Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13340 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13340 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 12017-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 744/07/2021 AVV_NOTAIO Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , depositata il 2.11.2021;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata si evince che alla società controricorrente fu notificato, ex art. 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la cartella esattoriale, con cui fu richiesto il pagamento dell’importo di € 195.623,92.
RAGIONE_SOCIALE di comodo
L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva disconosciuto il credito d’imposta, riportato dalla società controricorrente per il periodo d’imposta 2015, rilevando che nel modello Iva 2015 per il 2014 la contribuente aveva già optato per il rimborso dell’eccedenza.
La società, che rilevava come solo per errore fosse stato compilato il quadro VX AVV_NOTAIO dichiarazione, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che con sentenza n. 230/02/2020 annullò la cartella erariale. L’appello dell’ufficio fu respinto con sentenza n. 744/07/2021. Il giudice regionale ha ritenuto l’errore emendabile e ritrattabile, non avendo di fatto la società mai coltivato la richiesta di rimborso.
Per la cassazione AVV_NOTAIO pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso.
La causa è stata trattata n ell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.
Considerato che
Preliminarmente, pendendo intese tra le parti, va dato atto che l’RAGIONE_SOCIALE ha richiesto un rinvio per consentire di effettuare gli ulteriori ultimi adempimenti, all’esito dei quali procedere alla definizione del giudizio con declaratoria di cessazione AVV_NOTAIO materia del contendere o con rinuncia al ricorso.
La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, in attesa degli esiti.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2023