Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34417 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34417 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33036-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope leg -is;
-ricorrente –
COGNOME NOME, in proprio NOME COGNOME, in proprio e quale erede della sig.ra NOME COGNOME NOME COGNOME quale erede della sig.ra NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la sentenza n. 5664/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. di ROMA, depositata il 29/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava ricorso della parte contribuente estinto per cessazione della mater contendere avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile sito Sant’Antonio all’Esquilino, nella microzona Esquilino della città di Ro art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004, ritenendo che l impugnato fosse adeguatamente motivato;
che la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata il agosto 2018, accoglieva l’appello della parte contribuente affermando d lato che il secondo atto emesso dall’Amministrazione non era totalme satisfattivo della domanda dei ricorrenti e dall’altro che l’Agenz entrate non ha sufficientemente dato conto dei criteri utilizz addivenire al nuovo classamento.
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due moti impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricor ivi proponeva altresì ricorso incidentale e ricorso incidentale condizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione applicazione degli artt. 2, 19 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 per vi delle norme in tema di autotutela, nella parte in cui la Commis erroneamente non ha confermato la sentenza di estinzione del giudizio quanto il giudizio proposto, e con esso la cognizione del giudice
Ric. 2018 n. 33036 sez. MT – ud. 28-11-2019 -2-
vicenda, è stata limitata al primo provvedimento senza che possa rite che la circostanza che la parte abbia proposto ricorso avverso il pri comporti automaticamente che l’impugnazione si estenda anche secondo.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, co 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazion applicazione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, in l’atto di accertamento è adeguatamente motivato richiaman puntualmente i criteri a cui è stato ispirato.
Con il motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso incidentale, relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte con denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 1992, in quanto la CTR avrebbe errato a compensare le spese dal moment che nella materia non vi sarebbe alcun contrasto giurisprudenziale.
Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, in relazione a 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente den l’omesso esame della notifica a NOME COGNOME e alla sig. ra COGNOME quanto l’atto di rettifica parziale della classe e della rendita stato notificato solo alla sig. ra NOME COGNOME.
Ritenuta la necessità di avanzare una nuova proposta che tenga co anche del ricorso incidentale e del ricorso incidentale condizionat parte contribuente.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché possa essere formulata nuova proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 nov mbre 20 9.