Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17727/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, in INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, n. 145/15/2022, depositata il 7 gennaio 2022;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024, e nella successiva riconvocazione del 12 luglio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE stipulò un contratto preliminare con RAGIONE_SOCIALE per acquistare un locale commerciale ed annesso magazzino al prezzo complessivo di euro 2.000.000,00. Il contratto venne registrato l’8 maggio 2008.
Le parti convennero il versamento di acconti, con relativa IVA, il primo pari ad euro 1665.000,00 ed il secondo di euro 333.000,00. Vennero quindi emesse le relative fatture.
Il contratto definitivo non venne mai stipulato perché nel 2011 la promittente venditrice venne dichiarata fallita.
La promittente venditrice, pacifica circostanza tra le parti, versò l’IVA e non ne chiese la detrazione.
Con il modello NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE chiese, quindi, il rimborso dell’IVA versata quale minor credito risultante dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio.
Successivamente, il 13 maggio 2016 venne notificato per l’anno 2011, muovendo proprio le mosse da tale richiesta di rimborso, un avviso di accertamento per aver RAGIONE_SOCIALE violato le norme in materia di IVA con riferimento ai fatti che avevano determinato l’istanza di rimborso. Venne contestata, nel dettaglio, l’omessa rettifica in aumento dell’IVA che aveva gravato le due fatture indicate, stante il ritenuto obbligo di rettifica, derivante dagli artt. 1, 19-bis e 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, quale conseguenza del sopraggiunto venir meno RAGIONE_SOCIALE compravendita immobiliare. Venne quindi accertata la maggiore imposta dovuta per euro 400.000,00 oltre interessi ed irrogata la sanzione di euro 360.000,00 per dichiarazione infedele.
Secondo l’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto detrarre l’IVA versata in acconto perché relativa ad un’operazione (imponibile) non conclusasi. Per cui, anzi, RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto rettificare in aumento nel 2011, ai sensi del disposto di cui all’art. 19 bis, comma 2, c.p.c. del d.P.R. n. 633 del 1972, le dichiarazioni compiute, anno in cui si era avuto contezza RAGIONE_SOCIALE impossibilità di concludere la compravendita immobiliare.
L’avviso venne impugnato e la RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso.
La decisione a sua volta venne impugnata e poi cassata da questa Corte in quanto nulla per motivazione apparente in relazione alla cd. ‘prova RAGIONE_SOCIALE resistenza’ da fornirsi ad opera RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Riassunto il giudizio, il giudice di seconde cure accolse l’appello RAGIONE_SOCIALE società contribuente evidenziando come non sussistesse alcun obbligo di effettuare la pretesa variazione di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Sotto il profilo fattuale si negò che NOME non potesse detrarre negli anni 2008 e 2009 l’IVA in acconto.
Il giudice di merito richiamò la giurisprudenza di questa Corte secondo cui un preliminare di compravendita accompagnato dal versamento anticipato del corrispettivo fosse sufficiente per realizzare il presupposto dell’imposizione ex art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti dell’importo fatturato o pagato a meno che non fosse accertata la natura fittizia dell’operazione.
Si affermò quindi che ‘posto dunque che l’obbligo di variazione è dall’art. 26 contemplato nel solo caso in cui dopo l’operazione e la sua fatturazione l’ammontare imponibile essa registri un aumento nelle diverse ipotesi in cui l’operazione imponibile venga meno per una RAGIONE_SOCIALE ragioni tassativamente previste dal comma 2 o se ne riduca l’ammontare imponibile, ne consegue non l’obbligo ma il
mero diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione, diritto che spetta evidentemente al cedente, essendo egli il soggetto passivo dell’imposta ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 mentre il cessionario è tenuto a registrare la variazione solamente in tal caso, fermo il suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato a titolo di rivalsa.
Nel caso in esame non risulta che prima RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento il contratto preliminare fosse stato risolto per mutuo consenso o ne fosse stata giudizialmente dichiarata la risoluzione per inadempimento; né risulta che, intervenuta la dichiarazione di fallimento senza che le parti avessero proceduto alla stipula del definitivo il curatore del suo fallimento avesse esercitato il diritto alla variazione previsto dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972′. Si evidenziò inoltre come l’erario avesse già incassato l’IVA dal venditore. Sicché ‘l’effetto dell’accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE consisterebbe pertanto nell’incasso RAGIONE_SOCIALE medesima imposta per la seconda volta, con imputazione diretto (a) RAGIONE_SOCIALE stessa nei confronti del promissario acquirente il quale, non soltanto risulta averla già corrisposta al promittente venditore ma soprattutto non ne ha ottenuto il rimborso’.
Avverso questa decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, resiste con controricorso la società contribuente.
RILEVATO CHE
Si è resa necessaria la riconvocazione del Collegio, in relazione alla comunicazione, trasmessa a questa Corte dall’RAGIONE_SOCIALE, circa l’avvenuta definizione agevolata, ex art. 1, comma 197, RAGIONE_SOCIALE l. n. 197 del 2022, a seguito dell’adesione, da parte del contribuente;
che tuttavia non è possibile procedere alla riconvocazione dello stesso collegio, in quanto il Cons. COGNOME, precedente consigliere facente parte del Collegio, è stato collocato fuori dal ruolo organico RAGIONE_SOCIALE magistratura, per assumere l’incarico di componente del Comitato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione