Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13538 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1537/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE CONTROL STRUMENTAZIONE RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 1067/02/20 depositata il 05/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1067/02/2020 del 05/06/2020, la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 1424/03/14 della Commissione tributaria
provinciale di Taranto (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito SIT) concernente un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno di imposta 2004.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2004, con conseguente rideterminazione del valore delle giacenze iniziali.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE in quanto le rimanenze finali relative all’anno d’imposta 2003 non erano state contestate da AE e, conseguentemente, non poteva procedersi alla rideterminazione delle giacenze iniziali relative all’anno d’imposta 2004 ; invero, le rimanenze finali dovevano ritenersi sempre uguali alle giacenze iniziali.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non resisteva in giudizio, restando pertanto intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE contesta violazione e falsa applicazione dell’art . 2697 cod. civ. e degli artt. 76 e 92 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che le rimanenze iniziali relative all’anno d’imposta 2004 non possano costituire oggetto di accertamento in relazione al cd. principio di continuità dei valori del bilancio, non essendo state sottoposte a verifica fiscale le rimanenze finali concernenti l’anno d’imposta 2003 .
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 59 (attuale 92) del
TUIR, successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 29 giugno 1994, n. 416, conv. con modif. nella l. 8 agosto 1994, n. 503, postula in campo tributario il cosiddetto principio di continuità dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito d’esercizio (Cass. n. 17298 del 30/07/2014; Cass. n. 11748 del 12/05/2003).
1.3. Peraltro, l’applicazione di questo principio non esclude che, in occasione dell’accertamento, l’Amministrazione finanziaria possa procedere a rideterminare il valore delle rimanenze medesime, la cui variazione incide sul reddito di esercizio (Cass. n. 22932 del 26/09/2018), non essendo necessario, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, che l’azione accertativa investa necessariamente entrambi gli anni d’imposta.
1.4. Invero, « Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l’amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell’esercizio precedente (riguardante l’ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest’ultima, in caso di accertamento relativo all’insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti » (Cass. n. 16691 del 14/06/2021).
1.5. La sentenza impugnata non si è conformata ai superiori principi di diritto e va, pertanto, cassata.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento Così deciso in Roma, il 23/04/2025.