Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3744/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA n. 945/2017 depositata il 21/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ( hinc: CTR) con la sentenza n. 945 depositata in data 21/06/2017, ha accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 855/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova , modificando l’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente.
La CTR ha così ricostruito la sequenza dei fatti rilevanti ai fini della decisione:
RAGIONE_SOCIALE ha stipulato con Banca Carige s.p.a. un contratto di leasing avente per oggetto un immobile, posto in Genova, INDIRIZZO per una durata di dieci anni e un corrispettivo totale di Euro 315.537,86, oltre IVA;
in data 25/06/2008, ha riscattato il bene, in via anticipata, versando a Banca Carige s.p.a. l’importo di Euro 92.453,10 e all’operazione è stata applicata l’IVA con il meccanismo del cd. reverse charge , ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a -bis, d.P.R. 26/10/1972, n. 633, secondo il quale il cedente di un immobile strumentale emette la fattura senza alcun addebito d’imposta, indicando il numero di partita IVA dell’acquirente, che si sostituisce al ven ditore, diventando debitore d’imposta in sua vece;
-in data 26/06/2008 RAGIONE_SOCIALE ha venduto l’immobile alla sig.ra NOMECOGNOME per Euro 425.000 in regime di esenzione IVA e con l’applicazione dell’imposta fissa di registro, dell’imposta ipotecaria (con aliquota al 3%) e dell’imposta catas tale (con aliquota all’1%), ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8 -ter, d.P.R. n. 633 del 1972.
2.1. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, notificato alla società contribuente l’avviso di accertamento, contestando la perdita del diritto alla detrazione di imposta assolta sugli acquisti, con
particolare riferimento all’IVA relativa ai canoni di leasing sostenuti fin dal momento della cessione e pari a Euro 37.493, al maxicanone di leasing pari a Euro 5.164,57, al riscatto anticipato del bene per Euro 18.490,62, riprendendo a tassazione l’IVA d etratta, ritenendo violati gli artt. 19, comma 2, e 19-bis, commi 1, 2 e 6 d.P.R. n. 633 del 1972.
2.2. La CTR -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure che aveva rigettato il ricorso del contribuente -ha ritenuto che nel caso di specie è rilevante la natura di operazione esente della cessione ‘a valle’ eseguita da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sig.ra COGNOME cui si applica l’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale: « per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a ta li utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati».
2.3. Tale inquadramento consente di evitare l’effetto contrario al diritto unionale -di precludere alla società la detrazione dell’IVA assolta sui canoni versati, al fine di procurarsi la disponibilità di un immobile impiegato per l’attività d’impresa. Ha quindi concluso nel senso che l’amministrazione finanziaria è obbligata a rideterminare l’importo delle detrazioni IVA cui Master 2000 ha diritto, nella misura integrale riferita ai canoni di locazione finanziaria, diminuendo la quota corrispondente delle sanzioni applicate.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso è stata contestata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 19 bis d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
1.1. La ricorrente rileva come la pronuncia impugnata non contenga alcun riferimento in relazione all’atto di autotutela parziale emesso dall’amministrazione finanziaria medio tempore e incentrato sulla parziale indetraibilità dei canoni di leasing sostenuti fino alla cessione (pari all’importo di Euro 20.450,64), dell’IVA relativa al maxicanone (per Euro 1807,75) e la totale indetraibilità dell’IVA detratta per il riscatto anticipato (Euro 18.491). Inoltre, sembrerebbe in contrasto con gli artt. 19 e 19 bis d.P.R. n. 633 del 1972: se avesse voluto annullare integralmente la pretesa dell’ufficio non avrebbe avuto senso la richiesta di rideterminazione delle detrazioni e l’indicazione di diminuire, in quota corrispondente, le sanzioni.
1.2. Ha quindi rilevato che la detrazione dell’IVA collegata al principio di neutralità che consente quest’ultima sugli acquisiti di beni e servizi inerenti all’attività esercitata, purché afferenti a operazioni imponibili realizzate ‘a valle’ dal sogget to passivo dell’imposta è regolata nel caso di fabbricati o porzioni di fabbricati dall’art. 19bis.2, commi 2, 4 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972 . In particolare, i primi due commi stabiliscono che per i beni ammortizzabili la rettifica della detrazione va operata in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno di entrata in funzione e negli anni del cd. periodo di tutela fiscale. Nel caso in cui durante il periodo di tutela fiscale si verifichi la cessione di un bene ammortizzabile, la rettifica va operata in un’unica soluzione per gli anni mancati al compimento del periodo di rettific a. In base all’art. 19 bis.2, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972 i fabbricati o porzioni di fabbricato sono comunque considerati beni ammortizzabili. Per i fabbricati, in base
alla norma appena richiamata, il termine di cd. osservazione è pari a dieci anni e solo una volta superato questo periodo non è necessaria alcuna rettifica della detrazione iniziale. La previsione della durata decennale del periodo di osservazione fiscale fa sì che la rettifica della detrazione iniziale sia operata in relazione a tanti decimi dell’imposta detratta, quanti sono gli anni mancati al compimento del decennio. La rettifica della detrazione è collegata, a sua volta, al regime con cui l’immobile (per cui sia detratta l’imposta al momento dell’acquisto) sia ceduto nel corso del periodo di osservazione fiscale. Occorre verificare, in particolare, se si tratti di cessione assoggettata a IVA oppure esente o se si tratti, infine, di estromissione del ben e immobile dall’impresa per cessazione dell’attività. Nell’ipotesi di cessione esente è necessario adeguare la detrazione IVA iniziale in funzione dell’uso del bene in operazioni esenti, qualora si tratti di contribuente che effettui, normalmente, operazioni imponibili, dovendosi applicare l’art. 19 bis.2, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso in esame la società non si è attivata per applicare tale detrazione, incorrendo nella violazione della norma appena citata.
Il ricorso è fondato.
2.1. In via preliminare, occorre evidenziare come la sentenza impugnata abbia ritenuto che la detrazione dell’IVA per i canoni di locazione spettasse integralmente. Si legge, infatti, nella pronuncia della CTR: « conseguentemente l’Ufficio deve rideterminare l’importo delle detrazioni IVA cui Master 2000 ha diritto, nella misura integrale riferita ai canoni di locazione finanziaria e, diminuire in quota corrispondente le sanzioni applicate.» In sostanza, l’annullamento parziale del provvedimento con il quale è stata eseguita la ripresa di IVA riguarda la detrazione relativa ai canoni di leasing che per la CTR spetta, per intero, al contribuente.
2.2. Nel caso in esame viene in rilievo un’ipotesi di rettifica della detrazione conseguente a un « mutamento di uno degli elementi inizialmente presi in considerazione per il calcolo delle detrazioni », in modo che « l’ importo delle detrazioni infine eseguite corrisponda a quello a cui il soggetto passivo avrebbe avuto diritto se tale mutamento fosse stato considerato inizialmente (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück, C186/15, EU:C:2016:452, punto 47). » (CGUE, 28/05/2020, C-684/18 § 34).
2.3. T rattandosi di un immobile, opera l’applicazione del regime relativo ai beni ammortizzabili ex art. 19.bis.2, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972 ( «Agli effetti del presente articolo i fabbricati porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.» ). La norma appena richiamata prescrive che l’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati soggetti a rettifica deve essere determinata sulla base di « parametri unitari … che rispettino la proporzionalità tra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.»
2.4. A seguito del riscatto del bene oggetto del contratto di leasing -perfezionato attraverso un contratto di cessione cui è stato applicato il cd. reverse charge -la società contribuente ha rivenduto a terzi l’immobile attraverso un contratto di cessione nell’ambito del quale è stato applicato il regime di esenzione dell’IVA ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972. L’applicazione di quest’ultimo regime nell’atto di cessione intervenuto nel decennio di osservazione fiscale rilevante nel caso di fabbricati integra il mutamento di uno degli elementi presi in considerazione per il
calcolo della detrazione dell’IVA, che inizialmente ha avuto per oggetto l’intero ammontare dell’imposta pagata sui canoni del leasing sul bene oggetto di riscatto, imponendo una rettificazione da parametrare sui periodi d’imposta residui fino al maturare del decennio rilevante ai fini dell’art. 19 bis.2, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972.
2.5. Di conseguenza, la rettifica della detrazione iniziale deve essere operata per tanti decimi dell’imposta detratta, quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi ritenendo integralmente detraibile l’IVA de tratta sui canoni di leasing pagati dal contribuente prima della vendita, senza tenere conto delle rettifiche che avrebbero richiesto lo scomputo dei decimi riferibili agli anni che mancavano al compimento del decennio riferibile al periodo di osservazione fiscale rilevante ex art. 19 bis.2, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972.
Il ricorso è pertanto fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12/12/2024.