALE giunta comunale.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/73, 2700 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). L’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 attribuisce il potere di eseguire le notificazioni per conto
dell’RAGIONE_SOCIALE a messi comunali, ossia nominati dalla giunta comunale. La legittimazione a notificare sarebbe quindi condizionata dall’esistenza di una valida ed efficace delibera comunale di nomina, ossia da un atto formale recepito in un documento munito di pubblica fede. La produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE delibera di nomina sarebbe quindi imprescindibile per esprimere un giudizio di idoneità del soggetto alla notifica, sia per la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sua stessa esistenza, sia del suo contenuto e degli eventuali limiti intrinseci.
3.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
In tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione RAGIONE_SOCIALE delibera di nomina del messo comunale da parte RAGIONE_SOCIALE Giunta municipale, al pari RAGIONE_SOCIALE mancata approvazione prefettizia RAGIONE_SOCIALE sua nomina già prevista dall’art. 273 del r.d. n. 383 del 1934, ora abrogato (Cass. n. 27375/2008), non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall’art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discendono direttamente dalla legge (in particolare dall’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972), sicché ai fini RAGIONE_SOCIALE qualifica di messo comunale è sufficiente l’inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell’amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione (Cass. n. 29966/2019; Cass. n. 35669/2022; Cass. n. 36047/2022). Tale accertamento è stato nel caso in esame compiuto dal giudice di merito, il quale ha al riguardo sottolineato che « COGNOME NOME, che ha eseguito la notifica dell’avviso di accertamento all’COGNOME, è stata nominata messo -vigile in data 16/7/1986 dalla G.M. di Casarza Ligure, e di ciò è dato atto nel decreto del Prefetto RAGIONE_SOCIALE Provincia di Genova, che ha approvato la
nomina a messo notificatore del RAGIONE_SOCIALE Casarza Ligure RAGIONE_SOCIALE in data 21/10/1986».
4. -Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/73, 56 d.P.R. n. 633/1972 e 7 l. n. 212/2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.) sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato infondato il motivo in base alla considerazione che l’avviso di accertamento conterrebbe tutti gli elementi necessari per portare a conoscenza del contribuente gli «elementi essenziali RAGIONE_SOCIALE pretesa» e consentirne «quindi una efficace contestazione dell’an e quantum debeatur», nonché del fatto che il ricorrente aveva proposto istanza di accertamento con adesione. La pronuncia si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza più recente RAGIONE_SOCIALE Corte che esclude che l’atto di accertamento costituisca una provocatio ad opponendum .
4.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (Cass. n. 34906/2024).
Nel processo tributario, ai fini RAGIONE_SOCIALE validità dell’avviso di accertamento non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione RAGIONE_SOCIALE stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem , è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’avviso di accertamento da quello RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/2024).
La censura è inammissibile per difetto di specificità riguardo la motivazione dell’avviso di accertamento, evidenziando la Commissione tributaria regionale come l’avviso contenesse tutti gli elementi essenziali per conoscere la pretesa tributaria. La valutazione RAGIONE_SOCIALE congruità RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’avviso di accertamento è una questione di merito: «In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso» (Cass. nn. 18750 e 18751/2025).
5. -Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 del d.lgs. n. 546/92, 42 d.P.R. n. 600/73, 56 d.P.R. n. 633/1972 e 7 1. n. 212/2000 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) sulla ‘ non deducibilità ‘ di una serie di fatture passive per ‘lavori di carpenteria esegui ti nel vs. cantiere di Bogliasco’ ovvero ‘di Nervi’. La sentenza impugnata avrebbe confermato la pretesa, assumendo l’ esistenza di una serie di «incongruenze» ulteriori e diverse rispetto all’ avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale avrebbe non solo motivato in relazione a circostanze di fatto di cui non è traccia alcuna nella motivazione dell’avviso, ma anche in relazione a una contestazione, di inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture, mai espressa nell’avviso di accertamento, né in precedenza, oltre che non coerenziabile con l’addebito di insufficiente descrizione RAGIONE_SOCIALE operazioni.
5.1. -Sul punto la Commissione tributaria regionale ha fatto leva, per un verso, sulla genericità RAGIONE_SOCIALE fatture passive ‘perché non contengono alcun riferimento specifico alla natura, alla qualità dei beni e dei servizi e del tempo in cui si sarebbero svolte le lavorazioni’, nonché, per altro verso, sulle ‘perplessità’ sull’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese, nonché sulla necessità di appaltare a terzi l’esecuzione di determinati lavori.
Al cospetto di queste statuizioni, il motivo è comunque infondato, anche di là dalle considerazioni spese sulla pretesa novità RAGIONE_SOCIALE contestazioni riguardanti l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazione dell’IVA, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l’indicazione dell’entità e RAGIONE_SOCIALE natura degli stessi, nonché la specificazione RAGIONE_SOCIALE data nella quale sono stati effettuati o ultimati e, pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’IVA ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni alla propria attività d’impresa, ed ove l’Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE richiesta, di fornire anche tali elementi (Cass. n. 3225/2025). Si è appunto precisato che, quanto all’iva, la Corte di giustizia (cfr. sent. 15 settembre 2016, causa C-516/14, RAGIONE_SOCIALE ) ha considerato che la normativa unionale prescrive come obbligatoria l’indicazione dell’entità e RAGIONE_SOCIALE natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all’omologa norma RAGIONE_SOCIALE sesta direttiva), nonché (punto 7) la specificazione RAGIONE_SOCIALE data in cui la prestazione di servizi è effettuata o ultimata; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, di conseguenza, la sussistenza del diritto alla detrazione. Pertanto, il contribuente
che chiede la detrazione dell’iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l’Ufficio ritenga necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE richiesta. Il che nel caso in esame non risulta avvenuto; anzi: si legge in sentenza che il contribuente non ha prodotto ‘alcuna documentazione bancaria giustificante i movimenti finanziari a pagamento di tali fatture’ .
-Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, in mancanza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
-Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 975/NUMERO_DOCUMENTO R.G. si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art . 19, comma 1, d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione al l’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Commissione tributaria regionale, accogliendo il motivo d’appello di controparte circa la corretta detrazione del l’IVA , erroneamente esposta in fattura dall’emittente (che avrebbe dovuto applicare il reverse charge ), avrebbe violato i presupposti indicati dall’art 19 d.P.R. 633/1972 poiché affinché l’ IVA documentata dalla fattura possa essere legittimamente detratta, l’operazione economica a cui si riferisce deve essere effettiva, ossia concretamente posta in essere. È erronea la statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, secondo cui ‘al di là dell’erroneità RAGIONE_SOCIALE fatturazione da parte dell’emittente di cui al punto 1 dell’avviso di accertamento, l’Erario non ha ricevuto alcun danno’.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art 17, commi 5 e 6, del d.P.R. 633/1972, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’RAGIONE_SOCIALE censura la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha affermato che ‘e) sul reverse charge si osserva che, comunque, al di là dell’erroneità RAGIONE_SOCIALE fatturazione da parte dell’emittente di cui al punto 1 dell’avviso di accertamento, l’Erario non ha ricevuto alcun danno’. Come dedotto a pag. 10 e 11 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in appello dell’Ufficio, se il dettato legislativo fosse stato rispettato, il subappaltatore avrebbe emesso la fattura senza addebito IVA e con l’eventuale indicazione dell’art 17, comma 5 e 6, d.P.R. 633/1972. Successivamente la fattura sarebbe stata integrata dalla parte con l’indicazione dell’aliquota e RAGIONE_SOCIALE relativa imposta ed annotata simultaneamente nel registro degli acquisti e RAGIONE_SOCIALE vendite. Le due antitetiche annotazioni avrebbero reso l’IVA neutrale per la parte, la quale, invece, non rilevando l’errore dell’emittente, se ne è avvantaggiata, operando una detrazione che ha ridotto il suo debito IVA o lo ha portato addirittura a credito.
7.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
In tema di IVA, e con riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE UE, il diritto di detrazione dell’imposta relativa ad un’operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un’evasione dell’IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s’iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole RAGIONE_SOCIALE indicazione in
fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA (Cass. n. 4250/2022).
L’IVA, pertanto, a maggior ragione non può essere detratta a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti né può andare in compensazione. L’RAGIONE_SOCIALE, d’altronde, si rileva in ricorso, aveva già con l’avviso di accertamento (pag. 3) rappresentato l’ esistenza di incongruenze, concernenti i soggetti che hanno eseguito le lavorazioni nei cantieri suddetti nel corso del 2008, per il fatto che non erano residenti in Liguria e non avevano presentato la dichiarazione dei redditi e che COGNOME NOME, intestatario di alcune fatture, pur avendo cessato la propria attività in data 31/12/2007, risultava avere effettuato nel 2012 alcune operazioni con partita iva cessata. Considerazioni, queste, ribadite, si legge in ricorso, alle pagine 8-9 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in primo grado e a pag. 9 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in appello.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha del tutto apoditticamente riconosciuto il regime del reverse charge sul presupposto RAGIONE_SOCIALE mancanza di danno, laddove poco prima aveva contestato la genuinità RAGIONE_SOCIALE fatture e l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni.
Va inoltre evidenziato che la Corte di giustizia (con sentenza 26 aprile 2017, causa C-564/15, NOME) ha stabilito che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché i principî di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al
meccanismo dell’inversione contabile, anche nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all’erario.
Con l’occasione, quella Corte ha sottolineato che va esclusa la configurabilità del diritto di detrazione, in quanto l’applicazione di un regime in luogo di un altro impedisce all’amministrazione di controllare l’applicazione di quello corretto, determinando un rischio di perdita di gettito fiscale per lo RAGIONE_SOCIALE membro interessato. Ed a tanto ha aggiunto che, nel versare l’IVA al venditore, l’acquirente soggetto al regime dell’inversione contabile ha violato di questo regime un obbligo sostanziale, con la conseguenza che «tale Iva non era dovuta» e che, non essendo dovuta, non poteva essere oggetto di detrazione.
8. -Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 17, comma 1 , d.lgs. n. 472/97 e dell’art 5 , comma 1, d.lgs. 472 /1997, in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si evidenzia, al riguardo, che l’avviso di accertamento si profila corredato da un’esaustiva motivazione anche nella parte inerente al provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, che – dopo un esplicito richiamo a quanto contenuto nella parte precedente dell’atto -fornisce piena contezza e ragione RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate (con esplicito riferimento alle specifiche disposizioni ed al loro dettato) e RAGIONE_SOCIALE misure previste con richiamo ai limiti edittali minimo e massimo.
8.1. -Il motivo è fondato.
Emergono difatti dall’avviso di accertamento, cui si fa riferimento nel ricorso, gli elementi a sostegno dell’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, che discendono dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie richiamate, dovendo il relativo provvedimento contenere gli elementi essenziali RAGIONE_SOCIALE contestazioni.
-L’accoglimento del primo, del terzo e del quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti (con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in subordine al primo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Con il quarto motivo si deduce, in subordine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Con il sesto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì in relazione all’art 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).
-In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione dei giudizi.
Rigetta il ricorso iscritto al n. 1196/2017 R.G.; nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Accoglie il primo, il terzo e il quinto motivo del ricorso iscritto al n. 975/2017 R.G., assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria, il 24 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME