Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13515/2020 R.G. proposto da:
VENEZIANA RAGIONE_SOCIALE RISORSE IDRICHE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di VENEZIA n. 3733/2019 depositata il 19/09/2019.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALEin seguito RAGIONE_SOCIALE impugna con un unico motivo di ricorso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3733 del 19/09/2019 che, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Venezia emessa a seguito di rito sommario di cognizione, l’ha condanna ta a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE la somma di oltre euro cinquemila trecento (€ 5.336,75) a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale TIA1, oltre interessi legale dalla domanda al saldo;
risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale autonomo, la RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 18/03/204, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
l ‘unico motivo di ricorso afferma v iolazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ. e 19 del d.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e comunque della normativa concernente la detrazione dell’IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 5/02/1997, detrazione effettuata e non esclusa dall’Amministrazione, (i) faccia venir meno la natura di pagamento rile vante ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. del pagamento di tale IVA e (o) comunque (ii) precluda la ripetibilità della stessa IVA e (o) comunque (iii) determini, nel caso di restituzione dell’IVA alla controparte, un indebito e (o) ingiustificato arricchimento in capo ad essa;
R.g. n. 15315 del 2020; Ad 18/0372024; est. C. COGNOME
in tema di IVA, questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21351 del 06/10/2020, non massimata, la cui motivazione è qui, di seguito, pressoché integralmente riportata) che: ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28/11/2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi -ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa -per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. n. 15536 del 13/06/2018, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, Cass. n. 4874 17/02/2019 Cass. n. 1642 24/01/2020);
stante quanto sopra, non rileva che l’Amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:
il pagamento indebito dev’essere come visto «neutralizzato» in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta in questione;
b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;
l’ IVA sulla c.d. TIA1 non è dovuta trattandosi di tributo (Sez. U., n. 8822 del 10/04/2018; cfr. anche, in motivazione, Sez. U., nn. 8631 e n. 08632 07/05/2020), come non più in discussione neppure tra le parti dell’odierno giudizio;
è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;
l’osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l’erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola, sicché non vi è all’evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento;
il Collegio ritiene quindi di riaffermare l’orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il precedente, rimasto isolato, di Cass. n. 12927 del 11/02/2020 (richiamata a proprio favore dalla RAGIONE_SOCIALE), secondo cui la neutralità dell’imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all’esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni;
il diverso opinamento deve ritenersi superato e non sussistono quindi, ragioni per la rimessione della causa alle Sezioni Unite pubblica udienza, come richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato;
il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE è proposto per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod proc. civ., in relazione all’art. 92 cod. proc. civ., per erronea disposta compensazione delle spese di lite;
il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE è infondato, atteso che la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che al momento della decisione, risalente al 19/09/2019, la giurisprudenza di merito sul punto della detraibilità della TIA1 fosse ancora innervata da contrasti, sia in primo grado che in fase d’impugnazione e che la giurisprudenza di legittimità si era soltanto ultimamente pronunciata mutando, peraltro, orientamento;
il giudice dell’impugnazione di merito ha, pertanto, correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per addivenire a compensazione delle spese di lite in relazione alla disciplina vigente in relazione alla data di proposizione della domanda in primo grado (Cass. n. 1950 del 24/01/2022 Rv. 663746 – 01);
il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, posto che entrambi i ricorsi sono stati disattesi, e vi è, pertanto, soccombenza reciproca;
l’esito della lite comporta che deve attestarsi la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e, rispettivamente, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
R.g. n. 15315 del 2020; Ad 18/0372024; est. C. COGNOME
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di