Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8586/2019 proposti da:
COGNOME NOME, nata a Rosora (AN) il DATA_NASCITA e residente in Roma, alla INDIRIZZO (C.F.; CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, alla INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla
Avviso accertamento rettifica classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 – Carenza interesse ad agire
INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 5823/17/2018 emessa dalla CTR del Lazio in data 10/09/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava un avviso di accertamento catastale con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva, ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, rettificato il classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari di sua proprietà ubicate nella Microzona 5 Prati di Roma.
La CTP Roma dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, atteso che, non essendo avvenute variazioni catastali, la contribuente non aveva alcuna utilità a conseguire l’annullamento dell’atto di accertamento.
Sull’impugnazione della COGNOME, la CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio non aveva fatto altro che confermare la classe e la categoria catastale dell’immobile sito in Roma, alla INDIRIZZO, già rettificata a seguito della procedura Docfa presentata dalla stessa ricorrente in presenza di istanza di variazione degli spazi interni dell’immobile, sicchè quest’ultima non aveva alcun interesse ad agire.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che fosse carente di interesse ad agire, nonostante l’immobile di sua proprietà, prima della contestata rettifica, fosse collocato in classe 5 con una rendita catastale di euro 8.366,00 e solo, a seguito della
revisione, gli era stata attribuita la classe 7 con una rendita di euro 11.349,14.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR negato l’interesse ad agire da parte sua.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Sulla base della visura storica catastale depositata dalla contribuente, quest’ultima ha formalizzato, in data 29.10.2012, una denuncia di variazione della destinazione dell’unità immobiliare sita in Roma, alla INDIRIZZO, da abitazione ad ufficio, proponendo con Docfa il collocamento del bene in categoria A/10, classe 5 (mentre fino a quel momento era collocato in cat. A/2), ed una rendita di euro 8.366,60 (mentre fino a quella data la stessa era di euro 3.021,27).
Con l’avviso di accertamento impugnato nella presente sede il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, ha rettificato il classamento del detto cespite, collocando lo stesso nella classe 7 ed attribuendogli la maggior rendita di euro 11.349,14.
Premesso che il vizio denunciato non attiene, come sostenuto dal controricorrente, all’aspetto motivazionale, ma ad un error in procedendo e, come tale, non soggiace alla preclusione della cd. doppia conforme di cui all’art. 383 -ter cod. proc. civ. (attuale art. 360, quarto comma), la circostanza che l’avviso di accertamento impugnato non contenesse variazioni catastali non è stata ammessa dalla contribuente alle pagine 2 e 3 del ricorso, essendosi la medesima limitata a riprodurre il prospetto contenuto ne ll’avviso di cui trattasi.
Del resto, se già la situazione catastale esistente al momento della revisione (vale a dire, alla data del 24.10.2013) fosse stata quella riprodotta nel detto prospetto ( id est , classe 7, rendita euro 11.349,14), il Comune non avrebbe avuto la necessità di rettificare il classamento dell’unità immobiliare.
L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del
generale principio dell’interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007).
Alla stregua della ricostruzione che precede, in capo alla COGNOME sussisteva sicuramente l’interesse ad impugnare l’avviso di accertamento oggetto di disputa, avendo l’ente pubblico modificato in pejus , sul piano del classamento e della rendita, la variazione catastale da lei proposta.
Erronea si rivela, pertanto, l’affermazione della CTR secondo cui l’Ufficio non aveva fatto altro che confermare la classe e la categoria catastale dell’immobile sito in Roma, alla INDIRIZZO, già rettificata a seguito della procedura Docfa presentata dalla stessa ricorrente in presenza di istanza di variazione degli spazi interni dell’immobile, con la conseguenza che quest’ultima non avrebbe avuto alcun interesse ad agire.
Del resto, i due piani non possono essere confusi, se solo si considera che, in tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. Docfa si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019; conf.
Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24677 del 11/08/2022).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello con il quale aveva eccepito l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’Ufficio aveva preso in consi derazione, nella circostanza, solo una parte, e non l’insieme, RAGIONE_SOCIALE microzone comunali.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’Ufficio, peraltro costituitosi tardivamente in secondo grado, non aveva specificamente contestato, in primo grado, i fatti da lei posti a sostegno dell’impugnazione proposta.
7 . Con il sesto motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che era illegittima una revisione massiva della qualificazione dell’intero comparto edilizio compreso nella microzona, essendo l’attività di (ri)classamento una procedura individuale da fondare su un previo sopralluogo e su unità immobiliari a fini comparativi.
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la rettifica del classamento era stata effettuata in presenza di una denuncia di variazione da abitazione ad ufficio da lei presentata in data 29.10.2012.
Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.
E’ noto che n el giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023).
Orbene, trova applicazione, nel caso di specie, l’orientamento interpretativo venutosi progressivamente a consolidare, alla cui stregua la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n. 13390).
In particolare, la disposizione di cui all’art. 1, comma 335, citato, va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. I dati normativi che, così, vengono in considerazione – per come interpretati dallo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) – esplicitano che la revisione «parziale» del classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva)
valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, commi 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.).
La disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali» – integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi RAGIONE_SOCIALE nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribui te all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3).
Difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere ‘diffuso’ dell’operazione, deve essere assol to in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.).
L’indicazione RAGIONE_SOCIALE «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a
giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona, così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento. In definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale ( recte del loro rapporto), nel contesto RAGIONE_SOCIALE microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare».
9.1. Nella fattispecie in esame l’avviso di accertamento si è limitato ad indicare i presupposti giustificativi del riclassamento di natura diffusa (la presenza di prestigiose sedi istituzionali, in particolare di natura forense, di numerose strutture ricettive, nonché di strade ad elevata circolazione, la vicinanza della Città del Vaticano, nonché di complessi monumentali di fama internazionali, con conseguente elevato flusso turistico, soprattutto di tipo religioso), senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe dell’unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale ( recte , del loro rapporto), nel contesto RAGIONE_SOCIALE microzone comunali
previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
10. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento ai primi tre motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento sulla questione principale si è consolidato tra il 2019 e il 2020, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.2024.